Abilita alla guida
di:
- complessi di veicoli composti di una motrice
prevista nella cat. C e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima
autorizzata superiore a 750 kg
ATTENZIONE:
ai sensi dell’articolo 125 CdS la patente
rilasciata per la categoria
CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in
possesso di patente per la categoria D. Non ha importanza in quale ordine le
patenti sono state conseguite.
Si può conseguire
dall’età di:
21 anni (18 se in possesso di CQC)
Conseguendo
una patente in deroga all’età minima (per esempio C a 18 anni) con
contemporaneo corso CQC è consentito condurre solo veicoli entro 7,5 t fino al
compimento di 21 anni. Se si guida un veicolo per cui la CQC non è richiesta, non
è comunque possibile utilizzare la C per intero, per esempio guidando il
proprio autocarro da 18 t ad uso privato. La limitazione vale, come specificato
al punto 6.9.1, lettera B delle circolare 3 aprile 2014 anche per la guida in
ambito privato. Questo il comma: In tali ipotesi anche l'abilitazione alla
guida non professionale, espressa dalla patente di guida di categoria C, CE, D
o DE, conseguita in deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo 115 CDS, è
parimenti limitata.
Validità:
5 anni
Le categorie C1, C1E, C e CE scadono al
compimento del 65° anno e se rinnovate presso la CML, avranno validità massima
di 2 anni
I titolari di patente di categoria CE, tra 65 anni di età e fino a 68 anni che
intendono guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di
massa superiore a 20 t devono conseguire annualmente
un apposito attestato di idoneità
per la guida; oltre tale età la patente è limitata ad una massa di 20 t.
ESAME DI TEORIA
E' necessario solo per soggetti che hanno conseguito la patente C prima del 2 marzo 2015, come indicato nella tabella
Con la circolare 15908 del 13 luglio 2016 si dispone che a partire dal 1 ottobre 2016 i candidati al conseguimento della estensione E (per qualunque categoria di patente) che finora erano soggetti alla prova teorica (patente B conseguita con teoria prima del 1/12/2013 e patente superiore conseguita con teoria prima del 2/3/2015) non sostengano più l'esame orale ma vengano sottoposti ad una fase I dell'esame di guida più approfondita (tale appunto da sostituire la prova orale) riguardante limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.
ESAME DI GUIDA
Veicoli per esame:
Ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione della direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II della direttiva n. 2006/126/CE, sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, conseguita all’esito di esami di eseguiti su veicoli con cambio automatico, non sono annotate restrizioni (cod. 78) a condizione che:
- il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, e che
- durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II (“Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.”);
PROVA DI GUIDA
La prova per l'esame di guida per il conseguimento delle patenti di categoria CE, si svolge su veicoli che devono essere conformi a determinate prescrizioni tecniche e si articola in tre fasi che prevedono lo svolgimento di specifiche manovre che variano in base alla categoria di patente.
Esame di guida patente CE: verifiche preliminari
L'esaminatore, prima dell'inizio della prova d'esame, deve verificare, per quanto riguarda il:
• candidato:
- autorizzazione ad esercitarsi alla guida,
- documento di identità e, se ricorre il caso, documento che attesta la regolarità del soggiorno,
• veicolo per la prova d'esame:
- carta di circolazione,
- assicurazione,
- massa effettiva minima (a decorrere dall'1.1.2014) tramite il controllo della carta di circolazione nel caso di zavorra inamovibile oppure dell'attestazione di massa totale effettiva nel caso di zavorra amovibile. Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni, l'esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova pratica di guida,
- dal 1.7.2015, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, devono utilizzare esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi, documentata per i veicoli delle categorie CE, tramite apposita dichiarazione .
La prova di guida per il conseguimento della categoria CE si articola in tre fasi:
1) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;
2) manovre particolari;
3) comportamento nel traffico.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Esame di guida patente CE: prima fase
Il candidato deve essere in grado di effettuare, oltre alle operazioni di cui alla prima fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C , anche la seguente operazione:
a) controllo di sistemi di accoppiamento e freno, nonché dei collegamenti elettrici .
Esame di guida patente CE: seconda fase
Il candidato deve effettuare, oltre alle manovre di cui alla seconda fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C , anche la seguente manovra:
a) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, al fine di garantire la sicurezza stradale e non intralciare il traffico.
Esame di guida patente CE: terza fase
Nello svolgimento delle prove di questa fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, nonché l'esaminatore.
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste alla terza fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C .
Permette di conseguire:
Particolarità:
Si può
conseguire solo se già in possesso di patente C.
La patente di categoria CE è valida per la categoria DE nelle seguenti ipotesi:
1) se chi consegue la patente di categoria CE è già in possesso della patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l’esame della categoria CE sarà valorizzata anche la categoria DE;
2) se un conducente già titolare di patente di categoria CE consegue successivamente la patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l’esame della categoria D sarà valorizzata anche la categoria DE.
Fonte: articolo 125 Cds comma 2 punto b) e file avvisi 27 del 17/11/2022
Contiene
la patente BE.
Fonti
normative
Circolare 28826 del 19 settembre 2019 – patente C1E-CE
Circolare 28826 del 19 settembre 2019 – patente C1E-CE
vecchie circolari
Circolare2613 modalità d’esame
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