Abilita alla guida
di:
- complessi di veicoli composti di una motrice
prevista nella cat. C1 codice 97 e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima
autorizzata superiore a 750 kg sempre che la massa autorizzata del complesso
non superi 12000 kg
- complessi di veicoli composti di una motrice
prevista nella cat. B e di un rimorchio o semirimorchio di massa massima
autorizzata superiore a 3500 kg sempre che la massa autorizzata del complesso
non superi 12000 kg
Il codice 97 significa:"Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che
rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada", pertanto
consente la guida di veicoli che è possibile utilizzare senza l’impiego del
cronotachigrafo. L'articolo 45 del
Regolamento UE 165/2014 stabilisce che alcune tipologie di autotrasporto sono esentate dall'obbligo
di usare il cronotachigrafo e la circolare del ministero dei
Trasporti numero 4409 del 27 febbraio 2015 fornisce alcuni chiarimenti utili
non solo per chi deve svolgere i controlli sulla strada, ma anche per i
trasportatori.
Il testo considera il nuovo comma aggiunto al
Regolamento UE 561/2006, che riguarda i veicoli (o le combinazioni) che hanno
massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e che sono impiegati per il trasporto
di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio
della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si
trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca
l'attività principale del conducente.
I trasporti che soddisfano queste condizioni sono quindi esentati dall'uso del cronotachigrafo. La circolare del ministero sottolinea la condizione del tipo di carico, ossia le attrezzature, i materiali o i macchinari destinati all'uso nell'ambito della professione che costituisce l'attività principale del conducente. A tale proposto, la circolare richiama la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-128/04, che nella terminologia di "materiale o attrezzature" comprende anche "i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato". Il testo della decisione precisa anche che "siffatta attività (omissis) non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata".
Il ministero chiarisce la situazione con l'esempio di un veicolo fino a 7,5 tonnellate di un'azienda commerciale che opera entro cento chilometri che trasporta merci vendute o destinate alla vendita. Il suo autista non è esentato dall'uso del cronotachigrafo e neppure lo è l'autista di un analogo veicolo appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.
La circolare contiene anche una precisazione sull'esenzione del cronotachigrafo per i veicoli, sempre fino a 7,5 tonnellate, e sull'ampliamento dell'esenzione da 50 a cento chilometri per alcune categorie di trasporto.
I trasporti che soddisfano queste condizioni sono quindi esentati dall'uso del cronotachigrafo. La circolare del ministero sottolinea la condizione del tipo di carico, ossia le attrezzature, i materiali o i macchinari destinati all'uso nell'ambito della professione che costituisce l'attività principale del conducente. A tale proposto, la circolare richiama la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-128/04, che nella terminologia di "materiale o attrezzature" comprende anche "i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato". Il testo della decisione precisa anche che "siffatta attività (omissis) non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata".
Il ministero chiarisce la situazione con l'esempio di un veicolo fino a 7,5 tonnellate di un'azienda commerciale che opera entro cento chilometri che trasporta merci vendute o destinate alla vendita. Il suo autista non è esentato dall'uso del cronotachigrafo e neppure lo è l'autista di un analogo veicolo appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.
La circolare contiene anche una precisazione sull'esenzione del cronotachigrafo per i veicoli, sempre fino a 7,5 tonnellate, e sull'ampliamento dell'esenzione da 50 a cento chilometri per alcune categorie di trasporto.
In
base a queste normative, l’elenco dei veicoli non soggetti all’impiego del
cronotachigrafo sono:
- veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- veicoli la cui velocità massima autorizzata
non supera i 40 chilometri orari;
- veicoli di proprietà delle forze armate,
della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del
mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel
caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di
questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- veicoli, compresi quelli usati per operazioni
di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di
emergenza o in operazioni di salvataggio;
- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- carri attrezzi specializzati che operano entro un
raggio di 100 km dalla propria base operativa (particolare attenzione deve
essere posta al peso complessivo del carro attrezzi in quanto se superiore a
3,5 tonnellate, laddove si ravvisi una violazione riconducibile ad un trasporto
abusivo, dovrà essere contestata anche la sanzione di cui all’art. 179, comma
2, del Codice della Strada per mancato utilizzo del cronotachigrafo);
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini
di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o
trasformati non ancora messi in circolazione;
- veicoli o combinazioni di veicoli, di massa
massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non
commerciale di merci (es. autocarro con peso complessivo di 3,5 tonnellate
che aggancia un rimorchio con peso complessivo di 1,2 tonnellate utilizzato da
una persona privata per fini non commerciali, ovvero non collegati ad una
attività imprenditoriale, quale può essere il trasporto di una barca di
proprietà del conducente);
- veicoli commerciali che rientrano nella
categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato
- veicoli o una combinazione di veicoli di
massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai
fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la
consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale (tali veicoli
sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è
basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca
l’attività principale del conducente);
- veicoli impiegati nell’ambito di servizi
fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete
idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale,
di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione,
della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione e
radio;
- veicoli
speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del
latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di
latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
- veicoli adibiti a scuola guida per
l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale
e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di
merci a fini di lucro.
