Abilita alla guida di:
- quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di cat. AM) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (cat. L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. Tali veicoli sono da considerarsi come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della cat. L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.
Inoltre consente di condurre i veicoli per cui è valida la categoria AM
Si può conseguire dall’età di:
16 anni
Validità:
segue le scadenze previste per la patente B, ossia: è valida per 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.
Età massima:
non è prevista una età massima per il conseguimento o il rinnovo.
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Qualora la domanda sia inoltrata da candidati
minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro
di un valido documento di identità di un tutore.
RESIDENZA
Per
richiedere la patente
di guida, è necessario dichiarare la residenza
in Italia
o, per
i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito – ferme restando
le
procedure di uscita dall’UE di tale
Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello
Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia)
, la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il
luogo, sul territorio
nazionale, in cui una
persona dimora
abitualmente, vale a
dire per almeno 185
giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di
una persona che non abbia
interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e
il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale
il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che
ha interessi professionali in altro
Stato comunitario o dello Spazio economico europeo,
ha i propri interessi personali, a
condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua
un soggiorno
in Italia
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza
di corsi universitari e
scolastici non implica
il trasferimento della
residenza normale. È equiparato alla residenza normale il
possesso della qualifica
di studente nel territorio
nazionale, per almeno sei
mesi
all'anno.
DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della
presentazione dell’istanza presentata da parte di un cittadino non
appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea,
allo Spazio economico europeo, o alla
Svizzera,
deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia,
anche per breve periodo ed anche se la
finalità del soggiorno è
turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il
diritto a soggiornare), rilasciato da uno
Stato membro dell'Unione
europea
e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio
dello Stato.
Se il titolo è regolare, agli stessi verrà
rilasciata una ricevuta della dichiarazione
di soggiorno;
b) ricevuta del permesso di soggiorno
fino alla consegna del permesso di soggiorno,
è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è
tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta;
c) permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si ricorda che
il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato
minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità
e dei comportamenti.
Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o
per
motivi sussidiari
(che, ai sensi
dell’art.
18bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286 reca la dicitura “casi
speciali” ed ha
durata di un anno”, occorre preliminarmente
considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente
di
guida, ai sensi dell’art. 116, comma
1, del
codice
della strada,
è
l’acquisizione della residenza
normale
o
della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera
e), e dell’art.
12 della
direttiva 2006/126/CE,
disposizioni non derogabili con norma
statale.
L’acquisizione della
residenza
anagrafica è autocertificabile,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso
della residenza normale può essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva di
atto
di notorietà ex
art. 47 del medesimo
D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che
ai sensi dell’art.
3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 limitatamente agli stati e
alle
qualità
e ai fatti certificabili o attestabili da
parte
dei soggetti pubblici italiani”.
Sostanzialmente, dunque, il dato
relativo all’acquisizione
della residenza normale in Italia, cioè
“il luogo, sul territorio nazionale, in
cui una persona dimora
abitualmente, vale a dire per almeno
centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e
professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per
interessi personali, che rivelino stretti legami
tra
la persona e il luogo in
cui essa abita. Si intende
altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico
europeo, ha i propri interessi
personali, a
condizione che vi ritorni regolarmente”,
può essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.
Una volta
che i titolari di permesso
di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti
asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza
di
conseguimento della patente
di guida, essi devono esibire il relativo
documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito
dall’art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio
1998, n. 286. In
proposito si
ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai
fini
del
rilascio della patente di guida.
DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la
valutazione delle capacità
e dei comportamenti, il candidato
deve esibire un documento di identificazione in
corso
di validità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non
deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima
norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento
munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una
pubblica amministrazione competente dello
Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del
suo titolare”.
L’art. 35
del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale
documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino
di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento
Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al
coniuge del dipendente civile
o militare in attività di
servizio ed in quiescenza o ai
figli).
Il candidato cittadino dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo, che abbia
maturato la residenza normale in Italia, può
essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal
Paese d’origine.
Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto
rilasciato dal
Paese d’origine.
Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta
Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento
per
gli affari interni e territoriali
del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio
2019. Per ogni eventuale
dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli
Uffici in indirizzo
possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare
del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministro dell’interno.
DIFFORMITÀ
TRA
I DATI ANAGRAFICI
RIPORTATI SUI
DOCUMENTI
ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI
ALL'ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e
permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di
garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno
a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti
uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che
tali documenti hanno
rilasciato,
per acquisire
i
necessari
chiarimenti ed,
eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Si richiama la necessità che
gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica,
le predette difformità
riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate
e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede
d’esame, il candidato non è
ammesso a sostenere la prova.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale
è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti
summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito
campo dedicato al luogo di
nascita, lo Stato di provenienza desunto
dagli stessi documenti.
Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua
italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione
utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua
italiana, sul permesso di soggiorno.
PROVA TEORICA
Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato
può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare
la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo
delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda
per il conseguimento della patente.
Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite
più di due prove
L’esame di teoria, si svolge presso la
sede
dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata
l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il
candidato deve rispondere a trenta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di 20 minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari
a tre.
I
contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti
delle
categorie B1,
includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per
le categorie
A1,
A2, A, B, BE.
Nei predetti programmi, dunque, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un
rimorchio di massa massima
autorizzata superiore a 750
Kg, propri della patente di
categoria BE:
sarebbe infatti risultato
in
contrasto
con un
principio di
economicità
dei procedimenti
amministrativi e
dell’azione amministrativa, prevedere
una specifica prova
teorica, relativa a
tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Da tutto quanto su rappresentato, deriva, che il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B
o BE, non dovrà ripetere
l’esame di teoria per conseguire qualunque
altra patente
delle predette categorie.
La
prova di verifica delle cognizioni
per
il conseguimento
della patente
di guida della
categoria B1
verte sui seguenti argomenti:
a) segnaletica stradale verticale ed
orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di
velocità;
b) importanza di un atteggiamento
vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
c)
osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi
di reazione, nonché cambiamenti
nel
comportamento al volante
indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e
affaticamento;
d) principi fondamentali relativi
all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli,
allo spazio di frenata ed alla
tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche
sia della strada;
e)
fattori di rischio legati alle diverse condizioni della
strada; in particolare il loro cambiamento
in base alle condizioni atmosferiche e al
passaggio dal giorno alla notte;
f) caratteristiche dei
diversi
tipi di strada e relative norme di comportamento;
g) guida sicura nelle gallerie stradali;
h) fattori
di
rischio specificamente
legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte
quali bambini, pedoni, ciclisti e
persone con mobilità ridotta;
i) rischi legati alla
manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;
l) formalità amministrative e documenti necessari
per la circolazione
dei veicoli;
m) regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione
dei segnali di pericolo e segnalazione
dell'incidente) ed eventuali
misure di assistenza agli infortunati;
n)
fattori di sicurezza legati al veicolo, al
carico e alle persone trasportate;
o)
precauzioni da adottare nello scendere dal
veicolo;
p) elementi di meccanica legati alla sicurezza
stradale; i candidati
devono essere
in grado di riconoscere i
difetti più ricorrenti, con
particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni,
pneumatici, luci e indicatori di direzione,
catadiottri, specchietti
retrovisori, parabrezza e tergicristalli,
sistema di scarico, cinture di
sicurezza e dispositivi di segnalazione
acustica;
q) sistemi di sicurezza dei veicoli,
in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta
e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
r) regole di utilizzo
dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di
segnalazione acustica, consumo ridotto
di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti,
ecc.);
s) impiego del casco e di
ulteriore abbigliamento protettivo
di altro tipo, ove prescritto;
t) percezione
del motociclista da
parte degli altri utenti della strada;
u) fattori
di
rischio legati ai
vari tipi
di
strada
precedentemente
indicati, con particolare
attenzione agli elementi potenzialmente
scivolosi quali tombini, segnaletica
orizzontale (ad esempio
strisce e frecce) e binari;
v) elementi di meccanica legati alla sicurezza
stradale precedentemente indicati, con particolare
attenzione
all'interruttore di emergenza, ai
livelli dell'olio e alla catena
z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali;
trasporto di persone;
carico dei veicoli; pannelli sui
veicoli; traino
dei veicoli e dei veicoli in avaria;
aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e
tenuta di strada del
veicolo;
cc) sistema sanzionatorio;
dd) limiti di traino; organi di traino e
sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza
del
comportamento del rimorchio
durante la circolazione;
limiti di velocità del complesso.
