GENERALITA'
La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominata CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E' necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, sono esentati dal campo di applicazione della carta di qualificazione del conducente, e dunque dall’obbligo di possedere la CQC, i conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non superano i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è obbligo che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o per terzi.
La CQC è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone. Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell'altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe.
Nulla di nuovo invece per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC per il trasporto di persone non solo non è necessaria, ma può sostituire il CAP di tipo KB.
La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.
L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre:
- dal 10 Settembre 2008 per il trasporto di persone;
- dal 10 Settembre 2009 per il trasporto di cose.
Il possesso della CQC è attestato dall'indicazione sulla patente di guida di un codice UE armonizzato (95).
La decurtazione dei punti
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP, la decurtazione di punti si applica su questi documenti, anziché sulla patente di guida del conducente.
CONSEGUIMENTO E RINNOVO
Per conseguirla, è necessario seguire un corso di formazione iniziale e superare un esame; per mantenerla, è obbligatorio seguire ogni 5 anni anche un corso di formazione periodica.
Il corso di formazione iniziale si può svolgere in due modalità: ordinaria o accelerata. Nel caso della formazione accelerata la durata del corso è minore, ma la CQC conseguita sarà soggetta a delle limitazioni per un certo periodo di tempo.
Riguardo l'ultima voce, un dubbio riguardante la possibilità di conseguire la patente C in deroga all’età: il candidato deve iscriversi ad un corso ordinario o può accedere a quello accelerato? La circolare 7787 al punto 6.9.1 (dove si parla di codice 107) dice espressamente: Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose ha un'abilitazione alla guida professionale:
ATTENZIONE
LIMITE
ANAGRAFICO E TIPOLOGIA DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE (CIRCOLARE 7787)
A far data
19 gennaio 2013 le patenti di guida delle categorie C e CE si
conseguono a 21 anni, mentre quelle di categoria D e DE si conseguono
a 24 anni e il DL 2 del 2013, ha previsto che il conducente di età
inferiore, che sia già in possesso della qualificazione
professionale, può accedere alle patenti delle
categorie C o CE e D o DE in deroga, al limite anagrafico.
Sono
previste due ipotesi:
1. candidati
al conseguimento di una qualificazione di tipo
CQC, già titolari
della categoria di patente presupposta dalla CQC stessa:
questi possono iscriversi ai predetti corsi
erogati tanto da autoscuole e centri di istruzione automobilistica,
quanto da enti autorizzati;
2. candidati
al conseguimento di una qualificazione di tipo CQC, non
ancora titolari della categoria di patente
presupposta dalla CQC stessa (che sarà
conseguita, successivamente, anche in deroga ai limiti anagrafici di
cui all’articolo 115 CDS): questi possono
iscriversi ai predetti corsi solo se erogati da autoscuole e centri
di istruzione automobilistica.
Conseguentemente,
per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale, è condizione
minima il possesso di una patente di categoria B:
prima di svolgere la parte pratica di corso
relativa alle ore di guida, tuttavia, il
candidato al conseguimento della qualificazione di tipo CQC deve aver
sostenuto un esame di teoria e,
quindi, aver ottenuto un foglio rosa almeno:
1) della
categoria C1 o C1E se intende
conseguire la predetta abilitazione per il trasporto
professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie,
a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato,
con requisito anagrafico
minimo 18 anni;
2) della
categoria D1 o D1E se intende
conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di
persone alla guida di veicoli di tale categoria,
a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato,
con requisito anagrafico
minimo 21 anni;
3) della
categoria C o CE se intende
conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di
cose alla guida di veicoli di tali categorie a
seguito di un corso di qualificazione iniziale:
a)
ordinario, con requisito
anagrafico minimo di 18 anni, oppure
b)
accelerato, con requisito
anagrafico minimo di 21 anni;
4) della
categoria D o DE se intende
conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di
persone alla guida di veicoli di tali categorie a
seguito di un corso di qualificazione iniziale:
a)
ordinario, con requisito
anagrafico minimo di 21 anni, oppure
b)
accelerato, con requisito
anagrafico minimo di 23 anni; oppure
c)
accelerato con requisito anagrafico minimo di 21
anni. In tal caso, tuttavia, la qualificazione
professionale conseguita lo abiliterà, fino al compimento dei 23
anni, alla guida di veicoli di categoria D o DE limitatamente
a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km.
