INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

A1



Abilita alla guida di: 

- motocicli, con o senza carrozzetta, di cilindrata massima di 125 cc, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kw/kg

- tricicli di potenza non superiore a 15 kw

- macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e cioè:

- larghezza 1,60 m

- lunghezza 4 m

- altezza 2,50 m

- massa complessiva a pieno carico 2,5 t

- velocità  40 km/h

Inoltre consente di condurre i veicoli per cui è valida la categoria AM


Si può conseguire dall’età di: 

16 anni


Validità:
segue le scadenze previste per la patente A, ossia: è valida per 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.

Età massima:
non è prevista una età massima per il conseguimento o il rinnovo.

LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA VALIDITA' DELLA PATENTE SONO NELLA PAGINA "RINNOVO"



PROCEDURA AMMINISTRATIVA



PRESENTAZIONE ISTANZA:
Qualora la domanda sia inoltrata da candidati minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un tutore .



RESIDENZA

Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito – ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.


DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente allUnione europea,   allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:

a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che   soggiorna in Italia, anche   pe brev periodo   e anche   s la   finalità   de soggiorno   è   turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno  fino alla consegna del permesso  di soggiorno,  è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma
1,  del  codice  della  strada,  è  l’acquisiziondella  residenza  normale  o  della  residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dallart. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale.

L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  ex  art.  47  del  medesimo  D.P.R.  445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti allUnione europea e allo Spazio economico europeo possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altre per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi   personali a   condizion ch v ritorn regolarmente”,   può   esser oggett di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.

Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto  stabilito  dallart.  6,  comma  2,  dedecreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286.  In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.




DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità  e decomportamenti,  il  candidato  deve esibire un  documento  di identificazione in corso di validità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è la carta didentità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finali prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.

Lart. 35  del  DPR 445/2000 stabilisce che "la  carta di identità costituisce il principale documento di identificazione personale.   Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente  di  guida,  la  patente  nautica,  il  libretto  di  pensione,  il  patentino  di  abilitazione  alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purc munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio:  la Tessera di Riconoscimento  Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivi di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).

Il candidato cittadino dellUnione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese dorigine.


Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente allUnione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.

Per quel che concerne lidentificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio
2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticidel predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli  Uffici  in  indirizzpossoneffettuare verifica tramite  controlldel  QR  code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno.

Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessi di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali  documenti  hanno  rilasciato,  per  acquisire  i  necessari  chiarimenti  ed,  eventualmente,  far rettificare le generalicontenute nel permesso di soggiorno.

Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità  riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dellesaminatore in sede desame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova.

Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti di identificazione personale summenzionati,  sa iscritto,  nell'apposito  campo  dedicato  al  luogo  di  nascita,  lo  Stato  di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.



ACCESSO PROGRESSIVO

Il candidato titolare di patente di categoria A1 o A2, anche speciale, che intende conseguire una patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, deve sostenere solo la prova pratica prevista per la categoria di patente che intende conseguire.


PROVA TEORICA

Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dellUfficio stesso, di prenotare la data per sostenere lesame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove

Lesame di teoria, si svolge presso la sede dellUfficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a 30 quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di venti minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari a tre.

I contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie A1, A2, A, includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie B1, B, BE.

Nei predetti programmi, dunque, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe   infatt risultato   in   contrasto   con   un   principio   di   economicità   de procedimenti amministrativi e dellazione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.

Da tutto quanto su rappresentato, deriva, che il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, conseguita nella fase a regime, non dovrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra di dette categorie.

La  prova  di  verifica  dellcognizioni  per  il  conseguimento  dellpatente  di  guida  della categoria A1, A2 e A verte sui seguenti argomenti:

a) segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
b)         importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
c osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonc cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
d)  principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
e fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
f)   caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
g)    guida sicura nelle gallerie stradali;
h)         fattori  di  rischio  specificamente  legati  all'inesperienza  degli  altri  utenti  della  strada  e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobiliridotta;
i)   rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;
l)    formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

m)  regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
n)  fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
o)  precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
p)   elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i  difetti più  ricorrenti, con  particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
q)   sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
r)         regole  di  utilizzo  dei  veicoli  legate  all'ambiente  (corretto  impiego  dei  dispositivi  di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);
s)    impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
t)   percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
u)  fattori  di  rischio  legati  ai  vari  tipi  di  strada  precedentemente  indicati,  con  particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
v)  elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena
z)  norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone;
carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;
aa) responsabili civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;
cc) sistema sanzionatorio;
dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.

Ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella desame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno.

La nuova procedura prevede, altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro postazione desame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico.

Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa.

Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.

Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame.


La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano.

Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da quaranta quiz, è di 20 minuti.  Il  tempo  residuo  per  lo  svolgimento  della  prova  viene  visualizzato  sullo  schermo  in modalità conto alla rovescia.

Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.

Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite.

Lesaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti
nelle proposizioni delle domande.

Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella   schermata   di   riepilogo.   Premut il   tasto   di   conferma la   prova   viene   considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda.

Allo scadere del tempo non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate.

La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a tre il quarto errore determina l'esito negativo dell'esame.

Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore - dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmente commesso.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle quali le prove non possono essere portate a termine, i candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute desame libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessi di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere presentata nel caso in cui lesito della prova non fosse positivo).



DIVIETI E SANZIONI

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

-  consultare testi, fogli o manoscritti;
-  comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore;
-  spegnere il pc (se non autorizzati);

-   utilizzare    comunque   tener attivati   telefoni   cellulari,   radio   ricetrasmittenti   e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova;
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato o altre apparecchiature informatiche;
-  disconnettere i cavi delle postazioni.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.



PUBBLICI DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI

Nellaula dove si svolge lesame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.



ANOMALIE            NEL            FUNZIONAMENTO            DELL'AULA INFORMATIZZATA

Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del personal computer deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.

Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.



SUPPORTO AUDIO

In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a)  privi di licenza di terza media;
b)  privi di cittadinanza italiana;
c) che non hanno conseguito il titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
d)  affetti da patologia che determina gravi difficol nella comprensione dei testi scritti (in tal
caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida).

I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.

Possono   altresì   utilizzare   i   files   audio    candidati   affett da   disturbo   specifico   di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comm2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato E' affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia).



ESAMI ORALI

La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altre specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.



QUIZ IN LINGUA

Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale.




PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACI E DEI COMPORTAMENTI

Superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.

L'autorizzazione è valida per 12 mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per due volte soltanto, la prova pratica di guida.

Le sedute di esame pratico per il conseguimento delle categorie A1, A2, A devono essere organizzate in modo di assicurare trenta minuti per ogni candidato.



 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME

La prova pratica di guida deve essere sostenuta:


-  per il conseguimento della categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;

Per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cmsotto la cilindrata minima già prescritta.

Le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per il conseguimento di una delle suddette categorie sono tali da assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida: ciò porta ad escludere che, ancorc trattasi di requisiti minimi”, gli stessi possano essere superiori a quelli propri del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire.

Poiché nel corso della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A il candidato deve dimostrare la padronanza nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico, non è consentito utilizzare un motociclo con due ruote gemellate”; con tale veicolo, infatti, non è possibile valutare, con sufficiente certezza, l’equilibrio del candidato sui veicoli a due ruote.

I veicoli di categoria A1, A2 o A non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale –  sulla patente di  guida, in  corrispondenza della categoria conseguita sarà annotato il codice UE armonizzato 78: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria A1, A2 o A con cambio manuale.

È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale)
della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.

I motocicli utili per svolgere gli esami possono, indifferentemente, essere dotati sia di cavalletto centrale che di cavalletto laterale.

Qualora la patente di categorie A1, A2 o A sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica  di  guida  si  svolge  su  motociclo  di  corrispondente  categoria,  dotato  degli  adattamenti prescritti dalla commissione medica locale.

I candidati allievi di unautoscuola o di un centro di istruzione automobilistica sostengono obbligatoriamente la prova pratica rispettivamente su veicolo intestato al titolare dellautoscuola stessa o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica.

I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti
su veicoli di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso.

Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo.

