La prima circolare che consentiva esplicitamente il trasferimento di un candidato da una provincia all'altra è datata 19 luglio 2021 e così recita:
"(...) è possibile, per i responsabili dei due Uffici coinvolti, autorizzare le procedure di "migrazione" della documentazione ed i conseguenti adempimenti informatici, soltanto in casi particolari, numericamente assai limitati, e ove sia stata adeguatamente motivata una difficoltà dell'utente ad espletare una prova presso il medesimo UMC ove era stata presentata la domanda e/o sostenuta una prova precedente. Pertanto, attese le motivazioni fornite a supporto della richiesta e qualora l'Ufficio "destinazione" (UMC di Roma) non rappresenti particolari criticità connesse con la numerosità di richieste analoghe, si ritiene che l'istanza che si riscontra possa essere accolta. Nessun ulteriore pagamento, in termini di "diritto di motorizzazione" o "imposta di bollo", dovrà essere corrisposto per la procedura di migrazione."
I punti fermi sono: che la procedura è possibile, può essere applicata in tutta Italia e non sono richiesti pagamenti. Inoltre ci deve essere una ragione valida.
Il 13 maggio 2022 una ulteriore circolare va più nel dettaglio (specificando, ed esempio, che è possibile anche la procedura di "riporto"). Questo è il testo, depurato delle parti ridondanti.
"l'utente (...) deve presentare apposita istanza adeguatamente motivata ai direttori dei due Uffici coinvolti nella procedura. Il responsabile dell’Ufficio ricevente, in casi particolari, numericamente limitati e adeguatamente motivati, può autorizzare la “migrazione” della relativa pratica compatibilmente con il carico di lavoro specifico dell’Ufficio e con l’esigenza di mantenere livelli di servizio (tempi di attesa) adeguati all'intero complesso dei candidati con fogli rosa “nativi”. Fatto salvo quanto sopra esposto, la procedura in commento consente di acquisire tutti i dati del fascicolo del candidato in una nuova richiesta di conseguimento presso l’UMC ricevente, inserendo il numero di marca operativa precedente: tale trasferimento tiene evidentemente conto delle eventuali prove di guida già sostenute con esito negativo.
Nulla è dovuto, in termini di corrispettivi aggiuntivi, dall'utente se risultano ancora disponibili una o due prove di guida, fatto salvo il caso in cui gli importi che – ai sensi della normativa vigente – siano stati già corrisposti, o siano da corrispondersi, a Regioni autonome o Province a Statuto Speciale. Il nuovo foglio rosa emesso dall'UMC ricevente avrà la stessa scadenza del precedente. Se, di converso, tutte le tre prove di guida sono state effettuate, si applicano le attuali istruzioni per il “riporto di teoria”, ivi comprese quelle relative ai pagamenti di diritti e tariffe supplementari.
Si segnala che non rientrano nel campo di applicazione di tale procedura gli esami di estensione di categoria che non prevedono una prova teorica. In questi casi il candidato che intende sostenere l’esame di guida presso un UMC diverso da quello ove ha già presentato istanza, può rinunciare al foglio rosa emesso da quest’ultimo e presentare una nuova istanza presso altro Ufficio."
Le norme per ottenere il cambio gruppo per autoscuole di Torino e provincia sono contenute in QUESTO ordine di servizio.
Nessun commento:
Posta un commento