In breve funziona così: per la patente C il diciottenne si iscrive sia al corso per la patente C sia al corso per la CQC trasporto cose, frequentando entrambi. Dovrà superare l'esame di teoria della patente C per primo per ottenere il foglio rosa e poter svolgere la parte pratica del corso per la CQC. Quando avrà superato l'esame (che è solo teorico) per la CQC gli verrà consegnato un CAP che gli darà la possibilità di sostenere l'esame di pratica per la patente C. La patente in questione conterrà il codice 95 che comproverà la qualifica professionale.
OPERATIVITA' DEL CONSEGUIMENTO ANTICIPATO
1)
Si deve inserire per prima la richiesta di patente tramite le
funzioni del menu' Patenti. Bisogna digitare la data di inizio corso
di formazione per il conseguimento della CQC, in modo che
l’applicazione non tenga conto dei limiti di eta' per
l’abilitazione richiesta;
2)
Il candidato svolge la prova di teoria e in caso di idoneità
consegue il foglio rosa;
3)
E' possibile inserire la richiesta di CQC tramite le funzioni
del menu' PatenteCQC. L’applicazione richiede la digitazione
della marca operativa della richiesta patente.
Da
questo momento le due richieste vengono connesse logicamente
tra loro;
4)
Il candidato deve conseguire le abilitazioni CQC entro i sei mesi
di validità' del foglio rosa. In caso di bocciatura sulla prima
richiesta, il candidato potrà' presentare altre richieste
di PatenteCQC, in cui si dovrà' digitare la marca
operativa della richiesta patente in modo da legare
logicamente le due richieste. E' comunque possibile trasferire
sulla nuova richiesta di PatenteCQC legata alla richiesta di
patente un esito idoneo della prova comune proveniente da una
precedente richiesta di PatenteCQC;
5)
Dopo aver svolto la prova con esito idoneo per il conseguimento
dell'abilitazione CQC, viene emesso un numero di CQC fittizio in
modo che si chiuda logicamente il procedimento delle
abilitazioni CQC.
Il
numero di CQC ottenuto non potrà' essere interrogato tramite
le solite applicazioni perché' non identifica un vero
documento.
6)Conseguita
l'abilitazione CQC, e' possibile prenotare la prova di guida per
la richiesta di patente.
Se
il candidato non ha conseguito l'abilitazione CQC, ma alla data di
presentazione della richiesta di patente ha raggiunto il
requisito minimo di eta' per il conseguimento della
categoria patente richiesta, e' possibile prenotare la prova di guida
ma con una forzatura, che produrrà' anche il blocco della
richiesta di abilitazione CQC.
7)Alla
prenotazione della prova di guida per la richiesta di patente, viene
emessa una PatenteCQC, in cui saranno stampate le abilitazioni di
guida e le abilitazioni CQC conseguite.
In breve funziona così: per la patente C il diciottenne si iscrive sia al corso per la patente C sia al corso per la CQC trasporto cose, frequentando entrambi. Dovrà superare l'esame di teoria della patente C per primo per ottenere il foglio rosa e poter svolgere la parte pratica del corso per la CQC. Quando avrà superato l'esame (che è solo teorico) per la CQC gli verrà consegnato un CAP che gli darà la possibilità di sostenere l'esame di pratica per la patente C. La patente in questione conterrà il codice 95 che comproverà la qualifica professionale.
Vale
lo stesso discorso per il ventunenne che vuole conseguire la
patente D e la CQC trasporto persone prima di aver compiuto 24
anni.
TIPI DI
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI GUIDA – CODICE 107
LIMITAZIONI
ALL’ATTIVITÀ DI GUIDA PROFESSIONALE (SULL’ABILITAZIONE ESPRESSA
DAL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO
CQC).
