INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

ADR


DEFINIZIONE
L'Accordo ADR sul trasporto di merci pericolose è un accordo internazionale tra paesi dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) la cui finalità è quella di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza. I paesi che hanno sottoscritto l'ADR attualmente sono 45.
L’Accordo è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione Economica per l’Europa (ECE) ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968.
La sua struttura include due allegati tecnici:

  • Allegato A: Identificazione delle merci pericolose, delle prescrizioni di imballaggio e della loro etichettatura
    • Parte 1: Prescrizioni generali
    • Parte 2: Classificazione
    • Parte 3: Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni per quantità limitate
    • Parte 4: Disposizioni per gli imballaggi e per le cisterne
    • Parte 5: Procedure di spedizione
    • Parte 6: Prescrizioni per la costruzione e le prove sugli imballaggi, le grandi cisterne per il trasporto alla rinfusa (GIR), i grandi imballaggi e le cisterne
    • Parte 7: Disposizioni per le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione
  • Allegato B:  Costruzione, equipaggiamento ed uso dei veicoli stradali destinati al trasporto delle merci pericolose
    • Parte 8: Prescrizioni su equipaggi, equipaggiamento, esercizio dei veicoli e sulla documentazione
    • Parte 9: Prescrizioni sulla costruzione e l’approvazione dei veicoli
Gli Allegati A e B sono stati periodicamente aggiornati dall’entrata in vigore dell’ADR. 

Le norme sui trasporti di merce pericolosa e le relative abilitazioni necessarie per i veicoli adibiti a tale tipo di trasporto, valide in Italia, sono contenute nel decreto 6 ottobre 2006  e sono successivamente state integrate dalle disposizioni contenute nella circolare 3127 del 11 gennaio 2007 Il 10 novembre 2009 un ulteriore decreto fissa nuovi parametri modificando il decreto di base. 

Il più recente accordo, datato 2023, è reperibile QUI.

Attualmente esiste un C.F.P. tipo base e tre specializzazioni (cisterne, esplosivi, radioattivi).

I conducenti in funzione del C.F.P. posseduto possono condurre:

BVeicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (ADR 2011) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7. 
B + AVeicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (ADR 2011) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.Veicoli che trasportano cisterne fisse o smontabili, veicoli batteria con capacità totale superiore a 1000 litri e veicoli che trasportano container-cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3000 litri per unità di trasporto. 
B + EsplosiviVeicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (ADR 2011) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.Veicoli diversi dalle cisterne indipendentemente dalla loro massa complessiva a pieno carico, che trasportano materie ed oggetti esplosivi della classe 1 in quantità superiore a quella del punto 1.1.3.6 (ADR 2007) 
B + RadioattiviVeicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (ADR 2011) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.Tutti i tipi di veicoli, indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico, che trasportano materie radioattive della classe 7, se il numero totale dei colli è superiore a 10 o se l’indice di trasporto (I.T.) è maggiore di 3.

Certificato consulente A.D.R.

Le aziende che effettuano carico/scarico/trasporto di merci pericolose oltre determinati valori devono dotarsi di un Consulente merci pericolose.


Accordi Multilaterali
L’ADR individua procedure particolari per autorizzare deroghe alle prescrizioni “armonizzate”. 
Le deroghe, ammissibili esclusivamente in alcuni casi, vengono incluse in Accordi Multilaterali che per essere avviati devono essere sottoscritti da almeno due dei paesi aderenti all’accordo ADR.
In definitiva un Accordo Multilaterale, relativo ad una deroga ben precisa, viene proposto da uno dei paesi aderenti all’ADR (definito paese iniziatore) agli altri paesi per l’eventuale sottoscrizione.
La lista degli Accordi Multilaterali attualmente in vigore è disponibile sul sito delle Nazioni Unite: tale lista riporta per ogni singolo accordo, l’argomento d’interesse, l’elenco dei Paesi che lo hanno sottoscritto, la data di scadenza e il testo dell’accordo.

Alcuni di questi Accordi Multilaterali sono stati sottoscritti anche dall’Italia e quindi sono validi anche per i trasporti sul territorio nazionale italiano. 


