PRESENTAZIONI DESCRITTIVE DELL'ESAME DI GUIDA preparate dal dott. Francesco Foresta
Dopo l'esame di teoria
A partire dal giorno successivo all'esame di teoria è possibile provvedere alla stampa del foglio rosa e il candidato potrà esercitarsi alla guida. Il foglio rosa può essere emesso dietro semplice richiesta (attraverso il Portale dell'automobilista) in caso di estensione.
Per verificare la corrispondenza tra richiesta ed emissione (foglio grigio o foglio rosa) si può consultare in questo blog la voce relativa alla patente posseduta o utilizzare la tabella contenuta in
QUESTA presentazione.
Il foglio rosa è valido 12 mesi ed entro questi 12 mesi il candidato può effettuare l'esame pratico per tre volte.
Dal 7 marzo 2016 è consentito richiedere il rinnovo del foglio rosa, sotto forma di "riporto" dell'esame di teoria. Questa opportunità consente di disporre nuovamente di sei mesi di tempo e di due prove di guida. La circolare 5411 del 2 marzo dice infatti che:
- la richiesta di riporto è possibile per una sola volta;
- l’istanza dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto;
- se tale termine non viene rispettato la nuova autorizzazione alla guida emessa e il conseguente riporto sono annullati d’ufficio;
- nel caso in cui l’ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
E’ possibile derogare a quanto sopra (richiesta di riporto effettuata dal primo giorno successivo alla scadenza) sono in due casi:
a) quando il candidato ha effettuato, entro i 12 mesi di validità del primo foglio rosa, le tre prove. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
b) quando non vi è la possibilità di effettuare un altro esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. Anche in questo caso è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa.
Si rammenta inoltre che:
- il riporto va richiesto nello stesso UPM del foglio rosa iniziale;
- può essere richiesto solo per la stessa categoria di patente (con la sola eccezione di passaggi a patenti speciali),
- è comunque prevista l’attesa di un mese e un giorno dall’emissione del nuovo foglio rosa per sostenere di nuovo l’esame di guida.
Grazie ad un parere favorevole del Consiglio di Stato del 3 luglio 2019, non è più necessario presentare un nuovo certificato medico nell'istanza di riporto della teoria. Tutto sancito dalla circolare 24583 del 30 luglio 2019. Unica avvertenza: non è possibile riutilizzare un certificato che limitava la validità della patente se tale limite è già stato superato.
QUESTA circolare dispone che non è necessario inserire copia del certificato all'interno della pratica.
Considerate le difficoltà riscontrate sul territorio nazionale negli esami di conseguimento per le patenti moto (non che le altre categorie siano messe meglio, ma questo è un primo passo), la Direzione Generale ha stabilito con QUESTA risposta che sia applicabile anche per le estensioni (conseguimento patente A1, A2 e A senza esame di teoria da parte di soggetti già titolari di altra patente esclusa la AM) la prassi che prevede di non dover produrre un nuovo certificato medico all’atto della presentazione del secondo foglio rosa. NB: da come è impostata la disposizione, tale prassi non ha un limite di tempo. In altre parole, non si parla di secondo foglio rosa ma di “nuova istanza”.
Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed la prova successiva, deve trascorrere almeno un mese.
Esiste la possibilità che il candidato in possesso di foglio rosa, che ha effettuato correttamente il percorso di preparazione all'esame di guida completando le ore certificate, non venga ammesso alla prova pratica. Si chiama diniego e viene esposto in questa circolare.
Si ricorda che l'art. 122 del codice della strada prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida "consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente “, e tale norma si applica a tutte le patenti richieste e a tutte le categorie. A titolo di esempio: un titolare di foglio rosa per patente B può condurre un motociclo rientrante nei limiti (125 di cilindrata e 11 kW di potenza) previsti da questa patente. (Circ. n. 25630/8.7.6 del 13 novembre 2014).
E' possibile portare un passeggero in auto durante una lezione di guida? Il Codice non lo vieta espressamente, quindi la risposta è si, ma attenzione alla assicurazione, meglio verificare che copra i terzi trasportati. L’unica situazione in cui è espressamente vietato è durante le guide notturne, su strada extraurbana o in autostrada fatte con un veicolo NON della scuola guida.
Nello svolgere le varie fasi in cui è articolato l'esame, è opportuno che le direzioni (in caso di sedute in C.P.) concordino con le autoscuole, anche singolarmente, se far convergere tutti i candidati contemporaneamente o se convocarli per gruppi: un'attesa prolungata in un luogo inadatto può provocare inutili disagi ai candidati stessi, che si sommano alla naturale tensione dell'esame. È doveroso quindi tener conto delle condizioni ambientali e, compatibilmente con il corretto e ordinato svolgersi dell'esame, prestare attenzione a esigenze di tale natura.
Avere a disposizione un secondo veicolo di supporto non può essere considerata una prescrizione tassativa e sempre necessaria. Ancora una volta sono importanti le condizioni ambientali perché laddove la località d'esame contempli, in un raggio compatibile con i tempi previsti per la singola prova, le varie situazioni oggetto di verifica, richiedere il supporto non riveste alcuna utilità ai fini operativi e si traduce in un inutile onere per l'autoscuola e quindi può essere evitato.
La circolare 5412/23.3.5 del 2 marzo mette in chiaro che “tenuto conto che la normativa vigente non contempla l’obbligo, da parte delle autoscuole - per le sedute d’esame svolte da un unico esaminatore - di utilizzare due autovetture” non ci può essere “alcuna motivazione né di diritto né di merito” tale da richiedere questo provvedimento. In altre parole, nessuno ci può obbligare a seguire con la seconda auto.
Diverso il discorso per gli esami che si svolgono con veicoli su cui non può prendere posto l'esaminatore. In tal caso di adottano le prescrizioni contenute nella
circolare 28370 del 18 ottobre 2012.
Domande e risposte
Quelle che seguono sono alcune risposte a quesiti posti al dott. Francesco Foresta. Si tratta di opinioni espresse dal dirigente, che devono essere eventualmente confermate in sede locale.
E’ corretto il comportamento di un esaminatore che effettua la prima fase dell’esame di guida per patente B con tutti i candidati anziché svolgerla in maniera individuale? Si, è consentito secondo il principio che ciò che non è vietato si può fare. Pertanto può accadere che per ragioni organizzative l’esaminatore proceda con la prima fase coinvolgendo più candidati.
Quale documento di riconoscimento può essere utilizzato in alternativa alla carta d'identità italiana nel momento in cui il candidato si presenta agli esami?
Sono considerati documenti di riconoscimento:
la carta d’identità
il passaporto
la patente di guida (1)
la patente nautica
il libretto di pensione
il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici
il porto d’armi
le tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato
(1) Riguardo la patente di
guida, è riconosciuta come documento anche se del nuovo modello, in
quanto il DPR 445/2000 dice che è valido ogni documento rilasciato da
una amministrazione dello Stato che contenga una FOTO e
la firma del possessore. Pertanto la nuova patente, che ha
la foto, è da ritenersi valido documento di riconoscimento a tutti gli
effetti anche se manca l'indirizzo, al contrario, per esempio, del
tesserino di assegnazione del codice fiscale e della nuova
tessera sanitaria. Attenzione però: nel caso in cui la patente sia scaduta, non
è consentito allegare il certificato medico per dimostrarne la validità, in
quanto non garantisce l’avvenuto rinnovo, che si può dire compiuto
solo alla ricezione della nuova patente; in tal caso viene ammessa la
circolazione solo in Italia a coloro cui viene rilasciata la ricevuta
sostitutiva. Viene invece considerata rinnovata la patente cui viene allegata
la dichiarazione emessa dal medico in caso di rinnovo telematico. Qualora venga
emessa da parte del medico la dichiarazione 75U1, la circolazione è consentita
solo in Italia dopo la presentazione della pratica e l'emissione, da
parte del competente UPM, della ricevuta.
Inoltre possono essere utilizzati la carta d'identità estera o il passaporto estero
con le seguenti limitazioni: la carta d'identità può essere utilizzata solo se
si tratta di un Cittadino Comunitario, mentre il passaporto estero può essere
utilizzato anche da cittadini extracomunitari a condizione che presenti i
caratteri latini.