Ciascun
candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che
può
essere anche diverso da quello presente, in
fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo
di esibire anche il documento di
soggiorno.
La nuova procedura prevede,
altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro
postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in
ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria
postazione può
controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico.
Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o
circolari.
Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree
si
attiverà il
comando indicato sull'area
stessa.
Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente
la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di
volta in volta i diversi
comandi.
Terminata
la
lettura
del corso di auto-istruzione l’esaminatore darà l’avvio alla prova
d’esame.
La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con
le dita della propria mano.
Il
tempo concesso per
la compilazione del
questionario, composto da quaranta quiz,
è di trenta minuti.
Il tempo residuo per
lo
svolgimento della prova viene
visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia.
Il candidato
dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la
lettera "V" o "F" a seconda che consideri
quella proposizione
vera o falsa.
Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una
domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata
di riepilogo di tutte le domande
con le relative risposte attribuite.
L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato
di termini
o locuzioni contenuti
nelle proposizioni delle domande.
Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare
le risposte date nella schermata di
riepilogo. Premuto il tasto di
conferma, la
prova viene
considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate
ulteriori modifiche alla scheda.
Allo scadere del tempo di 20 minuti non sarà
quindi più possibile dare risposte ed il questionario
verrà automaticamente
terminato. Le risposte non date
verranno
considerate errate.
La
prova
si intende superata se il numero delle risposte errate
è al massimo pari
a tre; il quarto errore determina l'esito
negativo dell'esame.
Una
volta che l'ultimo candidato
ha completato la prova
o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore - dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame
convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per
tutti i candidati
viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero
di
errori eventualmente
commesso..
Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle
quali le prove non possono essere
portate a termine, i
candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame
libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse
scadere, potranno essere ugualmente
ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di
presentare nuova istanza di conseguimento della patente
di guida
(che dovrà, ovviamente,
essere presentata nel caso
in cui l’esito della
prova
non
fosse positivo).
DIVIETI E SANZIONI
Durante
lo svolgimento della prova non è consentito:
- consultare testi,
fogli o manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati
dall'esaminatore:
- spegnere il pc (se non
autorizzati);
-
utilizzare o comunque
tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per
la prova;
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato o altre apparecchiature
informatiche;
- disconnettere i
cavi
delle postazioni.
I candidati
colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.
PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI”
Nell’aula dove si svolge l’esame
di teoria non è ammessa
la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore
dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine
di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono
visionare l’interno dell’aula
tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.
ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA
INFORMATIZZATA
Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del personal computer
deve essere segnalata dal
candidato all'esaminatore alzando
la mano.
Nel caso invece
in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare
la seduta d'esame informatizzata, trascorso un
congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione
di recupero.
SUPPORTO
AUDIO
In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere
il supporto audio solo i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di
licenza di
terza media;
b) privi di cittadinanza italiana;
c) che non hanno
conseguito il titolo di
studio equipollente alla licenza di
terza media;
d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal
caso i candidati
devono produrre certificazione medica
da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi
scritti e certificato rilasciato dalla commissione
medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici
indispensabili per il conseguimento della patente di guida).
I
candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati
di cui alle
lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere
la lingua italiana nella forma scritta.
