INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

D1E



Abilita alla guida di:

- complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. D1 e di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg



Si può conseguire dall’età di:

21 anni

Validità:

5 anni

Le categorie D1, D1E, D e DE scadono al compimento del 60° anno e se rinnovate presso la CML, avranno validità massima di 1 anno fino a 68. Tali norme si applicano solo in Italia.

I titolari di patente di categoria D1E, tra i 60 anni di età e fino a 68 anni  che intendono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida.

 



ESAME DI TEORIA

 
E' necessario solo per soggetti che hanno conseguito la patente D1 prima del 2 marzo 2015, come indicato nella tabella



 Con la circolare 15908 del 13 luglio 2016 si dispone che a partire dal 1 ottobre 2016 i candidati al conseguimento della estensione E (per qualunque categoria di patente) che finora erano soggetti alla prova teorica (patente B conseguita  con teoria prima del 1/12/2013 e patente superiore conseguita con teoria prima del 2/3/2015) non sostengano più l'esame orale ma vengano sottoposti ad una fase I dell'esame di guida più approfondita (tale appunto da sostituire la prova orale) riguardante limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.

LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PROVA TEORICA SONO NELLA PAGINA "ESAME DI TEORIA" ALLA VOCE "D1E"




ESAME DI GUIDA


Veicoli per esame:





PROVA DI GUIDA


La prova per l'esame di guida per il conseguimento delle patenti di categoria D1E, si svolge su veicoli che devono essere conformi a determinate prescrizioni tecniche e si articola in tre fasi che prevedono lo svolgimento di specifiche manovre che variano in base alla categoria di patente.

Ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione della direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II della direttiva n. 2006/126/CE, sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, conseguita all’esito di esami di eseguiti su veicoli con  cambio automatico, non sono annotate restrizioni (cod. 78) a condizione che:  
-  il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, e che  
- durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II (“Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire  la  sicurezza  e  di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante  le  fasi  di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.”);  


L'esaminatore, prima dell'inizio della prova d'esame, deve verificare, per quanto riguarda il:

 candidato:

-  autorizzazione ad esercitarsi alla guida,

-  documento di identità e, se ricorre il caso, documento che attesta la regolarità del soggiorno,

 veicolo per la prova d'esame:

-  carta di circolazione,

-  assicurazione,

-  massa effettiva minima (a decorrere dall'1.1.2014) tramite il controllo della carta di circolazione nel caso di zavorra inamovibile oppure dell'attestazione di massa totale effettiva nel caso di zavorra amovibile. Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni, l'esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova pratica di guida,

-  dal 1.7.2015, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica,  devono utilizzare esclusivamente  i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi, documentata tramite apposita dichiarazione.




La prova di guida per il conseguimento delle categorie D1E si articola in tre fasi:  
1) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura; 
2) manovre particolari; 
3) comportamento nel traffico.

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.



Esame di guida patente D1E: prima fase

Il candidato deve essere in grado di effettuare, oltre alle operazioni di cui alla prima fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie D1 e D anche la seguente operazione:

a) controllo di sistemi di accoppiamento, nonché dei collegamenti elettrici.



Esame di guida patente D1E: seconda fase

Il candidato deve effettuare, oltre alle manovre di cui alla seconda fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie D1 e D, anche la seguente manovra:

a) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio  dalla motrice: all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro.

Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, al fine di garantire la sicurezza stradale e non intralciare il traffico.




Esame di guida patente D1E: terza fase

Nello svolgimento delle prove di questa fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, nonché l'esaminatore.

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste alla terza fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie D1 e D.



Permette di conseguire:










Particolarità:

Si può conseguire solo se già in possesso di patente D1.



Contiene la patente BE.



Questa categoria di patente non era prevista nella vecchia disciplina.






Circolare 2613               modalità d’esame

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