Cosa si può fare se il candidato ha il documento scaduto? Attenzione perché questa risposta può generare dei contenziosi con gli esaminatori. Il DPR 445 del 2000 stabilisce che il cittadino può utilizzare un documento scaduto apponendo su una fotocopia la dichiarazione che nessuno dei dati contenuti nel documento è variato ("Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio" articolo 45 comma 3).
E’ quindi necessario preparare una fotocopia con la
dicitura: IO SOTTOSCRITTO…………….DICHIARO, AI SENSI DEL DPR 445 del 28 dicembre
2000 all’articolo 45 comma 3, CHE I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO NON
HANNO SUBITO VARIAZIONI DALLA DATA DI RILASCIO
Cosa accade se un candidato perde il permesso di soggiorno prima di sostenere l'esame di guida o se il permesso di soggiorno viene messo in correzione in quanto presentava un dato sbagliato? Si tratta di due situazioni in cui il candidato deve richiedere al più presto la stampa del permesso di soggiorno. Nel primo caso, si avrà una ristampa a seguito di denuncia di furto, smarrimento o distruzione. Nel secondo caso si tratta di una ristampa ai fini della correzione. In entrambe le situazioni per sostenere l'esame (basandosi sul principio che il permesso originale era stato rilasciato e pertanto il soggetto è regolarmente soggiornante in Italia) è necessario avere a disposizione una copia del permesso precedente da poter dare in visione e la ricevuta della richiesta del permesso.
Cosa accade se un candidato si presenta all'esame con un veicolo con il cambio automatico nonostante non sia indicato il codice 78 sul foglio rosa e di conseguenza sulla patente? Accade che può sostenere l'esame ma la patente non verrà consegnata al soggetto in quanto richiede una correzione. Nell'improbabile caso in cui accada il contrario, invece, la patente potrebbe essere consegnata, ma rimarrebbe la limitazione.
Può sostenere l'esame di guida un candidato che si presenta con la patente scaduta? Sì e no, occorre distinguere due casi. Qualora si tratti di un candidato che intende sostenere l'esame per la patente superiore C o D, la patente B deve essere in corso di validità in quanto necessaria per il conseguimento della patente superiore, secondo il principio che per le esercitazioni e l'esame il candidato deve essere in possesso di foglio rosa e patente B. Se si tratta invece di un soggetto in possesso di patente B che consegue la A, la patente in possesso del candidato può anche essere scaduta. La ragione si trova nel fatto che non è indispensabile avere la patente B per esercitarsi e sostenere l’esame di guida della A.
E' possibile sostenere l'esame di guida indossando degli occhiali da sole? La risposta è assolutamente positiva. Non solo, è possibile sostenere l'esame di guida utilizzando degli occhiali anche nel caso in cui non risulti tra le prescrizioni. E’ il contrario che è proibito.
Possiamo fare guida a un candidato proveniente da una provincia diversa? Sì. Se si presenta in autoscuola un candidato in possesso di foglio rosa emesso da un'altra provincia, possiamo fare con lui le guide, comprese le guide certificate. Attenzione però, perché deve essere iscritto a registro e rimane comunque impossibile prenotarlo all'esame di guida.
Se l'assicurazione è scaduta, possiamo sfruttare i 15 giorni di proroga per sostenere l'esame di guida? Per come è scritta la normativa, l'interpretazione corrente è che non si può. In pratica i 15 giorni di proroga sono quelli che la legge ci dà per poter pagare il premio, in questo periodo abbiamo una copertura “retroattiva” qualora accada un sinistro. La polizza però risulta scaduta e non abbiamo la possibilità di sfruttare questo margine di tempo per utilizzare il veicolo in sede d'esame.
Il foglio rosa di un candidato già prenotato all'esame di guida riporta un errore marginale (per esempio la sigla della nazione di nascita errata). Deve essere corretto? Peggio. Il candidato non può fare l'esame a meno di non operare con una procedura piuttosto complessa. Partiamo da una premessa: ai fini dell'esame di guida, l'UPM effettua una verifica dei requisiti morali, basandosi sui dati inseriti nel "Base" ovvero nell'archivio centrale. Il riscontro funziona solo se i dati corrispondono a quelli "veri". Nell'esempio, il candidato è nato in una nazione diversa da quella inserita nell'archivio. Se esistessero delle pendenze a suo carico, non risulterebbero, perché si tratta, in sostanza, di una persona diversa. I dati che compongono il codice fiscale ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita devono corrispondere con esattezza. Una sola lettera in più o in meno determina la creazione di una posizione nuova e il riscontro fallirebbe. Il problema è che non si può modificare il Base se la patente è già stata emessa. Soluzione? Annullare la patente, correggere i dati e rilanciare il flusso di verifica. La procedura produrrà una patente nuova e il candidato potrà sostenere l'esame per conseguirla. Come detto è una procedura delicata, sperimentata personalmente su un candidato privatista, che va seguita con attenzione.
Sede d’esame
Gli esami per il conseguimento della patente di guida prenotati da un centro di istruzione automobilistica possono essere svolti nel comune dove ha sede una delle autoscuole consorziate, fermo restando che i veicoli intestati al consorzio possono essere impiegati solo da allievi che siano stati afferiti al centro di istruzione stesso (nota 16646 del 14 luglio 2015).
Scelta del percorso
A partire dal 19 gennaio 2013 la fase di guida nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similari), nonché sui diversi tipi di strada urbana, come zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h e strade urbane a grande scorrimento.
Documenti
Il candidato deve essere in possesso di:
- documento di riconoscimento (non necessario se già titolare di patente di guida);
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno qualora non sia cittadino di uno Stato membro UE o SEE o di Svizzera e San Marino;
- autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
- patente posseduta.
E' ammesso accedere all'esame se in possesso di permesso provvisorio, rilasciato a seguito di smarrimento, distruzione o furto della patente, nel caso di estensione della validità (in tal caso occorre un documento di riconoscimento). Qualora la patente da esibire all'esame sia scaduta, il candidato può presentarsi all’esame con la patente scaduta e il certificato che ne rinnova la validità all’interno della pratica, se approvato riceverà la nuova patente con la validità estesa. E' consentito accedere all'esame di primo conseguimento in mancanza del foglio rosa qualora la denuncia sia stata emessa in data ravvicinata, tale da non consentire l'esecuzione di un duplicato. Non è possibile accedere all'esame senza documento di riconoscimento (non è ammesso ricorrere al riconoscimento da parte di testimoni).
E' AMMESSO ALL'ESAME IL CANDIDATO IN POSSESSO DI RICEVUTA PROVVISORIA IN ATTESA DI RILASCIO DI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (nota prot. 3715 del 16 luglio 2019 del ministero dell'Interno riportata al punto 4 della circolare 28819 sulle procedure amministrative per il conseguimento della patente B.
Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
Il possesso del permesso di soggiorno non è obbligatorio per sostenere l’esame di teoria. Pertanto in tali circostanze non deve essere richiesto, salvo rammentare al candidato l’obbligo della presentazione al momento dell’esame di guida, pena esclusione da quest’ultimo. E’ obbligatoria quindi la sua esibizione in originale prima dell’inizio dell’esame di guida.
Permesso di soggiorno in fase di rinnovo presso la Questura
Ai fini dell’effettuazione dell’esame di guida si può accettare il permesso di soggiorno scaduto di validità (esibito in originale), purché accompagnato dalla ricevuta postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S. così come disposto dalla DGM con Circolare prot. n. 84647 del 14/09/2007.
Veicolo utilizzato per l'esame
Il candidato che vuole conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo dotato di cambio manuale deve effettuare la prova di guida su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. La discriminante è la presenza della frizione per gestire la fase di partenza e arresto. Chi sostiene la prova di guida su un veicolo dotato di cambio automatico, avrà sulla patente il codice UE armonizzato 78 in corrispondenza della relativa categoria. Per l'esattezza sarà annotato il codice UE 78 sulla patente conseguita sostenendo la prova di capacità e comportamento su veicoli dotati di qualsiasi sistema di cambio diverso da quello manuale, sulla base della definizione seguente: è considerato con cambio manuale un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione - o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1 - che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.