Il titolare
di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di
cose ha
un’abilitazione alla guida professionale:
1) senza
limitazioni, se ha frequentato un corso di
qualificazione iniziale:
A)
ordinario, ed ha
superato il relativo esame;
B) accelerato,
avendo almeno 21 anni, ed ha superato il relativo
esame;
2) limitata
alla guida di veicoli di categoria C1 o C1E,
o di veicoli di categoria C o CE di massa massima
autorizzata non superiore a 7, 5 t, fino
al compimento dei 21 anni,
se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato,
avendo un’età pari o superiore a 18 anni ma inferiore a 21,
ed ha superato il relativo esame.
Riguardo l'ultima voce, un dubbio riguardante la possibilità di conseguire la patente C in deroga all’età: il candidato deve iscriversi ad un corso ordinario o può accedere a quello accelerato? La circolare 7787 al punto 6.9.1 (dove si parla di codice 107) dice espressamente: Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose ha un'abilitazione alla guida professionale:
•
senza limitazioni,
se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale:
-
ordinario, ed ha superato il relativo esame;
-
accelerato, avendo almeno 21 anni, ed ha superato il relativo esame;
•
limitata alla guida
di veicoli di categoria C1 o C1E, o di veicoli di categoria C o CE di
massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t, fino al compimento
dei 21 anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale
accelerato, avendo un'età pari o superiore a 18 anni ma inferiore a
21, ed ha superato il relativo esame.
Il
punto in questione è risolto dalla frase: se
ha frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato,
avendo un'età pari o superiore a 18 anni ma inferiore a 21.
Il titolare
di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di
persone ha
un’abilitazione alla guida professionale:
1) senza
limitazioni, se ha frequentato un corso di
qualificazione iniziale:
A)
ordinario, ed ha
superato il relativo esame;
B) accelerato,
avendo almeno 23 anni, ed ha superato il relativo
esame;
2) limitata
alla guida di veicoli di categoria D1 o D1E,
o di veicoli di categoria D o DE per servizi di
linea con percorrenza non superiore a 50 km, fino al
compimento dei 23 anni, se ha
frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato,
avendo un’età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 23,
ed ha superato il relativo esame.
Sui
documenti comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC che
comportano limitazioni è apposto il codice 107.
Al
compimento delle predette età, automaticamente
tali limitazioni decadono ed i documenti
comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC “espandono”
l’abilitazione alla guida professionale da essi espressa. Non è
pertanto necessario rimuovere il codice 107 dagli stessi, mediante
emissione di duplicato.
LIMITAZIONI
ALL’ATTIVITÀ DI GUIDA NON PROFESSIONALE (SULL’ABILITAZIONE
ESPRESSA DALLA PATENTE)
Il
titolare di una qualificazione
professionale di tipo CQC limitata - fino
al compimento dei 21 anni se relativa al trasporto di cose, o fino al
compimento dei 23 se relativa al trasporto di persone che
consegue la patente di guida di categoria
presupposta dalla stessa qualificazione professionale di tipo CQC in
deroga ai limiti anagrafici, è
abilitato a condurre, anche
in attività di guida non professionale:
1) se
trattasi di patente di categoria C o CE: fino a
21 anni, solo veicoli di categoria rispettivamente C1 o C1E;
2) se
trattasi di patente di categoria D o DE: fino a 23
anni, solo veicoli di categoria rispettivamente D1 o D1E.
Al
compimento delle predette età, automaticamente
tali limitazioni decadono e le patenti “espandono” l’abilitazione
alla guida da esse espressa.
ATTENZIONE
Conseguendo
una patente in deroga all’età minima (per esempio C a 18 anni) con
contemporaneo corso CQC è consentito condurre solo veicoli entro 7,5
t fino al compimento di 21 anni. Se però si guida un veicolo per cui
la CQC non è richiesta, è possibile utilizzare la C per intero, per
esempio guidando un autocarro da 18 t oppure il fatto che la C sia
stata acquisita in deroga ne limita la validità anche il di fuori
del campo di applicazione della CQC? La limitazione vale, come
specificato al punto 6.9.1, lettera B delle circolare 3 aprile 2014
anche per la guida in ambito privato. Questo il comma: In
tali ipotesi anche l'abilitazione alla guida non professionale,
espressa dalla patente di guida di categoria C, CE, D o DE,
conseguita in deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo
115 CDS,
è parimenti limitata.