Possono altresì utilizzare i files audio i
candidati
affetti da disturbo
specifico di
apprendimento della
lettura e/o della scrittura
(dislessia o disortografia). Detti candidati devono
allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma
2, del codice
della
strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione
medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è
specificamente attestato che
il candidato “È affetto da disturbo
specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o
scrittura (o disortografia)”.
ESAMI ORALI
La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati
affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere
l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale
dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a
loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale
sordomuti.
QUIZ IN LINGUA
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in
uno dei regimi linguistici
tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo
coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della
prenotazione indicando la lingua
prescelta e la
eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue
potranno essere
adottati, a richiesta dei
candidati, su tutto il territorio
nazionale.
PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI
Superato l’esame di teoria, il candidato
può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla
guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è
stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.
L'autorizzazione è valida
per 12 mesi. La
prova
pratica di guida
non può essere sostenuta prima che sia trascorso un
mese dalla data del
rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi
alla guida.
Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione
per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per due volte soltanto, la prova pratica di guida.
Le sedute
di esame pratico per il conseguimento della categoria
B1 devono essere
organizzate in modo
di assicurare quaranta
minuti per ogni candidato.
VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B1, anche speciali, si svolge
su un
quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare
una velocità di almeno 60 km/h, dotato di retromarcia,
al fine di consentire l’espletamento delle prove previste dalla normativa vigente.
Si richiama
l’attenzione sulla
circostanza che - sebbene non
espressamente menzionati
dall’articolo 121, comma 9, tra i veicoli esonerati dall’obbligo dei doppi comandi – anche i veicoli di categoria B1 devono ritenersene esonerati. Ed infatti,
le
casistiche sono due: o gli stessi
non sono omologati per
il trasporto di un passeggero a fianco del conducente - e pertanto non vi è modo di
istallare
i doppi comandi in parola – oppure la presenza di doppi comandi e del solo istruttore a bordo, nella fase
di prova pratica
di guida che
si svolge nel traffico, rischierebbe di
pregiudicare
l’oggettiva valutazione delle capacità di guida del candidato, da
parte dell’esaminatore a bordo di diverso
veicolo.
I veicoli di categoria B1 non
devono essere necessariamente dotati di cambio
di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78
sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la
prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da
quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il
codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare
della patente così conseguita sarà
preclusa la guida
di veicoli
di categoria B1 con cambio manuale.
È
considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale)
della frizione per
l’avvio, la fermata o il cambio
di marcia del
veicolo.
Qualora la patente di categoria B1 sia richiesta da mutilati e
minorati fisici, la prova pratica di
guida si svolge
su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione
medica locale.
I candidati, allievi di un’autoscuola
o di un centro di istruzione
automobilistica
sostengono
obbligatoriamente la
prova pratica rispettivamente su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o al consorzio che
ha costituito il centro
di istruzione automobilistica, oppure
dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, o
da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con
facoltà di acquisto o venditori
con patto di riservato dominio.
I
candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli di loro proprietà o di terzi che
ne abbiano autorizzato
l’uso.
Nel caso in cui il candidato
privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire
agli atti una
copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà
il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida.
OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE
Non occorre
effettuare
l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame.
L’esaminatore
chiamerà
a
sostenere
l’esame un candidato alla
volta.
Nel caso uno dei candidati non dovesse
rispondere
alla
chiamata,
l’esaminatore
procederà ad esaminare un
altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla
seduta d’esame.
L'esaminatore,
prima
dell'inizio dell'esame,
è tenuto a verificare:
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in
assenza del “foglio rosa”,
per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria B1 con
cambio “meccanico” e quindi,
successivamente
al superamento
dell’esame di
teoria
abbia ottenuto il rilascio
del
“foglio rosa” in cui non è annotato il codice unionale “78”, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di
cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente essere svolta, e, in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso
la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile Sulla nuova patente, dunque, in
corrispondenza della
categoria B, sarà indicato il codice unionale “78”. Se, invece, il candidato abbia presentato istanza
di
conseguimento
della
patente di categoria B1, con
cambio “automatico”
e
quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia
ottenuto
il rilascio del “foglio rosa” sul
quale è annotato il
codice unionale “78”, il
candidato non può
essere ammesso a sostenere la
prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo veicoli
dotati di “cambio automatico”;
-
- documento
di identità del candidato
ed eventualmente i documenti di soggiorno;
- nel caso di B1 speciale, la presenza di protesi o ortesi,
se prescritte da certificato medico
rilasciato da CML.
Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra
patente di guida, l’esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova
di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al
momento dell’identificazione,
consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO
D'ESAME:
• carta di
circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il
provvedimento
n. 41
del 22
dicembre
2015, ha
modificato
l’art.
10,
comma
5,
del
regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che
“nel caso di stipulazione
di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli
a motore, la trasmissione
del
certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso… su supporto
durevole, anche tramite posta
elettronica”.
Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale
o una stampa non originale del formato
digitale
stesso, così
come già previsto dal Dipartimento
della Pubblica sicurezza
del
Ministero dell’interno
con
nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del
1 settembre 2016;
• che il candidato
stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto,
se prescritto dall’autorità medica. Se al
candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare
occhiali,
lenti a contatto o occhiali da sole
per sostenere
la prova di valutazione delle capacità e dei
comportamenti;
• nel caso di B1 speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti
dal
certificato medico
della
CML.
L'esaminatore
inoltre, con
riferimento al
candidato che
utilizza
un
veicolo concesso
in
disponibilità da un terzo deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai
sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo
ne autorizza il candidato
all'uso per
sostenere la prova d'esame.
CON RIFERIMENTO
AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER
LA PARTE
Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:
• carta di circolazione;
• certificato
di assicurazione
obbligatoria.
Inoltre deve essere verificata la
validità della patente di guida
del conducente.
Non è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dell’esaminatore sia istruttore di guida, non potendo intervenire
sui comandi
del veicolo
condotto
dal
candidato in caso di necessità.
INTERRUZIONE DELL’ESAME
Nel caso in cui la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti già iniziata, dovesse interrompersi
per scelta del
candidato, lo stesso sarà
considerato “respinto”.
Nel caso, invece, in cui l’interruzione della seduta d’esame sia dovuta
a determinazione
dell’esaminatore, i candidati che ancora devono completare
la prova saranno considerati
“assenti”; il competente Ufficio Motorizzazione civile potrà riprenotare i candidati in una
delle prime sedute
d’esame libere che l’Ufficio potrà organizzare e, nel caso in cui l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida
di
uno dei candidati dovesse scadere nell’arco
temporale compreso tra la seduta interrotta e la nuova seduta d’esame, sul “foglio rosa” dovrà essere iscritto “La presente autorizzazione consente di sostenere la prova pratica
di guida il giorno…. “
con
il timbro
dell’Ufficio.
PROVE
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero,
nel
solo caso di candidati di autoscuole, presso le
sedi di autoscuole
o centri di istruzione
automobilistica, previamente ritenute idonee
per
gli esami fuori sede. Le località d’esame devono consentire lo svolgimento
delle prove previste in questo
paragrafo.
La prova pratica di guida si articola
in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato
deve essere in grado
di
prepararsi ad
una
guida sicura. In
particolare,
l’esaminatore dovrà verificare che il candidato:
a) regoli il sedile
nella corretta posizione di guida;
b)
regoli specchietti retrovisori,
cinture di
sicurezza, poggiatesta;
c) controlli
la
chiusura delle porte;
d) sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra
pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa,
e sappia controllare i livelli dell’olio.
Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria.
1.
REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA verificare che il candidato sappia:
- posizionarsi
alla giusta distanza dai
pedali;
- posizionarsi
alla giusta distanza dal
volante;
- regolare l'altezza del
sedile;
- regolare la corretta inclinazione del
sedile.
2.