La circolare 23969 del 28 ottobre 2016 consente l’utilizzo, in sede di esame pratico, di veicoli dotati di sensori di parcheggio. Questo perché ormai molti veicoli sono dotati, di serie, di sensori di parcheggio non disattivabili e il loro corretto utilizzo può anche costituire elemento di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida.
Non è consentito l'utilizzo di dispositivi elettronici che siano di ausilio alla guida come quelli che facilitano la partenza in salita, avvertono del cambio di corsia non corretto, segnalano la presenza di veicoli nell'angolo cieco o effettuano la manovra di parcheggio autonomamente.
Candidati privatisti
Secondo la circolare 26579/8.3, del 3 ottobre 2012 i candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell’esame pratico, si affidano ad un’autoscuola, ovvero svolgono l’esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l’obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sul modello 2112 MEC il codice meccanografico dell’autoscuola.
Doppi comandi
Le prove pratiche di guida relative ad alcune categorie di patente devono essere effettuate su veicoli muniti di doppi comandi su freno e frizione. L'eventuale doppio comando per l'acceleratore può non essere disattivato in sede di esame.
Una circolare ministeriale (
QUESTA) con numero 15636 sancisce che la possibilità di utilizzare il pedale dell'acceleratore durante le guide viene estesa anche all'esame e precisa che non deve essere disattivato.
È prevista inoltre l'installazione di un dispositivo elettronico protetto idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Non sono ancora state stabilite le caratteristiche di tale dispositivo.
Eccezioni all'obbligo dei doppi comandi
Durante lo svolgimento degli esami di guida sono esentati dall'obbligo dei doppi comandi i veicoli utilizzati per il conseguimento delle patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e delle patenti speciali. In quest'ultimo caso è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso. I doppi comandi non sono richiesti per la revisione ai sensi dell'art. 128 CDS (con patente in possesso del candidato o sospesa) o all'esperimento di guida.
SINTESI DELLA TABELLA PRECEDENTE
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI UTILIZZATI DALLE
AUTOSCUOLE
DOTAZIONE VEICOLARE DELLE AUTOSCUOLE
Dal 13 agosto 2010, le autoscuole di nuova apertura
sono tenute a svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di tutti i tipi di patente, quindi devono obbligatoriamente avere
a disposizione almeno un veicolo con caratteristiche conformi a quanto
richiesto per sostenere l’esame di guida della corrispondente patente di guida.
Dall'1 luglio 2015, i veicoli devono essere di
proprietà dell'autoscuola, oppure in disponibilità a titolo di leasing o locati
senza conducente per più di trenta giorni,con obbligo di annotazione sulla
carta di circolazione del soggetto locatario, così come previsto dall'art. 94,
c. 4 bis, C D S.
Alcune categorie di veicoli possono essere messe a
disposizione dell'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, sia
per le esercitazioni sia per la prova pratica di guida.
DOTAZIONE VEICOLARE DELLE AUTOSCUOLE AD
INSEGNAMENTO DI TIPO COMPLETO
Le autoscuole devono essere dotate, anche
attraverso l'adesione ad un consorzio, di tutti i veicoli utili al conseguimento
delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C, CE, D e DE, nonché almeno di uno di
quelli utili per conseguire la patente di categoria AM e tali veicoli devono
essere conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dall'allegato II,
lettera B, del DLG. 59/2011 e successive modificazioni
VEICOLI DELLE AUTOSCUOLE AD INSEGNAMENTO DI TIPO
LIMITATO
Le autoscuole per conducenti di veicoli a motore
già abilitate all'insegnamento di tipo limitato sulla base di un'autorizzazione
o di una DIA precedente il 13.8.2010, possono continuare a svolgere la loro
attività dotate solo dei veicoli richiesti in relazione alle categorie di
patenti per le quali erogano formazione, per l’esattezza si tratta dei veicoli
di categoria AM, A1, A2, A, B.
Naturalmente anche tali veicoli devono essere conformi alle
caratteristiche tecniche prescritte dall'allegato II, lettera B, del DLG.
59/2011 e successive modificazioni. L’obbligo di adeguarsi alle nuove
disposizioni in materia di formazione completa scatterà alla prima variazione
della titolarità.
Qualora lo desiderino (non so obbligate) esse
possono estendere la loro attività alla formazione dei conducenti per tutte le
categorie di patenti e documenti di
abilitazione professionale:
- dotandosi dei veicoli a tal fine necessari;
- aderendo ad un consorzio che ha costituito un
centro di istruzione automobilistica.
In tal caso presentano una DIA, in quanto
l'attività di autoscuola ad insegnamento completo non può essere avviata prima
che la provincia
abbia esperito la verifica del possesso dei
requisiti prescritti.
Le autoscuole che sono diventate ad insegnamento
completo non possono più tornare ad essere ad insegnamento limitato.
DISPOSITIVI DEI VEICOLI UTILIZZATI PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
I veicoli utilizzati per le esercitazioni e le
prove d'esame devono essere muniti di particolari dispositivi, ovvero:
Cambio di
velocità dei veicoli per il conseguimento della patente
I veicoli utilizzati per le esercitazioni e le
prove d'esame possono essere muniti di cambio di velocità manuale o di tipo
diverso. Se la prova d'esame è sostenuta su veicolo con cambio di tipo diverso
sulla patente, in corrispondenza della categoria così conseguita, è annotato il
codice "78". In tal caso al titolare è conseguentemente vietata la guida
di veicoli, di pari categoria, con cambio manuale.
Uniche eccezioni:
- il conseguimento di una patente B codice 96 da
parte di titolare già in possesso di patente B conseguita con cambio manuale (e
quindi non in caso di esame contestuale al primo conseguimento);
- il conducente, già titolare di altra patente
almeno di categoria B conseguita con cambio manuale, che consegua una patente
di categoria C, CE, D o DE su veicolo con cambio non manuale: in tal caso non
si annota sulla patente, in corrispondenza della categoria così conseguita, il
codice 78, a condizione che sia stata sostenuta una particolare prova pratica
di guida: "Guida sicura ed attenta al risparmio energetico".
Viene definito “cambio manuale” quello in cui è
previsto un comando della frizione per l’azionamento del medesimo in fase di
partenza o di variazione dei rapporti.
Doppi
comandi dei veicoli per il conseguimento della patente
I veicoli d'esame devono essere muniti di doppi
comandi almeno per la frizione ed il freno: fanno eccezione quelli delle
patenti AM, A1, A2, A e B1 e speciali.
NON sono più esclusi i casi di conseguimento della
patente B codice 96 e BE.
L'installazione dei doppi comandi deve risultare
dalla carta di circolazione, ove viene annotata previa visita e prova del veicolo.
E’ consentita la presenza del terzo pedale
dell’acceleratore.
Dispositivo
elettronico protetto dei veicoli per il conseguimento della patente (scatola
nera)
I veicoli muniti di doppi comandi devono inoltre
essere dotati di dispositivo elettronico protetto (scatola nera), idonea a
rilevare la tipologia del percorso e la durata della guida. Tale dispositivo è
previsto anche per i veicoli delle patenti B codice 96, B1, BE, speciali, C1,
C1E, D1, D1E messi a disposizione dell'autoscuola o del CIA a titolo oneroso.
Al momento manca un apposito DM che individui le specifiche tecniche del
predetto dispositivo.
Zavorra
dei veicoli per il conseguimento della patente
La massa totale effettiva minima prevista per i
veicoli impiegati per effettuare l'esame di categoria BE, C, CE, C1E, D1E e DE,
obbligatoria a decorrere dall'1.1.2014, è attestata tramite l'aggiornamento
della carta di circolazione del veicolo ai sensi dell'art. 78 CDS nel caso di
zavorre inamovibili, oppure tramite l'acquisizione di una specifica
attestazione vidimata da un UMC su una relazione tecnica redatta da perito
tecnico abilitato nel caso di zavorre amovibili.