Il DM Trasporti 10/06/2004 (che modifica il vecchio DM Trasporti 15/05/1997) successivamente modificato dal DM Trasporti 12/10/2005 cosi recita:
Art.4 comma 5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano, su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea.
Art.4 comma 5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea.

Nei casi non contemplati dalla presente norma vale la regola che il documento deve essere CONVERTITO dal nostro Ministero secondo le regole espresse dalla Circolare 06/04/2005 - MOT 2, nr. 1243-2.



IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci classificate PERICOLOSE devono conseguire un certificato di abilitazione professionale denominato A.D.R. A tal fine, devono frequentare un corso di qualificazione e sostenere un apposito esame teorico. Vi sono QUATTRO tipi di abilitazione: base, e TRE diverse specializzazioni (cisterna, esplosivi, radioattivi).


RINNOVO ADR
L'ADR si deve rinnovare dopo cinque anni dalla data di rilascio, previo superamento di esame teorico e frequenza di apposito corso di aggiornamento. Tale corso può essere seguito nell'ultimo anno di validità del CFP posseduto, superato l'esame (anche prima della scadenza del CFP) il nuovo certificato riporterà la scadenza di cinque anni dalla data di scadenza del precedente

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI
(tratte dalla comunicazione di servizio n° 9 del 10 giugno 2010 della DGT Nord Ovest)


SOGGETTI AUTORIZZATI A TENERE I CORSI
L’art. 4 del DM 06/10/2006 prevede che i corsi per il rilascio del CFP possono essere svolti da:
· Autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell’art. 123, comma 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni,
· Enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto
preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada, 
· Istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione
che siano:
- di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti azienda di produzione di merci pericolose, ovvero;
- di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti di aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta generale per l’autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
Le autoscuole/enti/organismi che intendano svolgere corsi CFP-ADR devono ottenere apposita autorizzazione dalla Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest dimostrando di avere appositi requisiti e docenti .
In particolare devono avere nel proprio corpo docente:
1) DOCENTE TECNICO in possesso di:
a) laurea in chimica o in ingegneria (anche triennale così come previsto dalla nota prot. 6098 DIV 3/F del 15/06/2009 del superiore Ministero – Divisione 3)
b) copia del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose relativo alla modalità stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto
2) DOCENTE MEDICO in possesso di:
a) Laurea in medicina

TIPOLOGIA CORSI
I corsi per il conseguimento del CFP possono essere:
· Corsi di rilascio;
· Corsi di aggiornamento
Corsi di rilascio: per poter partecipare ad un corso di rilascio il candidato:
- non dovrà aver mai conseguito il CFP;
- dovrà essere in possesso di un CFP scaduto o scadente entro 15 gg dalla data dell’ultima lezione del corso
Corsi di aggiornamento: per poter partecipare ai corsi di aggiornamento il candidato:
- dovrà aver gia conseguito un CFP di cui si richiede il rinnovo;
- la scadenza dello stesso dovrà ricadere entro l’intervallo di tempo decorrente da 15 gg. a un anno dalla ultima lezione del corso.
 

DURATA DEI CORSI
Il corso deve avere la durata minima di moduli prevista ovvero:
BASE 

Primo rilascio 18 ore + esercitazione 
Aggiornamento 8 ore + esercitazione
CISTERNE 

Primo rilascio 12 ore + esercitazione 
Aggiornamento 8 ore + esercitazione
ESPLOSIVI 

Primo rilascio 8 ore 
Aggiornamento 8 ore
RADIATTIVI 

Primo rilascio 8 ore 
Aggiornamento 8 ore
I corsi possono essere di solo rilascio o solo aggiornamento; qualora i corsi dovessero essere
promiscui ovvero rilascio e aggiornamento contemporaneo i candidati che aggiorneranno il CFP
dovranno frequentare il numero minimo di lezioni del rilascio e non quello dell’aggiornamento.
(N.B. LE SINGOLE LEZIONI e/o MODULI PER I CORSI CFP-ADR RILASCIO e/o AGGIORNAMENTO SONO PARI A 45 minuti)


MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Quando una Autoscuole/Ente/Organismo è accreditata dal DGT a svolgere corsi CFP ADR, deve presentare, all’UMC competente per territorio, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, apposita richiesta utilizzando:


1) IN FORMA CARTACEA: fac-simile di domanda predisposto da questa DGT , a seconda che trattasi di corsi in sede o c/o una sede esterna preventivamente autorizzata, corredata da:
-Copia dell’autorizzazione del DGT debitamente autenticata in bollo
-Calendario del corso suddiviso per tipo di corso (base/specializzazioni)
-Elenco dei candidati in ordine alfabetico suddivisi per tipo di corso :
- rilascio (persone che non hanno mai conseguito un CFP o con un CFP scaduto di validità o scadente entro 15 gg. successivi alla data della ultima lezione del corso)
- aggiornamento (persone che hanno già conseguito un CFP e scadente nell’intervallo compreso tra 15 gg. e 1 anno dalla data dell’ultima lezione del corso)
- specializzazione


Tali elenchi, presentati contestualmente alla domanda, possono essere integrati da ulteriori candidati entro il numero massimo previsto ma entro l’ora che precede
l’inizio del primo modulo del corso relativo a quello che il candidato vuole frequentare.
In tale ipotesi l’elencazione dei candidati in ordine alfabetico nei rispettivi corsi potrà essere derogata.


2) IN FORMA TELEMATICA: utilizzando l’apposito programma predisposto da questa D.G.T. e denominato “CFP-ADR” all’interno di AGINET.
In quest’ultimo caso non è necessario presentare alcuna documentazione in quanto il programma provvederà a verificare la rispondenza di quanto inserito.
Le comunicazioni di inizio dei corsi e quelle relative alla variazioni non sono soggette ad imposta di bollo.
In particolare si ricorda che:
a) i moduli teorici avranno la durata minima di 45 minuti;
b) NON si potranno svolgere più di 8 moduli nella stessa giornata sia che si tratti di lezioni teoriche che pratiche;
c) le esercitazioni pratiche verteranno su norme di pronto soccorso, veicoli/estintori/spegnimento incendi/incidenti e sono obbligatorie sia per i rilasci
che per gli aggiornamenti. Tali unità di insegnamento sono supplementari alle lezioni teoriche e quindi non devono essere conteggiate nel numero minimo previsto sopra riportato;
d) alle esercitazioni pratiche dovrà essere presente anche il docente tecnico;
e) la durata delle esercitazioni pratiche sia di aggiornamento che di rilascio dovrà essere in rapporto al numero dei candidati e sarà valutata la congruità dall’ufficio (si indica in 10 min. circa a candidato l’eventuale conteggio del tempo necessario alle esercitazioni);
f) è ammesso che le esercitazione pratiche siano promiscue a più corsi organizzati dalla stessa autoscuola/consorzio/ente. Tale eventualità dovrà però essere autorizzata a seguito di esplicita richiesta;
g) la durata dei corsi di aggiornamento deve essere di almeno due giorni per ogni singolo corso (base, cisterna, esplosivi, radioattivi);
h) i corsi devono avere svolgimento sequenziale (Base + Specializzazioni) preferibilmente rispettando l’ordine degli argomenti previsti per la formazione dall’ADR;
i) il numero dei partecipanti deve essere pari alla capienza massima dell’aula ed è riportato sul nulla osta al corso rilasciato dall’UMC competente;
j) non si possono effettuare corsi on-line o in video conferenza;