I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti  ma che,  per la prenotazione dell'esame pratico,  si  affidano ad  un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.






Non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dellinizio della seduta desame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non  dovesse  rispondere  alla  chiamata,  lesaminatore  procederà  ad  esaminare  un  altro  dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta desame.


L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare: CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere lesame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria A1, A2 o A con cambio meccanico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria, abbia ottenuto il rilascio del foglio rosa” in cui non è annotato il codice unionale “78”, ma alla prova desame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova desame può ugualmente essere svolta, e, in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile Sulla nuova patente, dunque, in corrispondenza della categoria  A1,  A2  o  A,  sarà  indicato  il  codicunionale  “78”.  Se,  invece,  il  candidato  abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria A1, A2 o A con cambio “automatico” e quindi, successivamente al superamento dellesame di teoria abbia ottenuto il rilascio del foglio rosa” sul quale è annotato il codice unionale “78”, il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo veicoli dotati di “cambio automatico;

• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;

che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
nel caso di A1, A2 o A speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico
rilasciato da CML.





Nel caso in cui il candidato sia g titolare di altra patente di guida, l’esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dellesame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare allesaminatore una copia della denuncia di smarrimento.


CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:


carta di circolazione;
certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo  2010,  n.  34,  prevedendche  nel  caso  di  stipulazione  di  contratti  di  assicurazione obbligatoria sulla responsabilicivile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso… su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede desame può essere esibito anchun certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento    della    Pubblica    sicurezza    del    Ministero    dellinterno    con    nota    prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016);
nel caso di A1, A2 o A speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.

L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario) autorizza il candidato a utilizzare il motociclo per sostenere la prova d'esame.

CON  RIFERIMENTO  AL  VEICOLO  A  DISPOSIZIONE  DELL'ESAMINATORE  PER  LA PARTE Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:

carta di circolazione;
certificato di assicurazione obbligatoria.

Inoltre deve essere verificata la validità della patente di guida del conducente.

Non è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dellesaminatore sia istruttore di
guida, non potendo intervenire sui comandi del veicolo condotto dal candidato in caso di necessi



INTERRUZIONE DELL’ESAME

Nel caso in cui la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti  già iniziata, dovesse interrompersi per scelta del candidato, lo stesso sarà considerato “respinto”.

Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, l’esaminatore, sulla base della propria esperienza, valuterà se sussistono o meno le condizioni di sicurezza per svolgere comunque la seduta desame, ovvero se interromperla. Il candidato che, nonostante l’esaminatore abbia constatat le   condizion atmosferiche   particolarmente   avverse esprima,   comunque l’intenzione dcondurre a  termine  l’esame,  sarà ammesso  a  terminare tuttle prove dvalutazione delle capacità e dei comportamenti. In questultimo caso, lesaminatore annoterà sul verbale, la volondel candidato di completare la prova desame.

Nell’ipotesi in cui l’esaminatore acconsenta a svolgere gli esami, ma a causa delle non favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi, lo stesso verrà considerato assente.



PROVE

La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede.

Gli esami per il conseguimento delle patenti moto si sostengono, in caso di condizioni avverse, secondo QUESTE disposizioni.

QUESTO è il modulo da compilare per sollevare l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di incidente durante gli esami di guida.

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le seguenti operazioni:
a) indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; b) effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza  (se  presente),  catena,  livelli  dell'olio,  luci,  catadiottri,  indicatori  di  direzione  e
dispositivi di segnalazione acustica.

Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria. Di conseguenza, l'esaminatore dovrà verificare:

1.  CAPACITÀ  DI  INDOSSARE  CORRETTAMENTE  CASCO  E  ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
CASCO, verificare che il candidato:
-  sappia indossare correttamente il casco;
-  controlli correttamente l'integrità (cinghiette, visiera, calotta);
-  sappia individuare la presenza targhetta di omologazione.

ABBIGLIAMENTO verificare che il candidato sappia:
-  indossare correttamente i guanti;
-  indossare correttamente una giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
-  indossare scarpe chiuse;
-  indossare pantaloni lunghi che non possano impigliarsi nel motociclo;
-  indossare protezioni delle ginocchia.