Contrassegni
dei veicoli per il conseguimento della patente
Durante le esercitazioni e gli esami di guida, gli
autoveicoli utilizzati dagli aspiranti conducenti devono essere muniti,
anteriormente e posteriormente, di contrassegni con la scritta:
- SCUOLA GUIDA di colore nero su fondo bianco
retroriflettente, se i veicoli fanno parte del parco veicolare delle autoscuole
o dei centri di istruzione;
- lettera P maiuscola di colore nero su fondo
bianco retroriflettente, se i veicoli non fanno parte del parco veicolare delle
autoscuole o dei centri di istruzione ;
- lettere GA maiuscole, di colore nero su fondo
giallo retroriflettente, nel caso di guida accompagnata, se i veicoli non fanno parte del parco
veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione.
DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI IN USO ALLE AUTOSCUOLE O AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
Il termine originario dell'entrata in vigore dell'obbligo di erogazione della formazione integrale per le autoscuole e loro consorzi fissato dal DLG 18.4.2011 n. 59 al 19.1.2013 è stato rinviato al:
• 30.6.2013 (v. art. 1, c. 388, tabella 2, punto 3, legge 24.12.2012, n. 228),
• 31.12.2013 (v. DPCM 26.6.2013),
• 31.12.2014 (v. DL 30.12.2013 n. 150 convertito, con modificazioni, nella legge 27.2.2014 n. 15);
• 30.6.2015 (v. DL 31.12.2014 n. 192 convertito nella legge 27.2. 2015, n. 11).
Nel dettaglio:
Con circolare 21.1.2014 prot. n. 1221/8.7.6 la DGM ha confermato che a seguito della proroga prevista in materia di parco veicolare delle autoscuole dal
31.12.2013 al 31.12.2014 (termine successivamente spostato al 30.6.2015, per effetto del DL 31.12.2014 n. 192 convertito nella legge 27.2.2015, n. 11 ) è ancora valida la proroga prevista per i veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti delle categorie:
• AM, A1, A2, A che possono essere messi a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista, che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica (v. circolare 29.1.2013 prot. n. 2459 e circolare 15.7.2011 prot. n. 21509);
• B1 che possono essere messi a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista, che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica (v. circolare 29.1.2013 prot. n. 2461 e circolare 15.7.2011 prot. n. 21509);
• C1, C1E, D1, D1E che possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, di autoscuole e centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti da altri consorzi o altre autoscuole anche aventi sede in altre province (v. circolare 29.1.2013 prot. n. 2613).
Successivamente, il DM 17.5.1995 n. 317 modificato ed integrato dal DM 10.1.2014 prot. n. 30 ha stabilito che:
• il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM (art. 6);
• possono essere messi a disposizione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica i veicoli per il conseguimento delle patenti (art. 7 bis):
- B codice 96, B1, BE dall'allievo o da parte di terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio,
- C1, C1E, D1 e D1E a qualunque titolo, da parte di altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in comuni appartenenti a province diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso (art. 7 bis). Al fine di comprovare la disponibilità di tali veicoli, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica devono presentare alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della disponibilità e la durata.
V. anche circolare 1.4.2014 n. 7497.
A seguito delle modifiche apportate al citato DM, la DGM ha chiarito, con circolare 1.4.2014 n. 7497, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 7 bis rientrano nell'ambito di applicazione del regime di proroga fino al 31.12.2014 (termine successivamente spostato al 30.6.2015, per effetto del DL 31.12.2014 n. 192 convertito nella legge 27.2.2015, n. 11).
Infine, il DM 17.5.1995 n. 317, modificato ed integrato dal DM 12.3.2015, prot. n. 46, ha (art. 7 bis):
• ha stabilito che possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per l'esame oltreché della patente di categoria B codice 96, delle patenti di guida speciali e di categoria B1, BE, anche di categoria C1, C1E, D1 e D1E;
• ha abrogato il comma 3, lett. b) dell'art. 7 bis che prevedeva la possibilità di mettere a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, D1, D1E, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in comuni appartenenti a province diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.
Sull'argomento sono stati forniti importanti chiarimenti ed indirizzi con circolare 14.5.2015 prot. n. 11502/8.7.6.
Di conseguenza a decorrere dal 1.7.2015, i veicoli
del parco di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica
possono:
- essere di proprietà del titolare dell'autoscuola,
dell'ente o della società ovvero del consorzio che ha costituito il centro
d'istruzione;
- essere acquisiti in leasing;
- essere in disponibilità a titolo di noleggio
senza conducente per più di trenta giorni, tale che comporti l'annotazione
sulla carta di circolazione del soggetto locatario, così come previsto
dall'art. 94, c. 4 bis, CDS automobilistica (intestazione temporanea).
Le autoscuole devono dotarsi obbligatoriamente dei
veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE
(vedi alla voce precedente: DOTAZIONE
VEICOLARE DELLE AUTOSCUOLE AD INSEGNAMENTO DI TIPO COMPLETO)
Possono essere messi a disposizione dell'autoscuola
o del centro di istruzione automobilistica, sia per le esercitazioni sia per la
prova pratica di guida, i veicoli di categoria B1, B con codice 96, BE, C1,
C1E, D1 e D1E e per il conseguimento delle patenti speciali. La disponibilità,
in favore dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, può
essere concessa dall'allievo o da un terzo che ne sia proprietario,
usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto o venditore con patto di
riservato dominio.
Le ultimi disposizioni e la delega sono contenute nella circolare 11502 del 14/05/2015
Per quanto riguarda il parco veicolare:
- i veicoli tra due o più titolari di autoscuola o
tra due o più consorzi non possono essere in comproprietà o in dotazione a
titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'art. 94, c. 4 bis
CDS (intestazione temporanea);
- i veicoli possono essere utilizzati anche presso
autoscuole diverse facenti capo ad unico titolare nel limite territoriale della
medesima provincia e purché venga rispettata la dotazione minima consistente
nel veicolo di categoria B per ogni sede;
- i veicoli in dotazione ad un consorzio possono
essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica
costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.
Nel caso si verifichi un guasto, documentabile,
all'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente,
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare,
anche per gli esami e previa comunicazione alla provincia, un veicolo conferito
in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione
automobilistica: la disponibilità può essere concessa per massimo 30 giorni, ma
la provincia - sulla base di motivate e documentate esigenze - può concedere
una proroga.
VEICOLI IN LEASING IN USO ALLE AUTOSCUOLE O AI
CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
Il leasing è un'operazione finanziaria con la quale
una parte (concedente) concede ad un'altra (utilizzatore) il godimento di un
bene dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo, alla
scadenza del quale è prevista, a favore dell'utilizzatore, la possibilità di
scegliere una delle seguenti opzioni:
- restituire il bene;
- proseguire nel godimento pagando un canone molto
ridotto;
- acquistare la proprietà, pagando un'ulteriore
somma;
- richiedere la sostituzione con altro bene;
- agire in altre forme contrattualmente stabilite.
Nella pratica, il termine leasing è riferito a due
differenti tipologie di contratto:
1) leasing operativo, finalizzato ad evitare
all'utilizzatore i rischi connessi alla proprietà del bene e ad una sua rapida
obsolescenza, garantendo alcuni servizi collaterali (come la manutenzione, la
disponibilità di pneumatici stagionali, ecc.);
2) leasing finanziario, con lo scopo principale di
finanziare l'utilizzatore, il quale può però servirsi del bene per tutta la
durata della vita del bene stesso, senza dovere acquistarne la proprietà o
ricorrere a forme di finanziamento. Di solito una società finanziaria acquista
un bene per conto di un'impresa industriale o commerciale, a cui lo cede in
godimento per un periodo in genere corrispondente all'intera vita economica del
bene stesso.
Sono ammesse entrambe le forme contrattuali
nell'ambito delle autoscuole.
VEICOLI IN NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE AI SENSI
DELL'ART. 94, C. 4 BIS, CDS IN USO ALLE AUTOSCUOLE O AI CENTRI DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA
I veicoli in dotazione alle autoscuole o ai centri
di istruzione automobilistica possono anche essere in disponibilità a titolo di
locazione senza conducente, a condizione che ricada nell'ambito di applicazione
dell'art. 94, c. 4 bis, CDS, come disciplinato dall'art. 247 bis del citato DPR
n. 495/1992, e cioè per un periodo
superiore a trenta giorni.
VARIAZIONE PARCO VEICOLARE DELLE AUTOSCUOLE O DEI
CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
L'inserimento o la dismissione dei veicoli nel
parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica,
sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni
lavorativi successivi alla stipula dell'atto giuridico dal quale deriva
l'acquisizione o la dismissione.