I corsi della CQC sono organizzati dalle autoscuole e dagli enti accreditati, sono strutturati in una parte comune per tutti gli autisti professionali e in una parte specifica (per trasporto cose e trasporto persone) e prevedono la presenza alternata in aula di tre docenti: un insegnante di scuola guida, un esperto di autotrasporto e uno specialista medico. Chi ha l'attestato di autotrasportatore può evitare di seguire la parte del corso relativa all'autotrasporto, e chi ha già conseguito la CQC persone può evitare di seguire la parte generale, così come chi ha già conseguito la CQC merci.
A seguito del corso, il candidato deve sostenere un esame scritto a quiz sia sulla parte generale che sulla parte specifica, che verte ovviamente sugli argomenti affrontati nel corso.
RILASCIO
DEL DOCUMENTO COMPROVANTE L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME
Nel caso in
cui la patente presupposta non sia stata ancora
conseguita, all’esito positivo dell’esame non
può rilasciarsi né una patenteCQC né una
CQC formato card, Per tale ipotesi si procede,
invece, al rilascio in bollo di
un CAP, conforme all’allegato
13 della circolare.
Successivamente,
all’atto di prenotazione della prova pratica di
guida per il conseguimento della patente, il
candidato deve esibire all’UMC tale CAP:
superata la prova, sulla patente di guida così
conseguita, in corrispondenza della categoria oggetto d’esame, è
annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di
giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
Secondo l’avviso 18 del 8/11/2019 i nuovi esami CQC dal 20 novembre 2019 sono così:
PRIMO CONSEGUIMENTO: un esame da sostenere con 70 domande in tutto, 40 sulla parte generale e 30 sulla parte specialistica. Sono ammessi 7 errori ed il tempo massimo della prova è di 90 minuti.
ESTENSIONE DA MERCI A PERSONE O VICEVERSA: un esame con 30 domande sulla parte specialistica. Sono ammessi 3 errori con un tempo massimo di 40 minuti.
CONSEGUIMENTO DA PARTE DI SOGGETTO TITOLARE DELLA ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE: un esame con 40 domande sulla parte comune. Sono ammessi 4 errori con un tempo massimo di 50 minuti.
Se la prova dovesse risultare negativa il candidato deve aspettare almeno 30 giorni prima di poter sostenere un nuovo esame. L’attestato di frequenza permette di prenotare l’esame entro un anno, anche a condizione che l’esame si svolga oltre tale data.
LUOGO E TEMPO DELLA FORMAZIONE PERIODICA
NB: è
consentito rinnovare la CQC a soggetti titolari di patente D oltre i
68 anni di età.
Parte
comune del programma:
• conoscenza
dei dispositivi del veicolo e condotta di guida – docente:
insegnante di teoria – 7 ore;
• conoscenza
delle norme di comportamento e responsabilità del conducente –
docente: insegnante di teoria – 7 ore;
• conoscenza
dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti –
docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che
abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza
nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di
autotrasporto – 7 ore.
Parte
specialistica per il trasporto di cose:
• carico
e scarico delle merci e compiti del conducente – 7 ore;
• disposizioni
normative sul trasporto di cose – 7 ore.
Parte
specialistica per il trasporto di persone:
• compiti
del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri,
formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla
base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del
regolamento (UE) n. 181/2011 – 7 ore;
• disposizioni
normative sul trasporto di persone – 7 ore.
Docente
per la parte specialistica: esperto in materia di organizzazione
aziendale.
Il
docente, nell'ambito delle ore di lezione di propria competenza, può
utilizzare supporti audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di
cinque ore per ciascun modulo, riservando almeno due ore per ciascuno
di essi all'espletamento di lezioni di chiarimento e verifica
dell'effettivo apprendimento degli argomenti trattati.
CQC E PATENTI STRANIERE
PROCEDURE
DI VALUTAZIONE DELL’EQUIPOLLENZA DELLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE
DA STATI EXTRA UE O EXTRA SEE (CIRCOLARE 7787)
E’ ormai
dato consolidato che, ai fini del rilascio di una CQC per il
trasporto di persone a titolari di patente rilasciata da uno Stato UE
o SEE, non è in alcun caso da richiedersi il possesso di una
ulteriore certificazione professionale equipollente al KD.