k) le lezioni possono essere svolte da lunedì alla domenica dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
l) le variazione di alcune modalità di svolgimento del corso devono essere comunicate tempestivamente all’UMC competente e comunque entro le ventiquattro ore lavorative precedenti l’ora di inizio del corso.
Sono considerate variazioni:
-improvvisa indisponibilità del docente;
-inserimento nuovi candidati. Quest’ultimo, tuttavia, può essere integrato al massimo entro l’ora che precede l’inizio del primo modulo, a condizione che la comunicazione risulti pervenuta all’UMC competente entro tale ora via fax o con il sistema telematico CFP-ADR, ma non via e-mail;
Le variazioni del calendario delle lezioni devono, invece essere comunicate, almeno due giorni lavorativi, prima dell’inizio delle lezioni, cui le variazioni si riferiscono, ed entro le ore 12, al fine di consentire all’UMC di predisporre eventuale ispezione o variare il turno delle visite già programmato.
Per variazioni di calendario si intendono:
-cambiamento dell’orario o del giorno di svolgimento di uno o più moduli, sia che si tratti di posticipare o anticipare i moduli programmati.
Le modifiche invece che si ripercuotono sullo svolgimento delle lezioni ma che sono determinate da eventi improvvisi e imprevedibili non dipendenti dalla volontà del responsabile del corso devono essere comunicate all’UMC entro l’ora di inizio delle lezioni.
Sono considerate modifiche:
-l’assenza alla lezione di tutti i partecipanti;
l’improvvisa assenza del docente (che determina la variazione del giorno di effettuazione dei moduli);
-l’impraticabilità dell’aula
m) Il docente ha l’obbligo di annotare l’assenza di un candidato all’inizio della lezione non è ammessa la tolleranza del ritardo di 15 minuti come previsto nei corsi per il recupero dei punti della patente e della carta di qualificazione del conducente.
n) Vista la particolarità dei partecipanti al corso è ammesso un limite massimo di assenze che non dovrà essere superiore a:

     TIPO CORSO     RILASCIO     AGGIORNAMENTO
            BASE           4 moduli            2 moduli
         CISTERNA      3 moduli           2 moduli
         ESPLOSIVI      2 moduli           2 moduli
       RADIOATTIVI    2 moduli          2 moduli
Il candidato che, per motivi eccezionali, risulti assente dovrà dimostrare l’eccezionalità dell’evento ed eventuali giornate di recupero potranno essere autorizzate dall’Ufficio previa richiesta specifica almeno 5 giorni prima della lezione di recupero.
Eventuali assenze da parte dei partecipanti alle esercitazioni pratiche non daranno diritto all’effettuazione dell’esame salvo quanto previsto al punto precedente;


NULLA OSTA AL CORSO
L’utente professionale può ottenere il nulla-osta allo svolgimento dei corsi CFP-ADR:
-per via telematica se l’autoscuola/ente/consorzio utilizza il sistema telematico “CFPADR”;
-in forma cartacea se l’utente non è accreditato “CFP-ADR”. In tal caso il nulla-osta deve:
1) essere tassativamente ritirato entro l’inizio del corso e senza nulla osta non è possibile iniziare il corso
2) essere allegato al registro del corso;

3) contenere il n° di riferimento del corso che dovrà essere utilizzato per ogni eventuale comunicazione all’Ufficio (variazioni, richieste esami, ecc) es.: numero progressivo corso/anno/codice autoscuola/numero registro frequenza
Lo svolgimento del corso dovrà tassativamente rispettare quanto comunicato nella domanda iniziale.
Si precisa inoltre che sarà possibile inserire, a corso iniziato, candidati per la partecipazione a corsi di specializzazione non espressamente richiesti nella domanda iniziale. Tale integrazione dovrà pervenire all’UMC competente, almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso di specializzazione richiesto.
Il responsabile del procedimento dovrà pertanto rilasciare nuovo nulla-osta comprensivo di tutti i corsi richiesti. Utilizzando il sistema informatico CFP-ADR l’accettazione del corso da parte del sistema e la stampa del N.O. implicano il rilascio dello stesso.