La dismissione o immissione di veicoli nel parco
delle autoscuole avviene mediante richiesta di aggiornamento della carta di
circolazione del veicolo interessato all'UMC, che provvede successivamente ad
informare la Provincia.
L'UMC territorialmente competente è quello della
provincia in cui ha sede l'autoscuola che intende effettuare la variazione.
COPERTURA ASSICURATIVA
È previsto
che durante le esercitazioni di guida e le prove d'esame i veicoli destinati
all'attività di autoscuola debbano avere la copertura assicurativa in
conformità alle norme vigenti in materia ed ai relativi massimali previsti e
sulla polizza deve essere espressamente annotato che trattasi di autoveicolo
adibito a scuola guida e che l'assicurazione è estesa a favore dei terzi
trasportati.
UTILIZZO DEI VEICOLI DELLE AUTOSCUOLA O DEI CENTRI
DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA PER ATTIVITÀ EXTRADIDATTICHE
I veicoli utilizzati per le esercitazioni e gli
esami delle categorie AM, A1, A2, A, B1. B, B con codice 96 e BE nonché delle
patenti di guida speciali, quando sono immatricolati a nome di un'autoscuola o
di un centro di istruzione automobilistica, possono essere utilizzati per uso
privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di
proprietà e di disattivare i doppi comandi, se presenti.
Quelli utilizzati per le esercitazioni e gli esami
delle categorie C, CE, D e DE, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono
considerati anche
ad uso speciale, purché siano attrezzati
conformemente alle disposizioni impartite dal DTT (zavorra). Le stesse
disposizioni si applicano ai veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando
sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione
automobilistica. Tutti i mezzi facenti parte del parco veicolare possono essere
utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede di esame e per
ogni altra incombenza connessa con l'attività di autoscuola o centro di
istruzione automobilistica.
1) conformemente a quanto stabilito dall’art. 7bis, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, i veicoli delle categorie C1, C1E, D1 e D1E utilizzati dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per le esercitazioni e per gli esami devono, in ogni caso, essere muniti di doppi comandi. Di conseguenza, gli unici veicoli sui quali svolgere le esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi comandi (anche per i candidati privatisti, in sede d’esame) sono quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A e B1, nonché delle categorie speciali;
2) un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica può richiedere la disponibilità dei veicoli delle categorie B1 BE, B96, C1, C1E, D1, D1E anche a soggetti che hanno sede in provincia differente, senza alcuna limitazione territoriale;
3) la disponibilità dei veicoli delle categorie C1, C1E, D1, D1E è estesa anche per le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica autorizzati a svolgere i corsi di qualificazione iniziale per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE. Nella comunicazione di avvio del corso di qualificazione iniziale per il quale è necessario utilizzare uno dei veicoli delle suddette categorie, l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica dovrà presentare un atto con il quale il proprietario, l’usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o il venditore con patto di riservato dominio concede la disponibilità del veicolo.
Dal 1 luglio 2015, alla scadenza della proroga disposta dall’art. 8, comma 5, del decreto legge 1 dicembre 2014, n. 192, le autoscuole dovranno dotarsi obbligatoriamente dei veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE e potranno, nel caso in cui iscrivano allievi che intendono conseguire le categorie B1, B96, BE, C1, C1E, D1 e D1E, e le patenti speciali, utilizzare, per le esercitazioni e gli esami veicoli dati in disponibilità. Di conseguenza, in sede d’esame, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, devono utilizzare esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi.
L’art. 6 del D.M. 317/1995 prevede che i veicoli possono essere dotati, indifferentemente, sia di cambio manuale che di cambio automatico. Non è, comunque consentito, ad un’autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica di utilizzare, per le esercitazioni o l’esame di un allievo che intenda conseguire una categoria di patente con codice unionale 78 (cambio automatico), un veicolo dotato di cambio manuale. Così, anche, non è possibile utilizzare, per le esercitazioni o l’esame di un allievo che intenda conseguire una categoria di patente con cambio manuale, un veicolo dotato di cambio automatico.
In ogni caso, al conducente che ha svolto la prova pratica per il conseguimento della categoria B su veicolo dotato di cambio manuale e la prova pratica per l'estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B sarà riportato esclusivamente il codice 96. Parimenti, resta fermo quanto stabilito al punto 5.1.3 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ai sensi del quale: “Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 (Guida sicura e attenta al risparmio energetico) durante la prova di capacità e comportamento”.
USO SPECIALE
Il decreto del Capo del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
12 ottobre 2015 recante “Riconoscimento uso speciale autoscuola ai sensi
dell’art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada”, ha previsto che i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3
equipaggiati dalle autoscuole con doppi comandi, possono essere classificati
“uso speciale autoscuole” e i rimorchi delle categorie O2, O3 e O4 quando sono
agganciati a veicoli possono essere immatricolati uso speciale quando sono
agganciati a motrici classificati “uso speciale autoscuola”.
Il riconoscimento consente
di godere dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti per i veicoli così
classificati.
Per poter usufruire di detti
benefici, sulla carta di circolazione dei veicoli delle categorie M3, N2 ed N3 equipaggiati
con i doppi comandi almeno per la frizione ed il freno, se dotati di cambio
manuale, ovvero almeno per il freno, se dotati di cambio automatico, deve
essere espressamente indicato “USO SPECIALE AUTOSCUOLA”.
I rimorchi O2, O3 e O4 sono
considerati uso speciale autoscuola se abbinati ad un veicolo adibito al
medesimo uso. Sulla carta di circolazione di detti veicoli deve essere
espressamente indicato che sono abbinabili esclusivamente a veicoli adibiti a
uso esclusivo autoscuola.
I rimorchi della
categoria O2 immatricolati uso speciale autoscuola, oltre che essere abbinati
ad un autobus uso speciale autoscuola possono anche essere agganciati ad un
veicolo
della categoria M1 munito di doppi comandi per svolgere le
esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della
categoria B96 o della categoria BE.
Si evidenzia, inoltre,
che i rimorchi classificati uso speciale autoscuola possono avere larghezza
anche maggiore dei veicoli trattori cui sono agganciati a condizione che sia
assicurata, in ogni caso, la visione posteriore del complesso dei veicoli da
parte del conducente, nel caso anche attraverso l’istallazione di ulteriori
specchi retrovisori.
L’aggiornamento della carta
di circolazione, ai fini del riconoscimento in questione, deve essere richiesto
ad un Ufficio Motorizzazione civile dal titolare dell’autoscuola o dal
responsabile del centro di istruzione automobilistica per i veicoli in
proprietà o in leasing o acquisiti con contratto di noleggio a lungo termine ai
sensi dell’art. 94, comma 4bis.
Si ricorda, infine, che i
veicoli “uso speciale autoscuola” possono essere utilizzati esclusivamente per
le esercitazioni e gli esami degli allievi, per il trasporto di questi da e per
la sede d’esame, nonché per ogni altra incombenza connessa all’esercizio
dell’attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
Si rammenta
che nel caso in cui l’Autoscuola faccia capo ad una
società (snc, srl, sas, etc.) il veicolo utilizzato per l’esame non può appartenere ad una
persona fisica ancorchè quest’ultima
sia legale rappresentante
o socio della società medesima.
(ORDINE
di SERVIZIO n. 12/2012 del 25 giugno 2015)
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E
PER L'ESAME DI GUIDA
Devono rispondere alle caratteristiche tecniche
prescritte dall'allegato II, lettera B, del DLG. 59/2011 e successive
modificazioni i veicoli utilizzati per le esercitazioni e gli esami delle
categorie:
- AM;
- A1, A2, A, B1;
- B, B codice
96, BE;
- C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE.
Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria AM
I veicoli devono possedere le seguenti caratteristiche:
- ciclomotori a due ruote (categoria L1e);
- ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e), se omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente.
I ciclomotori a tre ruote e i quadricicli leggeri devono essere dotati di retromarcia.
I veicoli:
- possono essere muniti di cambio di velocità manuale o automatico (in tale caso, tuttavia, sulla patente verrà apposta la limitazione del codice UE armonizzato 78);
- devono essere muniti di indicatori di direzione.
Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria A1, A2, A
I veicoli devono possedere le seguenti caratteristiche:
- categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, avente potenza nominale massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg
- categoria A2: motociclo senza sidecar, avente potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo
è di almeno 0,15 kW/kg;
- categoria A: motociclo senza sidecar, avente una cilindrata di almeno 600 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima, potenza di almeno 50 kW e massa a vuoto superiore a 180 kg con tolleranza di 5 kg sotto la massa minima; fino al 31.12.2018 è tuttavia ammessa una potenza tra 40 kW e 50 kW e una massa a vuoto inferiore a 180 kg. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.
I veicoli:
- possono essere dotati di cavalletto centrale o laterale;
- non possono essere muniti di due ruote anteriori;
- devono essere muniti di indicatori di direzione.
Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria B1, B, B codice 96, BE
I veicoli devono possedere le seguenti caratteristiche:
- categoria B1: un veicolo capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, dotato di retromarcia;
- categoria B: un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- categoria B codice 96: una combinazione di veicoli, composta da una motrice di categoria B ed un rimorchio avente massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3.500 kg ma non i 4.250 kg;
- categoria BE: il complesso (motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1.000 kg), di massa massima autorizzata superiore a 4.250 kg ma non superiore a 7.000 kg, deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva: tale ultima disposizione, tuttavia, si applica dall'1.1.2014.
Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
I veicoli devono possedere le seguenti caratteristiche:
- categoria C1: veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato di tachigrafo; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina;
- categoria C: veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché di tachigrafo; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva;
- categoria C1E: insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore a 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il
cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva;
- categoria CE: autoarticolato o insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore a 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché di tachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva;
- categoria D1: veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato di tachigrafo;
- categoria D: veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato di tachigrafo;
- categoria D1E: insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale.
NORME GENERALI PER GLI ESAMI DI GUIDA
LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.
- 25 minuti per le categorie AM, A1, A2, A, B1, B, B96, BE,
- 45 minuti per le categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE.
In tale durata non sono conteggiati i minuti necessari per:
- accogliere il candidato;
- predisporre il veicolo;
- effettuare il controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale (fase I);
- effettuare le operazioni e le manovre che si svolgono in area chiusa al traffico appositamente attrezzata, (fase II) come le specifiche prove per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e le manovre previste per le patenti B, B96, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE;
- comunicare il risultato della prova.
La fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.
Nel corso della prova nel traffico, l’esaminatore, salvo specifica esenzione per motivi sanitari, deve indossare la cintura di sicurezza.
Gli esami per il conseguimento delle patenti moto si sostengono, in caso di condizioni avverse, secondo QUESTE disposizioni.
QUESTO è il modulo da compilare per sollevare l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di incidente durante gli esami di guida.
VALUTAZIONE DEL CANDIDATO
La
valutazione del candidato deve riflettere la padronanza
dimostrata dal candidato
nel controllare il veicolo e
nell'affrontare in
piena sicurezza il traffico.
Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare
particolare attenzione
se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere
conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile
di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle
della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
L'esaminatore valuta inoltre le
capacità del candidato
in merito agli aspetti seguenti:
- controllo
del veicolo, in base
agli
elementi
seguenti:
corretto impiego
di
cinture di sicurezza, specchietti retrovisori,
poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione,
cambio, acceleratore, freno,
sterzo;
- controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada (soprattutto in condizioni di
scarsa aderenza
e
in
caso
di
attraversamento
di
binari); massa,
dimensioni
e caratteristiche del
veicolo;
- osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga
e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
- precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali),
comportamenti agli attraversamenti pedonali;
- corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda
del tipo di veicolo e
delle sue caratteristiche; preposizionamento;
- distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo
che precede e da
quelli a fianco; mantenimento delle
dovute distanze dagli altri utenti della strada;
- velocità:
rispetto
del limite massimo,
adattamento
della
velocità alle condizioni di
traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati
a livello nazionale; guida ad una
velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
- semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
- segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione (sia in fase di attivazione che disattivazione); comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
- frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;
- precauzioni da adottare nel lasciare in sosta il veicolo nello scendere dallo stesso.
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere
conoscenze, capacità e comportamenti in
modo da poter:
-
riconoscere i pericoli del
traffico e valutarne la gravità;
- essere in controllo
del proprio veicolo,
in modo da non originare situazioni pericolose e da poter
reagire prontamente trovandovisi
invece coinvolto;
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti
ed a mantenere il
traffico scorrevole;
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza,
e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono
influenzare il comportamento di guida (alcool,
stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso
di tutte le facoltà
necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi,
dimostrando il dovuto rispetto per
il prossimo.
Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell’allegato II
al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che
stabilisce: “… la valutazione
deve
riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in
piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro, durante
tutto lo svolgimento della
prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi
che mettessero a repentaglio l’incolumità del
veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che
l’esaminatore o l’accompagnatore
abbia dovuto intervenire,
determinano l’insuccesso della prova.
Nel corso delle prove gli
esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell’immagine
complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai seguenti
elementi: stile di guida confacente e sicuro,
che tenga conto delle
condizioni meteorologiche e
di quelle della strada, delle
condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in
particolare i più esposti) anticipandone le mosse”.
Tanto premesso,
si evidenzia che il giudizio sulle
prove dei candidati si forma, da una parte,
sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e
delle norme di
comportamento
previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione
discrezionale da parte dell’esaminatore.
Inoltre, nella fase
valutativa, l’esaminatore, pur nel rispetto delle norme
che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche
del
particolare stato emotivo dei candidati
che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando,
dunque, il principio di non discriminazione e la
prevalenza
dell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione
stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale
di idoneità o non idoneità.
Certamente comporta l’immediato giudizio di non idoneità l’intervento dell’accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo.
Parimenti comporta
l’immediato giudizio di non
idoneità la violazione, da
parte del candidato, di una
norma che comporta
(anche in
caso di recidiva), la sospensione della patente
di guida.
Si elencano le principali
fattispecie:
superare di oltre 40 Km/h
il limite massimo di velocità;
circolare contromano
in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di
limitata visibilità;
percorrere la
carreggiata contromano in una strada divisa in più
carreggiate separate;
sorpasso in
corrispondenza di
curve o dossi e in ogni
altro caso di scarsa visibilità;
sorpasso di
veicolo che ne stia superando un altro:
sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a
livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella
parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia;
sorpasso in
prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
invertire
il senso di marcia nonché
percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale;
circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale;
omettere la
precedenza dovuta nelle intersezioni stradali ;
immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare
la precedenza ai veicoli che
percorrono la
strada principale;
proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa;
non
usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad
un passaggio a livello;
effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza
laterale,
senza riportarsi a
destra appena
possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
mancata distanza di
sicurezza con
collisione e grave
danno ai veicoli;
mancato arresto del veicolo
in caso
di incrocio ingombrato o su strade di montagna;
mancato uso delle cinture di
sicurezze o dei
sistemi di ritenuta;
uso
del cellulare durante la guida.
Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della
prova, una manovra (intesa
sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore, tenuto conto anche dell’andamento della prova fino a
quel momento, può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa
manovra comporterà l’esito
di non idoneità.
Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).
Resta fermo che l’esito dell’esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.
Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.
VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI
Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Le maggiori criticità concernono, in particolare:
a) le manovre di retromarcia;
b) l’inversione di marcia;
c) le manovre di parcheggio;
d) il transito nelle rotatorie a più corsie.
Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida – di seguito riportate – cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.
Dette linee guida sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.
La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica alle linee guida, ove si ritenga necessario.
a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia
Quando si considera la modalità di esecuzione di tale manovra, va in primo luogo sottolineata l’importanza e le differenze tra “visione diretta” e “visione indiretta”.
Utilizzando esclusivamente gli specchi retrovisori (visione indiretta) è difficile individuare eventuali persone di bassa statura, animali, ovvero ostacoli di piccole dimensioni sul fondo stradale (bordi del marciapiede, piante, ecc.) presenti dietro al veicolo in manovra.