Dagli articoli 2, par. 1 lettera a), e 3, par. 1, lett. f),
del Reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che sono, altresì, esclusi dal campo di
applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli immatricolati per uso
speciale (nota: c.d. auto negozi), in quanto non adibiti espressamente
al trasporto merci (nota: trattandosi di una classificazione nazionale -art.
54, comma1, lettera g), del CDS- corre l’obbligo di evidenziare che,
nell’eventualità di circolazione di tali veicoli all’estero, può verificarsi
che sia data una interpretazione diversa rispetto a quella sopra enunciata, in
presenza di un differente quadro giuridico per i veicoli in questione). I
veicoli utilizzati nell’attività di spurgo dei pozzi neri, per i quali
in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno,
non rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006, sia se
immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima
citati (articolo 2, comma 1 lettera a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del
Reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti
specifici, a norma del D.M. 20 giugno 2007, in relazione all’articolo 13,
paragrafo 1, lettera h), del Reg. n. 561/2006. In questa seconda ipotesi
l’esenzione è però limitata al territorio nazionale. Analogamente, il citato
decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi di
nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati
dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di
raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la
raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell’esenzione i
veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all’altro o da
un centro di raccolta ad uno di smaltimento» (vedasi la circolare interministeriale
prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio 2011).
In mancanza dell’apparecchio di controllo o della sua
attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiari di effettuare una
delle attività di manutenzione delle reti previste dall’art. 13, paragrafo
1, lettera h) del regolamento CE n. 561/2006, gli operatori della polizia
stradale sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo
presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:
- il veicolo considerato può essere in disponibilità di un’impresa
che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione
tra quelli indicati. Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso
deve risultare tale condizione;
- il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa
da quella che gestisce direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di
manutenzione indicati. A bordo dello stesso deve essere presente ed esibita, su
richiesta, all’agente che sta effettuando il controllo, la documentazione che
comprova che il veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che
lega l’ente gestore o concessionario del servizio all’impresa, in maniera
esclusiva o per un periodo temporaneamente limitato, una delle attività di
manutenzione previste. Tale documentazione deve consistere in una
dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un
responsabile dell’ente gestore o concessionario del servizio, in cui si
dichiara, assumendone la responsabilità, che l’impresa che ha in disponibilità
il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di
manutenzione in questione;
- il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha
sub-appaltato l’attività da altra impresa appaltante dell’ente gestore o
concessionario del servizio. La documentazione, in tal caso, presente a bordo
ed esibita, deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il
rapporto di sub-appalto tra l’impresa che svolge l’attività e l’impresa che ha
in appalto la stessa, l’altra da cui risulti il rapporto che lega quest’ultima
con l’ente gestore o concessionario del servizio.
Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle
disposizioni in ordine al campo di applicazione della normativa in materia di
autotrasporto e da quelle dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e CE n. 561/06,
riguardo alla dotazione ed all’uso dell’apparecchio di controllo, i veicoli
impegnati nelle attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si
attengono limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto
previsto dall’art. 2 del DM 20 giugno 2007. In occasione della revisione
annuale dei veicoli, ordinariamente obbligati a montare l'apparecchio di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, in
presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali il
citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della
deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere
parimenti verificata dagli uffici che effettuano la revisione, se del caso,
attraverso il controllo della documentazione sopra specificata, da esibirsi a
cura del soggetto che richiede l'operazione di revisione (vedasi la
circolare interministeriale -Interno/Infrastrutture e trasporti- prot. n.