RESPONSABILE DEL CORSO
il responsabile del corso, pur non essendo obbligato alla presenza effettiva alla singola lezione, garantisce il corretto svolgimento dello stesso, dalla fase iniziale a quella finale.
In particolare:
-cura la tenuta, la corretta compilazione e la conservazione per almeno cinque anni dei registri di frequenza;
-è responsabile della corretta compilazione del registro delle presenze giornaliere e deve verificare che gli argomenti delle lezioni riportati sul registro corrispondano a quelli indicati nel calendario proposto ad inizio corso.
-garantisce l’esatta corrispondenza tra i candidati iscritti al corsi e quelli effettivamente presenti alle lezioni;
-ha il compito di informare i partecipanti che gli stessi devono essere provvisti, durante le lezioni, di un documento di riconoscimento in corso di validità e, nel caso di corso di aggiornamento, del relativo CFP, specificando che l’inosservanza di tale prescrizione determina l’annullamento della partecipazione al modulo cui sta assistendo è responsabile della tempestività, completezza e veridicità delle comunicazione e di ogni altro adempimento prescritto dalle norme vigenti o richiesto dall’U.M.C. competente;
-assicura il libero e immediato accesso ai locali dove si tengono le lezioni e agli atti dei corsi (anche di quelli già conclusi entro i cinque anni precedenti) ai funzionari U.M.C. incaricati delle attività ispettive, prestando la collaborazione richiesta.
-garantisce che il candidato non abbia superato più di 2 prove d’esame, per la stessa tipologia di CFP, con esito negativo e che sia intercorso 1 mese da una prova d’esame negativa all’altra.
-controfirma il registro di frequenza;
il responsabile del corso NON PUO’ essere un dipendente dell’U.M.C.


REGISTRO
Per poter svolgere corsi CFP ADR è necessario che l’Autoscuole/Ente/organismo si doti di opportuno registro di frequenza. Questo deve essere opportunamente vidimato dall’UMC in ogni singola pagina.
Il registro di frequenza potrà essere:
a) unico per più corsi;
b) singolo per ogni corso
Qualora l’autoscuole o Ente decida di:
a) utilizzare un registro per più corsi: le pagine dovranno essere preventivamente numerate e successivamente il registro dovrà essere consegnato al funzionario competente dell’Ufficio Motorizzazione Civile che provvederà a controllare, timbrare e firmare ogni pagina ;
b) utilizzare un registro per ogni singolo corso: dovrà essere consegnato, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al corso, debitamente compilato, al funzionario sopra citato per la vidimazione.
In entrambi i casi dovrà essere:
- rilegato;
- numerato in ogni pagina;
- vidimato sul frontespizio dall’UMC competente;
- timbrato e siglato in ogni pagina dell’UMC competente. Il funzionario dell’UMC provvederà ad apporre nella pagina finale del registro la seguente annotazione:
“ il presente registro si compone di n° ____ pagine numerate dal n° ___ al n° ____” con data e firma.
Il registro di frequenza deve rispettare fedelmente quanto riportato sulla richiesta di inizio corso ordinario e/o di quello di recupero. Dovrà essere correttamente compilato in ogni singola pagina e dovrà riportare:
- data delle lezioni;
- luogo delle lezioni;
- aula di svolgimento delle lezioni;
- anno e progressivo del corso;
- elenco completo dei partecipanti al corso suddiviso tra
aggiornamento/rilascio/specializzazioni per tutte le giornate del corso;
- indicazione dell’articolazione cui si riferisce ogni singola unità di insegnamento.
Per singola unità di insegnamento si intende la lezione, anche composta da più moduli, ma svolta dallo stesso docente e relativa ad un singolo corso. Se pertanto in
una giornata, nel rispetto dei limiti massimi giornalieri, sono effettuate più lezioni suddivise per docente o per specializzazioni dovranno essere compilate e debitamente firmate più pagine:
- base + esercitazione pratica: 2 pagine
- base+esercitazione pratica+dottore+specializzazione cisterna: 4 pagine
- indicazione dell’ora di inizio di ogni singola unità d’insegnamento ;
- la firma di entrata in aula dei partecipanti presenti per ogni singola unità di insegnamento svolta al momento dell’ispezione;
- la firma di uscita dall’aula dei partecipanti presenti per ogni giornata di formazione svolta al momento dell’ispezione;
- l’indicazione per ogni partecipante della presenza (P) o dell’assenza (A) per ogni unità di insegnamento svolta fino al momento dell’ispezione (in una apposita
colonna a lato del cognome e nome)
- l’indicazione del nome del docente di ogni singola unità di insegnamento svolta (terminata) fino al momento dell’ispezione;
- la firma del docente di ogni singola unità di insegnamento svolta (terminata) fino al momento dell’ispezione;
- la firma del responsabile del corso in calce ad ogni singola pagina di registro relativa alle giornate di formazione svolte (terminate) fino al momento dell’ispezione
- I registri devono essere compilati utilizzando penne con inchiostro indelebile



