Abilita alla guida
di:
- complessi di veicoli composti di una motrice
prevista nella cat. D1 e di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore
a 750 kg
Si può conseguire dall’età di:
21 anni
E' necessario solo per soggetti che hanno conseguito la patente D1 prima del 2 marzo 2015, come indicato nella tabella
Validità:
5 anni
Le categorie D1, D1E, D e DE scadono al
compimento del 60° anno e se rinnovate presso la CML, avranno validità massima
di 1 anno fino a 68. Tali norme si applicano solo in Italia.
I titolari di patente di categoria D1E, tra i 60 anni di età e fino a 68 anni che intendono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida.
I titolari di patente di categoria D1E, tra i 60 anni di età e fino a 68 anni che intendono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida.
ESAME DI TEORIA
Con la circolare 15908 del 13 luglio 2016 si dispone che a partire dal 1 ottobre 2016 i candidati al conseguimento della estensione E (per qualunque categoria di patente) che finora erano soggetti alla prova teorica (patente B conseguita con teoria prima del 1/12/2013 e patente superiore conseguita con teoria prima del 2/3/2015) non sostengano più l'esame orale ma vengano sottoposti ad una fase I dell'esame di guida più approfondita (tale appunto da sostituire la prova orale) riguardante limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.
LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PROVA TEORICA SONO NELLA PAGINA "ESAME DI TEORIA" ALLA VOCE "D1E"
LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PROVA TEORICA SONO NELLA PAGINA "ESAME DI TEORIA" ALLA VOCE "D1E"
ESAME DI GUIDA
Veicoli per esame:
PROVA DI GUIDA
La prova per l'esame di guida per il conseguimento delle patenti di categoria D1E, si svolge su veicoli che devono essere conformi a determinate prescrizioni tecniche e si articola in tre fasi che prevedono lo svolgimento di specifiche manovre che variano in base alla categoria di patente.
Ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione della direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II della direttiva n. 2006/126/CE, sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, conseguita all’esito di esami di eseguiti su veicoli con cambio automatico, non sono annotate restrizioni (cod. 78) a condizione che:
- il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, e che
- durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II (“Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.”);
L'esaminatore, prima dell'inizio della prova d'esame, deve verificare, per quanto riguarda il:
• candidato:
-
autorizzazione ad
esercitarsi alla guida,
-
documento di identità e, se
ricorre il caso, documento che attesta la regolarità del soggiorno,
• veicolo per la prova d'esame:
-
carta di circolazione,
-
assicurazione,
- massa effettiva minima (a decorrere dall'1.1.2014) tramite il controllo della carta di circolazione nel caso di zavorra inamovibile oppure dell'attestazione di massa totale effettiva nel caso di zavorra amovibile. Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni, l'esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il
veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova pratica di guida,
- dal 1.7.2015, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, devono utilizzare esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi, documentata tramite apposita dichiarazione.
La prova di guida per il conseguimento delle categorie D1E si articola in tre fasi:
1) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad
una
guida sicura;
2) manovre particolari;
3) comportamento nel traffico.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Esame di guida patente D1E: prima fase
Il candidato deve essere in grado di effettuare, oltre alle operazioni di cui alla prima fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie D1 e D anche la seguente operazione:
a) controllo di sistemi di accoppiamento, nonché dei collegamenti elettrici.
Esame di guida patente D1E: seconda fase
Il candidato deve effettuare, oltre alle manovre di cui alla seconda fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie D1 e D, anche la seguente manovra:
a) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o,
comunque, in luoghi poco frequentati,
al fine di garantire la sicurezza stradale e non intralciare il traffico.
Esame di guida patente D1E: terza fase
Nello svolgimento delle prove di questa fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, nonché l'esaminatore.
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste alla terza fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie D1 e D.
Permette di conseguire:
Particolarità:
Si può
conseguire solo se già in possesso di patente D1.
Contiene
la patente BE.
Questa categoria
di patente non era prevista nella vecchia disciplina.
Fonti normative
Circolare 28827 del 19 settembre 2019 – patente D1E-DE
vecchie circolari
Circolare 28827 del 19 settembre 2019 – patente D1E-DE
vecchie circolari
Circolare 2613 modalità
d’esame
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