Per effettuare la manovra di retromarcia in linea retta, il candidato deve, preventivamente, svolgere le seguenti operazioni:
- controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore interno;
- controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore destro;
- accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l’indicatore di direzione destro;
- ruotare il busto e la testa verso destra per coprire, con la visione diretta, l’angolo morto dello specchietto di destra. Per effettuare più efficacemente tale verifica, il candidato deve, ove possibile, mettere il braccio destro dietro il sedile del passeggero, applicare una leggera torsione del busto (ed eventualmente dell’anca) in modo da garantirsi la massima visibilità posteriore. Con tale posizione, ovviamente, il candidato deve staccare una mano dal volante (l’unica mano rimasta su di esso deve stringerne la parte più alta), ma occorre considerare che la manovra deve essere effettuata a bassissima velocità e che, se tenesse entrambe le mani sul volante durante la manovra, il solo movimento del capo non garantirebbe una sufficiente rotazione dello sguardo.
Eseguite queste operazioni, il candidato può svolgere la retromarcia, attivando l’indicatore di direzione destro e procedendo all’indietro a velocità ridotta. Il veicolo deve muoversi parallelamente al margine della carreggiata, senza eccessive oscillazioni e scostamenti (il candidato deve controllare eventuali leggeri scostamenti con piccoli movimenti del volante). Durante la manovra di retromarcia, il candidato può, per brevi istanti, avvalersi degli specchi retrovisori per controllare la corretta esecuzione della manovra.
La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell’allievo di effettuare la retromarcia.
Nel caso il veicolo non abbia visibilità posteriore (pick-up, traino di un rimorchio, ecc.) il candidato deve necessariamente utilizzare solo gli specchi retrovisori laterali e, in questo caso, deve tenere entrambe le mani sul volante.
Se invece la retromarcia non è in marcia rettilinea, ma prevede una svolta (o comunque di seguire una strada non rettilinea), è necessario che il controllo del volante sia maggiore e, per tale motivo, il candidato deve tenere il volante con entrambe le mani, fatte salve le altre indicazioni indicate nel paragrafo precedente. E’ ovvio che, in tale situazione, il candidato può ruotare il capo di un angolo minore e deve, quindi, affidarsi maggiormente alla visione tramite gli specchi retrovisori.
b) Inversione di marcia (ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro)
La direttiva impone di verificare, in sede di esame, che il candidato sappia effettuare la manovra di inversione ricorrendo sia alla marcia in avanti che alla retromarcia, quindi non con una sola manovra, anche se vi sia spazio sufficiente. Di conseguenza, prima di iniziare la manovra, l’esaminatore indica al candidato che l’inversione di marcia va effettuata in più fasi, anche se la larghezza della carreggiata potrebbe consentire di eseguirla direttamente.
In sede d’esame è consigliabile svolgere la prova su carreggiate non troppo larghe.
Premesso che la manovra va effettuata in condizioni tali da non creare intralcio alla circolazione, il candidato parte (da fermo) dal margine destro della carreggiata, per poi svolgere in sequenza le seguenti operazioni:
- inserisce la prima marcia;
- ispeziona la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro;
- ruota il capo verso sinistra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore di sinistra;
- accertatosi che non sopraggiungano altri veicoli frontalmente, inserisce l’indicatore di direzione sinistro e inizia la manovra controllando ulteriormente lo specchietto retrovisore sinistro;
- fa avanzare lentamente il veicolo (a passo d’uomo), sterzando le ruote rapidamente verso sinistra;
- si ferma davanti al margine sinistro della carreggiata senza che la parte frontale del suo veicolo scavalchi il marciapiede o, in sua mancanza, a circa un metro dal muro o dalle auto parcheggiate su quel lato. Poco prima di raggiungere il punto di arresto, deve rapidamente sterzare le ruote verso destra (controsterzo);
- inserisce l’indicatore di direzione destro e la retromarcia;
- tenendo la sola mano sinistra sulla parte alta del volante ed il braccio destro sullo schienale, ove possibile, del sedile lato passeggero, guarda la strada all’indietro attraverso il lunotto e i vetri posteriori, per poi girarsi rapidamente e dare un sguardo anteriormente, alla sua destra e alla sua sinistra. La retromarcia va effettuata a velocità moderata e percorrendo un tratto di strada che sia sufficiente ad effettuare l’ultima fase di ripartenza. Prima di raggiungere la parte finale di questa fase della manovra, il candidato deve sterzare, velocemente, verso sinistra;
- inserisce la prima marcia e l’indicatore di direzione sinistro;
- guarda rapidamente la strada a destra e sinistra per verificare che non sopraggiungano veicoli (a cui è eventualmente tenuto a dare la precedenza) e parte in avanti impegnando rapidamente la corsia di destra della carreggiata.
c) Parcheggio del veicolo (allineato, a pettine diritto od obliquo, in marcia avanti o in marcia indietro, in piano o in pendenza), uscita dallo spazio di parcheggio
Il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall’esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali.
Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo invadendo lo spazio degli altri utenti. In ogni caso il veicolo deve essere parallelo al margine destro della carreggiata, non deve creare intralcio per la circolazione e, sia correttamente posizionato negli stalli di sosta, se presenti.
Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato:
- inserisca correttamente l’indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia;
- ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro (o destro, se del caso);
- ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore;
- effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata.
d) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più comunemente chiamata “rotatoria”).
Prima di indicare i comportamenti richiesti nelle rotatorie, in sede d’esame, occorre premettere che:
a) la rotatoria è comunque un’intersezione (figura II 84 e figura II 27 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);
b) le uscite dal carosello posso essere considerate analogamente a delle svolte;
c) in mancanza di specifico segnale di “DARE PRECEDENZA”, solitamente apposto in corrispondenza delle immissioni nella rotatoria, vige il principio dell’art. 145, comma 2, del codice della strada (Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione) e quindi, in tal caso ha la precedenza chi si immette nella rotatoria.
Approssimandosi alla rotatoria, il candidato deve moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri conducenti, predisponendosi a dare la precedenza ad altri veicoli ove necessario.
d.1) nel caso di rotatoria ad una sola corsia e strada d’accesso ad una sola corsia per senso di marcia, il candidato:
- deve immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro;
- nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che egli azioni l’indicatore di direzione sinistro, ma dovrà azionare l’indicatore di direzione destro nel caso intenda imboccare la prima uscita sulla destra;
- se non deve uscire al primo braccio, accede all’anello senza attivare l’indicatore di direzione, ma deve azionare quelli di destra con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto, in pratica, ciò deve avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare.
d.2) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato destro dell’anello (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:
- si avvicina alla rotatoria mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata di accesso;
- nell’anello circola sulla corsia di destra;
- se deve uscire al primo braccio aziona fin da quando è in prossimità dell’anello, l’indicatore di direzione destro;
- se, invece, intende uscire a una delle uscite di destra successive alla prima, aziona l’indicatore di direzione destro successivamente all’ingresso nell’anello, con anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto (in pratica, subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare).
d.3) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve proseguire diritto (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:
- in assenza di traffico, mantiene la corsia di destra (sia nel ramo di ingresso che all’interno dell’anello) e non utilizza gli indicatori di direzione, salvo quelli di destra in prossimità dell’uscita prescelta (cioè subito dopo aver superato il braccio precedente a quello che dovrà imboccare);
- in caso di traffico intenso, invece, può scegliere una qualsiasi corsia libera per immettersi nella rotatoria, continuando a mantenere la stessa posizione all’interno dell’anello (comportamento assimilabile alla marcia per file parallele);
- prima di uscire dalla rotatoria deve, con conveniente anticipo, spostarsi sulla corsia di destra, azionando preventivamente l’indicatore di direzione destro e verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli sull’anello.