Con
particolare riferimento a patenti rumene di categoria C non
comprensive dell’abilitazione alla guida di veicoli di categoria B,
rilasciate in vigenza di vecchie normative in vigore precedentemente
all’entrata della Romania nell’Unione Europea - si precisa come,
a seguito del predetto, ai fini dell’equipollenza fra le suddette
patenti rumene e quelle italiane, le stesse equivalgono ad una
patente di categoria C,
Come noto, i
conducenti titolari di patente non rilasciata da Stati facenti parte
dell’UE o del SEE possono ottenere la CQC in formato card (se alle
dipendenze di azienda con sede in Italia). Si pone il problema della
equipollenza delle patenti rilasciate da stati che non hanno accordi
di reciprocità con l’Italia
In tal caso
gli UMC che ricevono la richiesta di rilascio di una CQC formato card
per il trasporto di cose e/o di persone effettuano direttamente la
valutazione dell’equipollenza e richiedono oltre alla la normale
documentazione, un’attestazione che consenta la verifica di detta
equipollenza
Si
individuano quattro casistiche principali.
1. patenti
di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati con i
quali non sono vigenti accordi di reciprocità.
In tal caso,
l’attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il
richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida
posseduta. L’UMC dovrà accertare l’equipollenza con la categoria
C1, C1E, C o CE italiana e quindi unionale.
2. patenti
di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati con i
quali non sono vigenti accordi di reciprocità.
In tal caso,
l’attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il
richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida
posseduta. L’UMC dovrà accertare l’equipollenza con la categoria
D1, D1E, D o DE italiana e quindi unionale.
3.
patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle
patenti rilasciate da Stati con i quali sono
vigenti accordi di reciprocità.
In tale
ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le “tabelle di
equipollenza” in genere allegate all’accordo vigente. Qualora
l’equipollenza alle categorie C1, C1E, C o CE non sia rilevabile
dalle suddette tabelle, l’ufficio procederà come al precedente
punto 1.
4. patenti
di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati con i
quali sono vigenti accordi di reciprocità.
In tale
ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le “tabelle di
equipollenza” in genere allegate all’accordo vigente. Qualora
l’equipollenza alle categorie D1, D1E, D o DE non sia rilevabile
dalle suddette tabelle, l’ufficio procederà come al precedente
punto 2.
Nei primi
due casi sopra citati e, dove ne occorra l’esibizione, anche nel
terzo e quarto caso, l’attestazione integrativa
relativa alla patente rilasciata da uno Stato
extra UE o extra SEE dovrà essere prodotta dall’interessato e può
essere rilasciata:
a) dalla
Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il
documento di guida presentato al fine del rilascio della CQC
b) dalla
Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello
Stato estero che ha emesso il documento di guida, presentati al fine
del rilascio della CQC;
c)
direttamente dall’autorità estera competente al rilascio del
documento di guida presentato al fine del rilascio della CQC: in
quest’ultimo caso, però, essendo in presenza di un atto formato
all’estero da autorità estera e da far valere in Italia, la firma
apposta su detta certificazione deve essere legalizzata dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti sul
territorio dello Stato estero che ha emesso il documento di guida
presentato al fine del rilascio della CQC, ciò a cura dell’utente.
Inoltre,
trovandosi normalmente in presenza di un atto non redatto in italiano
sarà necessaria una traduzione ufficiale dello stesso.
Si rammenta
infine che non può in nessun caso essere accolta la richiesta di
rilascio di un documento comprovante la qualificazione professionale
di tipo CQC per documentazione su esibizione di una patente
rilasciata da uno Stato con cui non sussistono rapporti di reciproca
conversione delle patenti di guida, qualora il soggetto titolare
abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno.
ATTENZIONE
Il titolare
di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extraSEE,
qualora abbia tempestivamente conseguito la CQC formato card per
documentazione, trascorso un anno
dall’acquisizione della residenza in Italia,
non può più esercitare attività di autotrasporto professionale in
quanto la patente posseduta non è più idonea ad abilitarlo alla
guida su territorio italiano.