REGOLAZIONE
SPECCHIETTI
RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA, POGGIATESTA
SPECCHI:
verificare che il candidato sappia:
- regolare correttamente
lo specchio retrovisore interno;
- regolare correttamente
lo specchio retrovisore sinistro;
- regolare correttamente
lo specchio retrovisore destro (se presente).
CINTURE DI SICUREZZA (se il veicolo
ne è
dotato): verificare
che
il candidato sappia:
- indossare correttamente la
cintura di
sicurezza;
- regolare correttamente
l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile).
POGGIATESTA: verificare che il candidato
sappia:
- regolare il poggiatesta.
3.
CHIUSURA DELLE PORTE (se il veicolo è dotato di carrozzeria chiusa)
verificare che il candidato
sappia:
- azionare il dispositivo
di salvaguardia dei minori
di blocco delle porte (se presente);
- verificare la corretta chiusura delle porte;
- verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente);
- individuare la spia di segnalazione
delle porte
aperte (se presente);
- aprire il cofano motore.
4. CAPACITÀ
DI
INDOSSARE
CORRETTAMENTE
CASCO
E
ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO (se la
prova è effettuata
su un quadriciclo
con carrozzeria aperta)
CASCO, verificare che il candidato:
-sappia indossare correttamente
il casco;
-controlli correttamente l'integrità (cinghiette, visiera, calotta);
-sappia individuare la presenza targhetta di
omologazione.
ABBIGLIAMENTO verificare che il candidato sappia:
-indossare correttamente
i guanti;
-indossare correttamente una giacca con
protezione
dei
gomiti e delle spalle;
-indossare scarpe chiuse;
-indossare pantaloni lunghi che
non possano impigliarsi
nel quadriciclo;
-indossare protezioni delle ginocchia.
5. CONTROLLO DEI DISPOSITIVI
PNEUMATICI verificare che il candidato:
- sappia controllare "a vista" lo spessore del
battistrada;
- sappia controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio
degli pneumatici;
- sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici
con quella riportata sulla carta di circolazione;
- sappia individuare la pressione di
gonfiaggio consigliata;
- sappia verificare che gli pneumatici non presentino
sui fianchi lesioni o
rigonfiamenti;
- sappia verificare se il veicolo
è accessoriato
con normale ruota di scorta o con "ruotino".
STERZO verificare che il candidato:
- sappia individuare la disposizione dei
comandi posti sul volante;
- sappia controllare se lo sterzo
abbia movimenti anomali.
FRENI verificare che il candidato:
- sappia verificare eventuale
"corsa a vuoto" del pedale del
freno;
- sappia individuare ed azionare il freno di stazionamento;
- sappia individuare le spie dell'impianto frenante.
LIVELLI verificare che il
candidato:
- sappia controllare il livello
dell'olio
dell'impianto frenante;
- sappia controllare il livello dell'olio motore;
- sappia controllare il livello del
liquido
di raffreddamento;
- sappia indicare dove si
rabbocca il liquido lavavetri;
- sappia indicare dove si
rabbocca l'olio del
motore.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato:
- sappia controllare lo stato generale di
fari e catadiottri;
- sappia attivare i proiettori anabbaglianti;
- sappia attivare i proiettori abbaglianti;
- sappia individuare le spie delle luci
e dei
proiettori
abbaglianti;
- sappia attivare gli indicatori
di direzione;
- sappia attivare la segnalazione
luminosa di pericolo, ove presente;
- sappia utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo;
- sappia attivare i proiettori fendinebbia (se presenti);
- sappia attivare la luce posteriore per
nebbia (se presente).
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato:
- sappia attivare l'avvisatore acustico.
II FASE: MANOVRE
Il candidato
deve effettuare almeno due manovre tra quelle indicate di seguito, di cui almeno
una a marcia indietro:
1. MANOVRE DI BASE:
a) accensione
del motore;
b) innesto della marcia (se presente);
c) partenza;
d) accelerazione/decelerazione
del veicolo.
2. IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA
CURVA

SVOLGIMENTO
DELLA PROVA
Il candidato,
partito all'altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all'altezza del secondo
cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell'area di manovra; conclude la curva in
corrispondenza del
terzo cono e prosegue la
marcia a velocità costante fino all'ultimo
cono.
DETERMINA L’ESITO
NEGATIVO DELLA PROVA:
a) allontanarsi eccessivamente dai
coni o oltrepassare la segnaletica
orizzontale;
b) effettuare la curva in
modo irregolare nel tracciato;
c) coordinare in
modo irregolare la guida dimostrando
scarsa abilità.
2.
PARCHEGGIO
E MARCIA INDIETRO

SVOLGIMENTO
DELLA PROVA
Il candidato,
partito all'altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa 10 metri,
svolta a sinistra
ed
arresta il veicolo all'interno dell'area
di sosta delimitata da
quattro coni; inserisce
successivamente la retro marcia e svolta
a destra lasciando alla propria sinistra l'ultimo cono delimitatore
DETERMINA L’ESITO NEGATIVO
DELLA PROVA:
a)
abbattere uno
o più coni;
b) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la
segnaletica orizzontale;
c) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
d) coordinare in
modo irregolare la guida dimostrando
scarsa abilità.
3. FRENATA DI PRECISIONE

SVOLGIMENTO
DELLA PROVA
Il candidato parte all'altezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione,
inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.
DETERMINA L’ESITO NEGATIVO
DELLA PROVA:
Arrestare il veicolo con le ruote anteriore che ha superato la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del
rettilineo.
III FASE:
COMPORTAMENTO NEL
TRAFFICO
a) partenza da fermo:
da un
parcheggio,
dopo un
arresto nel traffico, uscendo
da una strada secondaria;
b) guida su strada
rettilinea:
comportamento
nei confronti dei
veicoli che
provengono
dalla
direzione opposta, anche in
caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di
direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento
di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione;
uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento:
sorpasso di altri veicoli (se possibile);
superamento
di
ostacoli (ad
esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente
quelle della I fase e della II fase.
Le prove della I e della II fase si svolgono in aree chiuse opportunamente attrezzate.
Nel corso della III fase, l'esaminatore utilizza un sistema di comunicazione audio con il candidato
tramite apparecchio ricetrasmittente o, eventualmente, anche tramite telefono cellulare, verificando
che il candidato, tramite cuffie auricolari
o
sistema
vivavoce sia in grado di
ricevere correttamente le istruzioni fornite dall’esaminatore..
La prova
nel traffico si svolge
in
una
località stabilita dal competente Ufficio
Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile
svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria B1 dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno
sede o ha sede una delle autoscuola
consorziata o
associata,
a condizione che le località d’esame siano idonee allo
svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.
La durata della prova e
la distanza percorsa devono essere
sufficienti per consentire
la valutazione della capacità e dei
comportamenti di cui
è richiesta la verifica.
La durata della prova su strada non deve in
ogni
caso
essere inferiore a 25 minuti: tale periodo
non comprende
il tempo necessario per accogliere
il candidato,
per predisporre il veicolo, per il
controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per
comunicare il risultato della prova pratica.
La III
fase della prova pratica
va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su
superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con
limiti
di
velocità
fissati a 30 e 50 km/h,
strade
urbane a grande scorrimento),
rappresentativi
delle diverse difficoltà che il futuro conducente
dovrà
affrontare.
E’
consigliabile che la
stessa
sia effettuata
in diverse condizioni di traffico.
Particolarità:
Consente di conseguire:
Il possesso di questa categoria non è propedeutico per altre categorie.
Non abilita alla guida di alcun motociclo.
Fino al 18 agosto 2015 non consentiva di trasportare passeggeri se il conducente era minorenne. Da quella data il trasporto è consentito.
Prevede limitazioni per i neopatentati
Questa categoria di patente non era prevista nella vecchia disciplina
precedenti circolari
Circolare 6933
Circolare 6933
Circolare 2190 modalità d’esame
Circolare 2461 ulteriori disposizioni sulle modalità d’esame
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