Abilita alla guida di:
- autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente
Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:
- rimorchio con massa massima autorizzata minore o uguale a 750 kg, oppure
- rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso sia minore o uguale a 3500 kg;
Patente B con codice 96
- rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg a condizione che la massa massima autorizzata del complesso sia superiore a 3500 kg, ma non a 4250 Kg. In tal caso occorre superare una prova pratica di guida, su veicolo specifico, all’esito della quale è apposto sulla patente il codice 96.
NB: la possibilità di traino con la patente B è pari a quella delle patenti C1, C , D1 e D (vedi tabella seguente).
Una vecchia disposizione (contenuta nella circolare 4494 del 25 maggio 1994) consentiva di trainare in alcuni casi un TATS la cui massa complessiva massima era superiore alla massa a vuoto del veicolo trainante.
In sostanza un conducente in possesso della sola patente B poteva trainare un TATS parzialmente carico senza incorrere in sanzioni se rientrava nelle suddette condizioni.
Con la circolare 24640 del 26 ottobre 2015 le cose cambiano:
È stato chiesto alla scrivente Direzione di chiarire se, alla luce dell’entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE può ritenersi ancora valido il contenuto della circolare prot. 4494 del 25 maggio 1994 in materia di traino di rimorchi TATS (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) con la patente di categoria B. Al riguardo, si comunica che, in considerazione delle disposizioni introdotte dalla predetta direttiva, i limiti di traino del rimorchio vanno considerati con riferimento esclusivo alla massa massima autorizzata; di conseguenza, la circolare prot. 4494 del 25 maggio 1994 è abrogata.
- macchine agricole o loro complessi che superino i limiti indicati per la patente A1
- macchine operatrici (escluse quelle eccezionali) - per un confronto, vedi anche i veicoli conducibili con la patente C
- tricicli di potenza superiore a 15 kw, fermo restando l’obbligo di avere anni ventuno (SOLO IN ITALIA)
- veicoli della categoria A1 (SOLO IN ITALIA)
- veicoli della categoria AM
Si può conseguire dall’età di:
18 anni. Dal 19/01/2013 e’ possibile accedere alla guida accompagnata se in possesso di patente A1 o B1, con almeno 17 anni di età.
NB: le limitazioni non hanno effetto qualora il neopatentato sia accompagnato da soggetto con i requisiti prescritti per l'accompagnamento dei candidati in possesso di foglio rosa. In altre parole le limitazioni scattano solo quanto il neopatentato è da solo alla guida o non è opportunamente sorvegliato.
Validità:
è valida per 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.
Età massima:
non è prevista una età massima per il conseguimento o il rinnovo.
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
- Per i cittadini extracomunitari è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida (perché in caso di esito positivo viene immediatamente rilasciata la patente di guida).
RESIDENZA:
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stat o aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per un breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia di teoria che di pratica, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.
L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).
DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
PROVA TEORICA
Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove
L’esame di teoria, si svolge presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a quaranta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di 20 minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari a tre.
I contenuti della prova teorica per il conseguimento della patente della categoria B, includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie A1, A2, A, B1, BE.
Nei predetti programmi, dunque, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell’azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Da tutto quanto su rappresentato, deriva, che il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, conseguita nella fase a regime, non dovrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra di dette categorie.
La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria B verte sui seguenti argomenti:
a) segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
b) importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
c) osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
d) principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
e) fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
f) caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
g) guida sicura nelle gallerie stradali;
h) fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
i) rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;
l) formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
m) regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
n) fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
o) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
p) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
q) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
r) regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);
s) impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
t) percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
u) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
v) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena
z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;
aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;
cc) sistema sanzionatorio;
dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.
Ciascun candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa.
Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da trenta quiz, è di 20 minuti. Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia.
Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.
Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite.
L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.
Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda.
Allo scadere del tempo di trenta minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate.
La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a tre; il quarto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore - dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame.
DIVIETI E SANZIONI
Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
- consultare testi, fogli o manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore;
- spegnere il pc e/o disinserire la smartcard (se non autorizzati);
- utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova;
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, palmari od altre apparecchiature informatiche:
- disconnettere i cavi delle postazioni.
I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.
PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI”
Nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.
ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA
Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del personal computer deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.
Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.
SUPPORTO AUDIO
In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di licenza di terza media;
b) privi di cittadinanza italiana nonché privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
c) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida).
I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.
Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E' affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.
ESAMI ORALI
La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.
QUIZ IN LINGUA
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio.
PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI
Superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.
L'autorizzazione è valida per 12 mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per due volte soltanto, la prova pratica di guida.
Le sedute di esame pratico per il conseguimento della categoria B devono essere organizzate in modo di assicurare quaranta minuti per ogni candidato.
VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B, anche speciale, si svolge su un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza.
I veicoli di categoria B non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria conseguita sarà annotato
il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale.
È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.
Qualora la patente di categoria B sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale.
I candidati, allievi di un’autoscuola devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola stessa. I centri di istruzione automobilistica possono preparare e presentare agli esami solo allievi che devono conseguire la categoria B speciale.
I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente.
I candidati al conseguimento della patente B speciale possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli adattati di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi.
OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
- autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame);
- documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
- attestato delle guide certificate di cui all’art. 122, comma 5 bis del codice della strada. Non occorre presentare anche tutte le attestazioni delle singole esercitazioni (detto documento non è necessario per i candidati al conseguimento della patente di categoria B speciale;
- che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica.
Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
- nel caso di B speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale.
Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l’esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria;
• nel caso di B speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.
Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida.
Deve, inoltre, essere verificata l’abilitazione tecnica dell’istruttore e, nel caso l’esame si svolga su un veicolo di un’autoscuola, il provvedimento che autorizza l’istruttore ad operare presso l’autoscuola stessa.
I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.
La richiesta di "cambio codice", redatta in carta semplice, deve essere corredata dall'attestazione di versamento del pagamento dell'importo di cui al punto 2 della tariffa della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 su conto corrente n. 9001.
PROVE
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede.
La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura. In particolare, l’esaminatore dovrà verificare che il candidato:
a) regoli il sedile nella corretta posizione di guida;
b) regoli specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta;
c) controlli la chiusura delle porte;
d) sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, e sappia controllare i livelli dell’olio.
Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria.
REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA
verificare che il candidato sappia:
- posizionarsi alla giusta distanza dai pedali;
- posizionarsi alla giusta distanza dal volante;
- regolare l’altezza del sedile;
- regolare la corretta inclinazione del sedile.
REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA POGGIATESTA
SPECCHI verificare che il candidato sappia:
- regolare correttamente lo specchio retrovisore interno;
- regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro;
- regolare correttamente lo specchio retrovisore destro (se presente).
CINTURE DI SICUREZZA verificare che il candidato sappia:
- indossare correttamente la cintura di sicurezza;
- regolare correttamente l’altezza della cintura di sicurezza (se possibile).
POGGIATESTA verificare che il candidato sappia:
- regolare il poggiatesta
CHIUSURA DELLE PORTE verificare che il candidato sappia:
- azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente);
- verificare la corretta chiusura delle porte;
- verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente);
- individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente);
- aprire il cofano motore.
CONTROLLO DEI DISPOSITIVI
PNEUMATICI verificare che il candidato:
- sappia controllare “a vista” lo spessore del battistrada;
- sappia controllare “a vista” la pressione di gonfiaggio degli pneumatici;
- sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;
- sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata;
- sappia verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti;
- sappia verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con “ruotino”, ovvero con il kit “gonfia e ripara”.
STERZO verificare che il candidato:
- sappia individuare la disposizione dei comandi posti sul volante;
- sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali.
FRENI verificare che il candidato:
- sappia verificare eventuale “corsa a vuoto” del pedale del freno;
- sappia individuare ed azionare il freno di stazionamento;
- sappia individuare le spie dell’impianto frenante.
LIVELLI verificare che il candidato:
- sappia controllare il livello dell’olio dell’impianto frenante;
- sappia controllare il livello dell’olio motore;
- sappia controllare il livello del liquido di raffreddamento;
- sappia indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri;
- sappia indicare dove si rabbocca l’olio del motore.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato:
- sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri;
- sappia attivare i proiettori anabbaglianti;
- sappia attivare i proiettori abbaglianti;
- sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti;
- sappia attivare gli indicatori di direzione;
- sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente;
- sappia utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo;
- sappia attivare i proiettori fendinebbia (se presenti);
- sappia attivare la luce posteriore per nebbia (se presente).
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato:
- sappia attivare l’avvisatore acustico.
II FASE: MANOVRE
Il candidato deve effettuare almeno due manovre tra quelle indicate di seguito, di cui almeno una a marcia indietro:
a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità, nonché l'esaminatore.
Durante gli esami si applica la disposizione prevista all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, ai sensi del quale i titolari di autorizzazione ad esercitarsi alla guida possono percorrere le autostrade esclusivamente sulle due più vicine al bordo destro della carreggiata ed è fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase.
La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.
VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI
Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Le maggiori criticità concernono, in particolare:
a) le manovre di retromarcia;
b) l’inversione di marcia;
c) le manovre di parcheggio;
d) il transito nelle rotatorie a più corsie.
Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida – di seguito riportate – cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale. Tali linee guida sono riportate alla voce ESAME GUIDA
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica.
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.
Nel corso della prova nel traffico, l’esaminatore, salvo specifica esenzione per motivi sanitari, deve indossare la cintura di sicurezza.
Particolarità:
Permette di conseguire
Il possesso di questa categoria è propedeutico per in conseguimento della patente B con codice 96, dell'estensione E e delle patenti superiori.
Contiene la patente AM e B1 (valide in UE) e la A1 valida solo per l’Italia.
E' automaticamente in possesso di patente categoria A chi ha conseguito la patente categoria B prima del 01/01/86.
Con la patente B conseguita tra il 01/01/86 e il 25/04/88 la categoria A è valida solo in Italia. Per circolare all'estero va sostenuto un esame di guida (solo parte in pista).
precedenti circolari
Circolare 2190 modalità d’esame
Circolare 2461 ulteriori disposizioni sulle modalità d’esame
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