2. CONTROLLO DEI DISPOSITIVI
PNEUMATICI verificare che il candidato:
-  sappia controllare lo spessore del battistrada;
-  sappia controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici ;
-  sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;
-  sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata.

FRENI verificare che il candidato:
-  sappia individuare i comandi  dei freni;
-  sappia controllare l'assenza di perdite dell'impianto frenante (se possibile);
-  sappia controllare a vista delle condizioni dei cavi e delle relative guaine;
-  sappia individuare quale comando attiva il freno anteriore e quale il freno posteriore;
-  sappia verificare eventuale "corsa a vuoto" dei comandi dei freni.

STERZO verificare che il candidato:
-  sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali;
-  sappia individuare la disposizione dei comandi sul manubrio.

INTERRUTTORE DI EMERGENZA verificare che il candidato:
-  sappia individuare interruttore di emergenza, ove presente.

CATENA verificare che il candidato:
-  sappia effettuare controllo della tensione della catena (se presente).

LIVELLI DELL'OLIO verificare che il candidato:
-  sappia controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante;
-  sappia controllare il livello dell'olio motore.


DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato:
-  sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri;
-  sappia attivare i proiettori anabbaglianti;
-  sappia attivare i proiettori abbaglianti;
-  sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti;
-  sappia attivare gli indicatori di direzione;
-  sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato:
-  sappia individuare e attivare l'avvisatore acustico.




II FASE: MANOVRE PRELIMINARI

In tale fase il candidato sostiene le manovre :
a)  mettere  il  motociclo  sul  cavalletto  e  toglierlo  dal  cavalletto  senza  l'aiuto  del  motore, camminando a fianco del veicolo;
b) parcheggiare il motociclo sul cavalletto;
c) prove di equilibrio e di passaggio in corridoio stretto 
c.1 Preparazione alla prova
Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2 metri di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza di 4 metri.
Dopo l'ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5 coni in modo da formare una figura circolare di 8 metri di diametro, al centro del quale è disposto un ulteriore cono.

Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio alla distanza di 2,2 metri, disporre un cono e, da questo, predisporre un corridoio di lunghezza di 25 metri e di larghezza di 1,3 metri delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall'altro.

c.2 Svolgimento della prova

Il candidato effettua dapprima uno slalom nel primo corridoio, lasciando sulla destra il primo cono posto alla distanza di 2,2 metri dalla partenza.
Al termine dello slalom il candidato dovrà descrivere, a velocità ridotta, nel modo pregolare possibile, un percorso avvolgente il cono posto centralmente. Successivamente percorre il corridoio stretto.
c.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità:
a) toccare uno o p coni;
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso;
c) mettere un piede a terra;
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità;

e) impiegare un tempo inferiore a 15 secondi per completare il percorso.










d) prove di superamento ostacolo e di frenata


d.1 Preparazione della prova
Predisporre un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7 metri.
Al termine del corridoio delimitare una ulteriore area di 22 metri di lunghezza per 11 metri di larghezza; all'interno di tale area porre un cono che disti 11 metri dalla linea di fondo e 3 metri dalla linea laterale e un cono che disti 4,5 metri dalla linea di fondo e 5,5 dalla linea laterale.
A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due delimitatori bassi (c.d. cinesini”), distanti 1 metro l'uno dall'altro; dopo ulteriori 10 metri disporre orizzontalmente 3 coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza, un delimitatore basso (c.d. cinesino”); in corrispondenza di quest'ultimo, porne un altro delimitatore basso a distanza di 1 metro.
Dopo ulteriori 8 metri disporre due delimitatori bassi (c.d. cinesini”), distanti 1 metro l'uno dall'altro ed infine, dopo 11,5 metri, disporre 4 coni distanziati tra loro longitudinalmente di 50 cm e lateralmente di 1,3 metri.

d.2 Svolgimento della prova
Il candidato effettua dapprima uno slalom lasciando indifferentemente, sulla destra o sulla sinistra, il primo cono.
Al termine dello slalom dovrà passare tra tre coni posti al centro della pista, quindi percorrere il secondo corridoio, passando all'interno dei coni distanziati di 1 metro ed infine arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
d.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità:
a) toccare uno o p coni
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso c) mettere un piede a terra
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità
e)  arrestare  il  motociclo  con  la  ruota  anteriore  chnon  ha  superato  il  primo allineamento o che ha superato il secondo allineamento
f) impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il percorso.