300/A/5145/12/111/20/3 e prot. n. 116118/RU/08.05.10 del 10 luglio 2012).
Il servizio di
trasporto dei rifiuti in discarica, indipendentemente dalla durata del
tragitto, è un elemento necessario al completamento del servizio e pertanto
deve ritenersi esente dall’applicazione della disciplina generale sui tempi di
guida e di riposo in base a quanto previsto dal DM 20 giugno 2007 del Ministero
dei Trasporti
Si può conseguire dall’età di:
18 anni
Validità:
5 anni
Le categorie C1, C1E, C e CE scadono al
compimento del 65° anno e se rinnovate presso la CML, avranno validità massima
di 2 anni
ESAME DI TEORIA
E' necessario solo per soggetti che hanno conseguito la patente C1 codice 97 prima del 2 marzo 2015, come indicato nella tabella
Con la circolare 15908 del 13 luglio 2016 si dispone che a partire dal 1 ottobre 2016 i candidati al conseguimento della estensione E (per qualunque categoria di patente) che finora erano soggetti alla prova teorica (patente B conseguita con teoria prima del 1/12/2013 e patente superiore conseguita con teoria prima del 2/3/2015) non sostengano più l'esame orale ma vengano sottoposti ad una fase I dell'esame di guida più approfondita (tale appunto da sostituire la prova orale) riguardante limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.
LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PROVA TEORICA SONO NELLA PAGINA "ESAME DI TEORIA" ALLA VOCE "C1E codice 97"
ESAME DI GUIDA
Veicoli per esame:
I veicoli possono essere muniti di cambio di velocità automatico o manuale
Ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione della direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II della direttiva n. 2006/126/CE, sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, conseguita all’esito di esami di eseguiti su veicoli con cambio automatico, non sono annotate restrizioni (cod. 78) a condizione che:
- il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, e che
- durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II (“Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.”);
PROVA DI GUIDA
La prova per l'esame di guida per il conseguimento delle patenti di categoria C1E (codice 97), si svolge su veicoli che devono essere conformi a determinate prescrizioni tecniche e si articola in tre fasi che prevedono lo svolgimento di specifiche manovre che variano in base alla categoria di patente.
Esame di guida patente C1E (codice 97): verifiche preliminari
L'esaminatore, prima dell'inizio della prova d'esame, deve verificare, per quanto riguarda il:
• candidato:
- autorizzazione ad esercitarsi alla guida,
- documento di identità e, se ricorre il caso, documento che attesta la regolarità del soggiorno,
• veicolo per la prova d'esame:
- carta di circolazione,
- assicurazione,
- massa effettiva minima (a decorrere dall'1.1.2014) tramite il controllo della carta di circolazione nel caso di zavorra inamovibile oppure dell'attestazione di massa totale effettiva nel caso di zavorra amovibile. Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni, l'esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova pratica di guida,
- dal 1.7.2015, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, devono utilizzare esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi, documentata per i veicoli delle categorie C1E, tramite apposita dichiarazione .
La prova di guida per il conseguimento della categoria C1E (codice 97) si articola in tre fasi:
1) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;
2) manovre particolari;
3) comportamento nel traffico.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Esame di guida patente: C1E (codice 97): prima fase
Il candidato deve essere in grado di effettuare, oltre alle operazioni di cui alla prima fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C , anche la seguente operazione:
a) controllo di sistemi di accoppiamento e freno, nonché dei collegamenti elettrici .
Esame di guida patente C1E (codice 97): seconda fase
Il candidato deve effettuare, oltre alle manovre di cui alla seconda fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C , anche la seguente manovra:
a) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, al fine di garantire la sicurezza stradale e non intralciare il traffico.
Esame di guida patente C1E (codice 97): terza fase
Nello svolgimento delle prove di questa fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, nonché l'esaminatore.
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste alla terza fase della prova di guida per il conseguimento delle categorie C1 e C .
Permette di conseguire:
Particolarità:
Si può
conseguire solo se già in possesso di patente C1 codice 97
Contiene la patente BE
Contiene la patente BE
Questa categoria
di patente non era prevista nella vecchia disciplina.
Fonti
normative
Circolare 28826 del 19 settembre 2019
Circolare 28826 del 19 settembre 2019
Circolare 2613 modalità d’esame
Circolare 197 svolgimento prima fase esame guida
Circolare 197 svolgimento prima fase esame guida
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