In tal caso
si procede come segue:
a) qualora
la patente sia stata rilasciata da uno Stato con
il quale non sussistono
rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida, al
titolare della patente è consentito conseguire
per esame una nuova patente direttamente di categoria equivalente a
quella extracomunitaria in precedenza posseduta.
b) patente
in corso di validità,
rilasciata da uno Stato con il quale sussiste
un rapporto di reciproca conversione delle
patenti di guida: al titolare della patente è
consentito convertire la
patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente
patente italiana All’
c) patente
scaduta di validità,
rilasciata da uno Stato con il quale sussiste
un rapporto di reciproca conversione delle
patenti di guida: al titolare della patente è
consentito conseguire per esame una nuova patente
direttamente di categoria equivalente a quella
extracomunitaria in precedenza posseduta.
In tutti e
tre i precedenti casi, qualora la validità della qualificazione CQC
precedentemente posseduta sia scaduta, la patenteCQC non può essere
rilasciata prima che sia stato frequentato un corso di formazione
periodica ed eventualmente sostenuto l’esame.
La circolare 15909 del 13 luglio 2016 precisa le norme per la conversione delle CQC comunitarie.
1) Conversione della carta di qualificazione del conducente. Mentre la direttiva 2003/59/CE non disciplina, espressamente, la conversione della carta di qualificazione del conducente (come evidenziato al paragrafo 4 della circolare 7787 del 3 aprile 2014), dall'altra è anche vero che non la esclude. Qualora un conducente titolare di CQC rilasciata all'estero richieda la conversione in Italia, tale richiesta deve essere accolta. In attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno di semplificare il rilascio della patenteCQC si prevedono due situazioni:
a) rilascio di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità; nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo di validità di detto documento, poi presentare istanza di rilascio di patenteCQC;
b) rilascio di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e di qualificazione CQC estera in corso di validità; il richiedente dovrà, dapprima, richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato membro, successivamente presentare istanza di rilascio di patenteCQC.
Attenzione però a queste norme particolari:
- la carta di qualificazione di cui si chiede la conversione va ritirata al momento del rilascio della patente CQC ovvero della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra, (o ne va ritirata l’eventuale denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione), ma non va restituita allo Stato che l’ha emessa;
- in tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patente CQC (o della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra) va subordinato all'acquisizione di un attestato, dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.
NORME PARTICOLARI
Con circolare n. 28710 del 16 dicembre 2014 si comunica che :
- a seguito del patto di stabilità 2015, coloro che sono in possesso della patente militare C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E possono effettuare l’esame per il conseguimento CQC merci/persone senza partecipare ad un corso di formazione. Prima però devono procedere con la conversione da militare a civile.
Con la circolare Prot. 20586/8.7.6 del 11 settembre 2015 la Direzione Generale rende noto che l’accordo tra Italia e Svizzera per la reciprocità delle patenti è stato esteso alle CQC svizzere, che pertanto assumono pieno valore all’interno dell’UE. La circolare contiene anche uno specimen della CQC confederata.
Ritiro CQC
Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 59/2011.
Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.
Non è possibile convertire una CQC estera comunitaria scaduta. Nonostante la circolare 7787 dica che è possibile ottenere la conversione della CQC comunitaria se si desidera usufruire dei vantaggi dell'articolo 126 bis del codice della strada, la successiva circolare 15909 del 13 luglio 2016 prevede la conversione delle CQC estere comunitarie solo se in corso di validità;
DUPLICATO PATENTE DI GUIDA CON CQC SOGGETTA A REVISIONE
Qualora venga richiesto il duplicato di una patenteCQC con CQC soggetta a revisione, non viene riportato il codice 95 sulla patenteCQC.
Infatti il titolare della patente in questione, fin quando non sosterrà l’esame di revisione CQC, potrà richiedere il duplicato della patente di guida sulla quale non sarà riportato il codice 95.
RIFERIMENTI NORMATIVI
circolare 31895
buongiorno non avendo la stessa data di scadenza tra patente tipo c. e la cqc nn mi sono reso conto della scadenza della cqc anche se solo x due mesi come posso fare?? anche perché ho perso il mio nuovo impiego x questo motivo
RispondiElimina