INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

C1E codice 97

Abilita alla guida di:

- complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. C1 codice 97 e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg

- complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. B e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3500 kg sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg
Il codice 97 significa:"Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada", pertanto consente la guida di veicoli che è possibile utilizzare senza l’impiego del cronotachigrafo.  L'articolo 45 del Regolamento UE 165/2014 stabilisce che alcune tipologie di autotrasporto sono esentate dall'obbligo di usare il cronotachigrafo e la circolare del ministero dei Trasporti numero 4409 del 27 febbraio 2015 fornisce alcuni chiarimenti utili non solo per chi deve svolgere i controlli sulla strada, ma anche per i trasportatori. 
      Il testo considera il nuovo comma aggiunto al Regolamento UE 561/2006, che riguarda i veicoli (o le combinazioni) che hanno massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e che sono impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
I trasporti che soddisfano queste condizioni sono quindi esentati dall'uso del cronotachigrafo. La circolare del ministero sottolinea la condizione del tipo di carico, ossia le attrezzature, i materiali o i macchinari destinati all'uso nell'ambito della professione che costituisce l'attività principale del conducente. A tale proposto, la circolare richiama la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-128/04, che nella terminologia di "materiale o attrezzature" comprende anche "i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato". Il testo della decisione precisa anche che "siffatta attività (omissis) non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata".
Il ministero chiarisce la situazione con l'esempio di un veicolo fino a 7,5 tonnellate di un'azienda commerciale che opera entro cento chilometri che trasporta merci vendute o destinate alla vendita. Il suo autista non è esentato dall'uso del cronotachigrafo e neppure lo è l'autista di un analogo veicolo appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.
La circolare contiene anche una precisazione sull'esenzione del cronotachigrafo per i veicoli, sempre fino a 7,5 tonnellate, e sull'ampliamento dell'esenzione da 50 a cento chilometri per alcune categorie di trasporto.

In base a queste normative, l’elenco dei veicoli non soggetti all’impiego del cronotachigrafo sono:

- veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;

- veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;

- veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;

- veicoli speciali adibiti ad usi medici;

- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa (particolare attenzione deve essere posta al peso complessivo del carro attrezzi in quanto se superiore a 3,5 tonnellate, laddove si ravvisi una violazione riconducibile ad un trasporto abusivo, dovrà essere contestata anche la sanzione di cui all’art. 179, comma 2, del Codice della Strada per mancato utilizzo del cronotachigrafo);

- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

- veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci (es. autocarro con peso complessivo di 3,5 tonnellate che aggancia un rimorchio con peso complessivo di 1,2 tonnellate utilizzato da una persona privata per fini non commerciali, ovvero non collegati ad una attività imprenditoriale, quale può essere il trasporto di una barca di proprietà del conducente);

- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato

- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale (tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente);

- veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione e radio;

- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
- veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.
Dagli articoli 2, par. 1 lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli immatricolati per uso speciale (nota: c.d. auto negozi), in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci (nota: trattandosi di una classificazione nazionale -art. 54, comma1, lettera g), del CDS- corre l’obbligo di evidenziare che, nell’eventualità di circolazione di tali veicoli all’estero, può verificarsi che sia data una interpretazione diversa rispetto a quella sopra enunciata, in presenza di un differente quadro giuridico per i veicoli in questione). I veicoli utilizzati nell’attività di spurgo dei pozzi neri, per i quali in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno, non rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima citati (articolo 2, comma 1 lettera a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici, a norma del D.M. 20 giugno 2007, in relazione all’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del Reg. n. 561/2006. In questa seconda ipotesi l’esenzione è però limitata al territorio nazionale. Analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi di nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell’esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all’altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento» (vedasi la circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio 2011).
In mancanza dell’apparecchio di controllo o della sua attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiari di effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste dall’art. 13, paragrafo 1, lettera h) del regolamento CE n. 561/2006, gli operatori della polizia stradale sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:
- il veicolo considerato può essere in disponibilità di un’impresa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso deve risultare tale condizione;
- il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa da quella che gestisce direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo dello stesso deve essere presente ed esibita, su richiesta, all’agente che sta effettuando il controllo, la documentazione che comprova che il veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che lega l’ente gestore o concessionario del servizio all’impresa, in maniera esclusiva o per un periodo temporaneamente limitato, una delle attività di manutenzione previste. Tale documentazione deve consistere in una dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell’ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l’impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione;
- il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha sub-appaltato l’attività da altra impresa appaltante dell’ente gestore o concessionario del servizio. La documentazione, in tal caso, presente a bordo ed esibita, deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il rapporto di sub-appalto tra l’impresa che svolge l’attività e l’impresa che ha in appalto la stessa, l’altra da cui risulti il rapporto che lega quest’ultima con l’ente gestore o concessionario del servizio.
Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle disposizioni in ordine al campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto e da quelle dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e CE n. 561/06, riguardo alla dotazione ed all’uso dell’apparecchio di controllo, i veicoli impegnati nelle attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto dall’art. 2 del DM 20 giugno 2007. In occasione della revisione annuale dei veicoli, ordinariamente obbligati a montare l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, in presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere parimenti verificata dagli uffici che effettuano la revisione, se del caso, attraverso il controllo della documentazione sopra specificata, da esibirsi a cura del soggetto che richiede l'operazione di revisione (vedasi la circolare interministeriale -Interno/Infrastrutture e trasporti- prot. n. 300/A/5145/12/111/20/3 e prot. n. 116118/RU/08.05.10 del 10 luglio 2012).
Il servizio di trasporto dei rifiuti in discarica, indipendentemente dalla durata del tragitto, è un elemento necessario al completamento del servizio e pertanto deve ritenersi esente dall’applicazione della disciplina generale sui tempi di guida e di riposo in base a quanto previsto dal DM 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporti


Si può conseguire dall’età di:

18 anni

Validità:

5 anni

Le categorie C1, C1E, C e CE scadono al compimento del 65° anno e se rinnovate presso la CML, avranno validità massima di 2 anni







ESAME DI TEORIA
E' necessario solo per soggetti che hanno conseguito la patente C1 codice 97 prima del 2 marzo 2015, come indicato nella tabella

Con la circolare 15908 del 13 luglio 2016 si dispone che a partire dal 1 ottobre 2016 i candidati al conseguimento della estensione E (per qualunque categoria di patente) che finora erano soggetti alla prova teorica (patente B conseguita  con teoria prima del 1/12/2013 e patente superiore conseguita con teoria prima del 2/3/2015) non sostengano più l'esame orale ma vengano sottoposti ad una fase I dell'esame di guida più approfondita (tale appunto da sostituire la prova orale) riguardante limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.


LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PROVA TEORICA SONO NELLA PAGINA "ESAME DI TEORIA" ALLA VOCE "C1E codice 97"


ESAME DI GUIDA



Veicoli per esame:
 

I veicoli possono essere muniti di cambio di velocità automatico o manuale

Ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione della direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II della direttiva n. 2006/126/CE, sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, conseguita all’esito di esami di eseguiti su veicoli con  cambio automatico, non sono annotate restrizioni (cod. 78) a condizione che:  
-  il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, e che  
- durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II (“Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire  la  sicurezza  e  di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante  le  fasi  di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.”);  

                               PROVA DI GUIDA 

La prova per l'esame di guida per il conseguimento delle patenti di categoria C1E (codice 97), si svolge su veicoli che devono essere conformi a determinate prescrizioni tecniche e si articola in tre fasi che prevedono lo svolgimento di specifiche manovre che variano in base alla categoria di patente.

Esame di guida patente C1E (codice 97): verifiche preliminari
L'esaminatore, prima dell'inizio della prova d'esame, deve verificare, per quanto riguarda il:
• candidato:
- autorizzazione ad esercitarsi alla guida,
- documento di identità e, se ricorre il caso, documento che attesta la regolarità del soggiorno,
• veicolo per la prova d'esame:
- carta di circolazione,
- assicurazione,
- massa effettiva minima (a decorrere dall'1.1.2014) tramite il controllo della carta di circolazione nel caso di zavorra inamovibile oppure dell'attestazione di massa totale effettiva nel caso di zavorra amovibile. Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni, l'esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova pratica di guida,
- dal 1.7.2015, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, devono utilizzare esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi, documentata per i veicoli delle categorie C1E, tramite apposita dichiarazione .
 

La prova di guida per il conseguimento della categoria C1E (codice 97) si articola in tre fasi: 
1) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura; 
2) manovre particolari; 
3) comportamento nel traffico.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.

Esame di guida patente: C1E (codice 97): prima fase
Il candidato deve essere in grado di effettuare, oltre alle operazioni di cui alla prima fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C , anche la seguente operazione:
a) controllo di sistemi di accoppiamento e freno, nonché dei collegamenti elettrici .

Esame di guida patente C1E (codice 97): seconda fase
Il candidato deve effettuare, oltre alle manovre di cui alla seconda fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C , anche la seguente manovra:
a) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, al fine di garantire la sicurezza stradale e non intralciare il traffico.

Esame di guida patente C1E (codice 97): terza fase
Nello svolgimento delle prove di questa fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, nonché l'esaminatore.
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste alla terza fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C .


Permette di conseguire:





Particolarità:

Si può conseguire solo se già in possesso di patente C1 codice 97
Contiene la patente BE


Questa categoria di patente non era prevista nella vecchia disciplina.

                              



Circolare 2613               modalità d’esame
Circolare 197                    svolgimento prima fase esame guida

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