INCOMPATIBILITA’
Il responsabile del corso e i docenti non possono contemporaneamente essere anche partecipanti al
corso.



ESENZIONI ALL'OBBLIGO DELL'ADR
L'obbligo di possedere il CFP di tipo ADR si estende ai conducenti di:

- veicoli cisterna fissa o smontabile di capacità superiore a 1000 litri;
- veicoli batteria aventi capacità totale superiore a 1000 litri:
- per veicoli che trasportano contenitori-cisterna aventi capacità superiore a 3000 litri;
- veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico che trasportano materie od oggetti della classe 1 dell’A.D.R. (esplosivi);
- veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico che trasportano materie della classe 7 dell’A.D.R. (radioattivi) esclusi alcuni casi particolari;
- veicoli diversi da quelli indicati sopra con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che trasportino materie in quantitativi superiori a quelli indicati al Marg. 10011.



L’allegato A, oltre ad elencare una serie di precisazioni, indica le forme di esenzione relative al trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento alle

• esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto
• esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

Per quanto riguarda la natura dell’operazione di trasporto le disposizioni dell’ADR non si applicano:


a. ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto (le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio);

b. ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati nell’ADR e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;

c. ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiore a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime specificate alla parte 1, capitolo 1, sezione 3 e sottosezione 6 - ADR (1.1.3.6); inoltre devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto (si precisa che queste condizioni non si applicano alla classe 7 materiali radioattivi). I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;

d. ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, in particolare per i veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;

e. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;

f. ai fini dell’ADR i seguenti materiali radioattivi non sono inclusi nella classe 7:

• i materiali radioattivi che fanno parte integrante dei mezzi di trasporto;
• i materiali radioattivi movimentati all’interno di uno stabilimento nel quale siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza e dove la movimentazione non coinvolge strade o ferrovie pubbliche;
• i materiali radioattivi impiantati o incorporati in una persona o animale vivo a scopo diagnostico o terapeutico;
• i materiali radioattivi contenuti in generi di consumo che hanno ricevuto una approvazione dalle autorità competenti, a seguito della loro vendita al consumatore finale;
• le materie naturali e i minerali contenenti radionuclidi presenti in natura per i quali non è prevista una lavorazione per l’uso di questi radionuclidi, a condizione che l’attività specifica del materiale non sia superiore a 10 volte il valori specificati al 2.2.7.7.2

Per quanto riguarda le esenzioni relative al trasporto di gas, le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto:


a. dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo effettuante una operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi);

b. dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto;

c. dei gas dei gruppi A (asfissiante) e O (comburente) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna, ad una temperatura di 15° C, non superi 200 kPa (2 bar) e che siano interamente gassosi durante il trasporto. Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature;

d.
dei gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori o i pneumatici gonfiati, anche come parti di ricambio o come carico);

e.
dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, vivai, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica di tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti non ripuliti, trasportati nella stessa unità di trasporto;

f. dei serbatoi a pressione fissi, vuoti non ripuliti, che sono trasportati, a condizione che siano chiusi ermeticamente;

g. dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande.

Per quanto riguarda le esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi, le esenzioni dell’ADR non si applicano al trasporto:

a. del carburante contenuto nei serbatoi di un veicolo effettuante una operazione di trasporto e che serve per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti.