- in caso di traffico intenso all’interno dell’anello, con altri conducenti che effettuano le medesime scelte di percorso, deve mantenere la stessa corsia sia in ingresso che nella percorrenza della rotatoria, azionando l’indicatore di direzione destro con idoneo anticipo rispetto all’uscita (in pratica, subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare).
d.4) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato sinistro dell’anello (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:
- si avvicina alla rotatoria come se si trattasse di una svolta a sinistra, cioè portandosi nella corsia di sinistra della strada di accesso;
- immettendosi nella rotatoria attiva l’indicatore di direzione sinistro;
- nell’anello circolare nella corsia di sinistra, mantenendo in funzione l’indicatore di direzione sinistro;
- prima di imboccare il braccio d’uscita deve, con conveniente anticipo, attivare l’indicatore di direzione destro e spostarsi sulla corsia di destra, verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli;
- qualora sul ramo di accesso e nell’anello vi sia intenso traffico e non sia possibile occupare la corsia di sinistra, il candidato (anche se deve svoltare in un ramo di sinistra) resta sulla corsia di destra.
RICORSO
Avverso l’eventuale esito negativo sia della prova teorica che pratica è possibile proporre, alternativamente,
uno dei seguenti ricorsi:
a) ricorso gerarchico:
alla
Direzione
Generale territoriale
nel
cui ambito opera
l’Ufficio
Motorizzazione civile il
cui
esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida. Non
occorre l’ausilio di
un legale ed il ricorso può essere presentato, in
bollo
da euro 16,00 direttamente alla Direzione Generale territoriale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla prova contestata. Il ricorso deve essere proposto e firmato direttamente dal candidato (pena inammissibilità dello stesso) e deve contenere
le motivazioni, in diritto
ed
in fatto, della contestazione;
b) ricorso giurisdizionale: al tribunale amministrativo regionale nel cui ambito di competenza opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore
ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida entro sessanta giorni dalla prova contestata. Occorre l’ausilio di un
legale.
c)
ricorso straordinario al Capo dello Stato: deve essere presentato entro centoventi
giorni dalla prova
contestata. Non è
necessario l’ausilio di un avvocato, potendo il ricorso essere presentato direttamente dal candidato.
La proposizione del ricorso è subordinata al pagamento del
contributo unificato di euro
650,00.
Codice 78 e patenti superiori La circolare 19304 del 6 settembre 2016 traccia i termini per il conseguimento di una patente superiore (C, D, CE, DE) ottenuta sostenendo l'esame di guida con un veicoli munito di cambio automatico. Per la precisione, a partire dal 3 ottobre:
Non sarà indicato il codice 78 in corrispondenza di una delle seguenti categorie C, CE, D, DE che siano state conseguite sostenendo le prova di capacità e comportamento su veicolo “privo del pedale della
frizione” qualora il candidato:
a) sia già titolare di patente di altra categoria (ad esclusione delle categorie AM, A1, A2, A, B1) conseguita sostenendo la prova pratica con veicolo dotato di cambio manuale;
b) durante la prova pratica abbia applicato i principi della guida cosiddetta “preventiva” ed “ecologica”, e quindi abbia dimostrato la propria abilità ad improntare uno stile di guida finalizzato a
- contenere le emissioni inquinanti attraverso un accorto uso del comando dell'acceleratore nelle
- anticipare i flussi di traffico per mezzo della giusta osservazione della circolazione stradale;
- gestire correttamente l'inerzia del veicolo nelle fasi di rallentamento;
- evitare brusche accelerazioni e brusche frenate.
Esito dell'esame
Al termine di ciascun esame di guida possono verificarsi tre casi (v. circolare DTTSIS 25.9.2000 prot. n. 175/DTT):
• candidato assente: l'esaminatore, annotata la circostanza sul verbale, riporta in ufficio il fascicolo insieme alla patente di guida. La patente sarà distrutta mentre il fascicolo verrà restituito tramite lo sportello: se il candidato assente è iscritto ad un'autoscuola, il fascicolo potrà anche essere restituito direttamente all'istruttore della stessa autoscuola, se presente all'esame;
• candidato respinto: l'esaminatore, trascritto l'esito nel verbale, consegnerà il fascicolo al candidato solo se ricorrono le condizioni per sostenere un'altra
prova di guida, mentre dovrà comunque riportare in ufficio la patente, che andrà distrutta;
• candidato idoneo:
l'esaminatore, trascritto l'esito nel verbale, rilascerà immediatamente la patente al candidato, il quale dovrà firmare il verbale d'esame
in corrispondenza del proprio nominativo.
Al
termine della prova, l'esaminatore completa il verbale e provvede a consegnarlo (al
più presto) all'UPE completo delle
pratiche degli assenti (se già non restituiti all'autoscuola), degli idonei e respinti per i quali non c’è la possibilità di ripetere l'esame: al verbale vanno altresì allegate le patenti dei candidati risultati assenti o respinti, che dovranno essere distrutte.
FASE 1 GUIDA
Discordanza:
-
V. circolare 7.1.2014 n. 197. La circolare stabilisce che il candidato sappia controllare o correttamente utilizzare almeno tre dispositivi, scelti a
caso tra quelli dell'elenco di cui al punto 3 della scheda valutativa allegata alla circolare anche se il DM 8.1.2013 rinvia ai punti 8.1.3 e 8.1.4 dell'allegato II, punto B del
DLG
n. 59/2011 che prevedono un controllo a caso solamente per i dispositivi di cui al punto 8.1.3.
In particolare è stato chiarito che:
1) Le domande relative alle voci di cui ai punti 1.1) e 1.2) Carta di
circolazione e assicurazione, non sono un promemoria per l’esaminatore ma sono
domande da rivolgere ai candidati, dovendosi accertare che questi ultimi
sappiano verificare dall'esame della documentazione se il veicolo in uso sia in
regola con la revisione periodica e se sia coperto dall'assicurazione
obbligatoria RCA.
2) E’ senza dubbio consentito proporre in primis al candidato domande
relative ai “controlli a campione” (ad es. pneumatici o livelli) per poi
proseguire con quelle relative ai “controlli obbligatori”
QUESTO ordine di servizio aboliva la check list a favore di una traccia.
I promemoria di cui sopra, sono questi
La DGT Nord Ovest ha reintrodotto la check list a partire dal 14 giugno 2021. L'ufficio provinciale di Torino si è accodato con l'Ordine di Servizio n. 20 /2021. QUI quella per le patenti A1, A2, A, B1, B, B96 e speciali. QUESTA per le patenti superiori.
COMPORTAMENTI DEGLI ESAMINATORI DURANTE
LE
PROVE D’ESAME
Regole generali che gli esaminatori devono osservare, durante gli esami, sulla
base delle disposizioni
generali cui devono uniformarsi i funzionari della pubblica amministrazione:
1. obbligo di indossare il cartellino
identificativo
2. rivolgersi al candidato
in maniera cortese ed esaustiva. Rispondere
in maniera esauriente e
professionale ad
eventuali richieste di chiarimento sulle procedure operative degli esami;
3. nello
svolgimento delle prove
d’esame, confrontarsi esclusivamente con
il
candidato, evitando di interloquire
con soggetti terzi, ricusando in modo fermo e cortese
qualsiasi
interferenza tesa
ad orientare il giudizio sull’idoneità dei
candidati;
4. non commentare, durante
le
prove, eventuali
errori commessi
da
candidati; è
invece necessario prendere nota degli stessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato, nel
caso in cui l’esito
dell’esame non sia positivo;
5.
motivare adeguatamente in fatto ed in diritto le motivazioni che hanno determinato un
eventuale esito negativo dell’esame;
6. nel
caso di indebite interazioni
dell’istruttore, che
arrivi
anche
a
contestare
il giudizio espresso, l’esaminatore dovrà
limitarsi a ricordare
che
il compito dell’istruttore, in fase d’esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo
in caso di pericolo;
7. seguire
tutte le fasi dell’esame previste
dalla
normativa
con la relativa
propedeuticità,
nonché con il
rispetto dei tempi
minimi previsti per
ciascun esame;
8. segnalare
ai
propri Dirigenti, e se del caso, alle
autorità di pubblica sicurezza, eventuali fatti
che
si verifichino nel corso
dell’esame e che
possono configurare fattispecie illecite o illegali;
9. indossare
le cinture di sicurezza, durante la circolazione sul veicolo che segue il candidato durante la prova nel traffico.
Io ho superato da pochi giorni il mio esame di guida a Verona , posso consigliare semplicemente di rimanere tranquilli e pensare a guidare...gli esaminatori molto spesso fingono soltanto di essere severi.
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