Il carburante può essere trasportato in serbatoi fissi per carburante, direttamente collegati al motore e/o all’equipaggiamento ausiliario del veicolo, che siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari, o può essere trasportato in recipienti portatili per carburante (come le taniche).
La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1500 litri per unità di trasporto e la capacità di un serbatoio fissato ad un rimorchio non deve superare 500 litri. Un massimo di 60 litri per unità di trasporto può essere trasportato in recipienti portatili. Queste restrizioni non si applicano ai veicoli di emergenza;

b. del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o di altri mezzi di trasporto (esempio i battelli) che sono trasportati come carico, quando sia destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti. La valvola situata tra il motore o l’equipaggiamento e il serbatoio del carburante deve essere chiusa durante il trasporto, salvo se sia indispensabile all’equipaggiamento per rimanere operativo. Se del caso, i veicoli o gli altri mezzi di trasporto devono essere caricati in posizione verticale e fissati in modo da prevenire la loro caduta.

Ulteriormente esistono una serie di esenzioni relative a disposizioni speciali o alle merci pericolose imballate in quantità limitate; infatti al capitolo 3.3 esiste una lunga serie di disposizioni speciali che esentano parzialmente o totalmente il trasporto di specifiche merci pericolose dalle disposizioni dell’ADR.

L’esenzione si applica quando la disposizione speciale è indicata nella colonna (6) della tabella A (lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2 per le merci pericolose della rubrica in questione.

Semplificando, si precisa che è stata stilata una serie di codici che rappresentano la tipologia di esenzione e la sua causa, esempio:

CODICE "37" : Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell’ADR quando è rivestita;

CODICE "48" : Questa materia non è ammessa al trasporto quando contiene più del 20% di acido cianidrico;

CODICE "60" : Questa materia non è ammessa al trasporto se la concentrazione è superiore al 72%

CODICE "119" : Le macchine frigorifere comprendono le macchine o altri apparecchi progettati espressamente per conservare a bassa temperatura, in un compartimento interno, gli alimenti o altri prodotti, nonché i condizionatori d’aria.

Le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono
Sottoposti alle disposizioni dell’ADR se contengono meno di 12 kg di un gas
della classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri di ammoniaca
in soluzione (N° ONU 2672).

CODICE "145"
: Le bevande alcoliche, del gruppo di imballaggio III, non sono sottoposte alle disposizioni dell’ADR se trasportate in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.

Si precisa che alcune merci pericolose imballate in quantità limitate possono essere oggetto di esenzione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni del capitolo 3.4 (questo capitolo prescrive una serie di condizioni a cui ci si deve attenere per rientrare nei limiti delle esenzioni e con una apposita tabella di riferimento vengono indicati con una serie di codici riportanti l’iniziale "LQ" i limiti per imballaggi combinati e per imballaggi sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile).

Inoltre i sovrimballaggi contenenti colli (conformi al 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5) devono recare una etichettatura (prescrizione al 3.4.4. lettera "c") per ogni merce pericolosa che è contenuta nel sovrimballaggio, a meno che siano visibili le etichette corrispondenti a tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio.

Per quanto riguarda gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi i GIR e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli.

I pericolo sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.


ESENZIONI RELATIVE ALLE QUANTITA’ TRASPORTATE PER UNITA’ DI TRASPORTO

Il capitolo 1.1.3.6 della normativa ADR elenca, con una apposita tabella (1.1.3.6.3), una serie di prescrizioni che comportano una parziale limitazione al trasporto di merci pericolose.



NUOVO MODELLO

Il vecchio tesserino ADR non viene più stampato. Dal 9 gennaio 2014 è in vigore il nuovo modello formato Card. 

RICONSEGNA NON NECESSARIA
QUESTA  circolare precisa che dal 16 aprile 2014 nel caso di emissione di un nuovo CFP/ADR in seguito ad esami di rinnovo, il rilascio di quest’ultimo non è subordinato alla consegna di quello scaduto che dovrà quindi essere distrutto dal conducente così come già previsto nel caso dei duplicati delle patenti rilasciate a seguito di rinnovo.
SEDE ESAMI
A partire dal 1 gennaio 2015 gli esami ADR si potranno tenere solo presso le sedi UPM. 


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