Per quel che concerne la predisposizione delle aree di prova, occorre sottolineare la necessità che i percorsi sui quali si svolgono le prove della seconda fase per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere asfaltati e in condizioni tali da non creare pericolo per l’incolumità dei candidati. Non potranno, dunque, essere sostenute prove d’esame su percorsi sui quali siano presenti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti dall’asfalto o, nell’area di scartamento ostacolo e di frenata in spazio delimitato, tombini ecc. Intorno all'area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti. 

Il percorso dei singoli circuiti di prova, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Detti coni devono essere in gomma o plastica di colore rosso con almeno un anello di colore bianco retroriflettente, possono essere anche di tipo non omologato. 

I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni. 

I percorsi sui quali si svolgono le prove della fase II devono essere previamente verificati dagli Uffici Motorizzazione civile, per controllare che siano soddisfatti i requisiti prescritti dal D.M. 26 settembre 2018, che non presentino ammaloramenti. 

Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno di quindici secondi per il primo, non più di venticinque secondi per il secondo), l’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai decimi di secondo. 

Nel caso di esami svolti in “conto Stato”, gli Uffici Motorizzazione civile, forniranno agli esaminatori i cronometri necessari per misurare i tempi di svolgimento delle prove della fase II. I cronometri dovranno essere forniti, dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica che richiedono sedute d’esame in “conto privato”. 

Al fine di evitare contestazioni sulla rilevazione dei tempi di percorrenza dei percorsi della fase II i cronometri sono esclusivamente di tipo automatico, con rilevatori alla partenza ed all’arrivo. I tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità delle prove. A tutela dell’incolumità del candidato, il cronometro deve essere posizionato in maniera tale che i tempi non siano visibili dal candidato stesso durante lo svolgimento delle prove d’esame. In caso di malfunzionamento del cronometro prima dell’inizio della seduta d’esame, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, non dando inizio alla seduta stessa. Nel caso in cui il malfunzionamento si verifichi a seduta già iniziata, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, portando comunque a termine la seduta utilizzando un cronometro ad attivazione manuale. 

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO 

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni: 

a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; 

b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 

c) guida in curva; 

d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 

e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 

f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili)1: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 

g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 

h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 

i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. 

1 Si ricorda che, a normativa vigente, i motocicli della categoria A1 non possono circolare sulle autostrade. 

In tale III fase, l’esaminatore utilizza un sistema di comunicazione audio con il candidato, tramite apparecchio ricetrasmittente o, eventualmente, anche tramite telefono cellulare, verificando il candidato, tramite cuffie auricolari o sistema vivavoce sia in grado di ricevere correttamente le istruzioni fornite dall’esaminatore. 

Durante gli esami per il conseguimento della categoria A2 o A si applica la disposizione prevista all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, ai sensi del quale i titolari di autorizzazione ad esercitarsi alla guida possono percorrere le autostrade esclusivamente sulle due corsie più vicine al bordo destro della carreggiata ed è fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. 

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II e III fase, solo se ha superato rispettivamente quelle della I e II fase. 

Le prove delle fasi I e II si svolgono in aree chiuse, specificamente attrezzate. Nel corso delle prove delle fasi II e III il candidato deve indossare: 

a) casco integrale; 

b) guanti; 

c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle; 

d) scarpe chiuse; 

e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia; 

f) paraschiena che deve essere almeno di tipo CB - central back protector (paraschiena centrale) e può essere anche integrato nella giacca. 


ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO DURANTE LE PROVE D'ESAME PRATICO


LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA 

La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti. La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica. 

La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria A1, A2 o A dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente. 

La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. 

La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento delle categorie A1, A2 o A dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente. 

La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico.





Particolarità: 



Permette di conseguire












Il possesso di questa categoria non è propedeutico per altre categorie.

Contiene la patente AM

Fino al 18 agosto 2015 non consentiva di trasportare passeggeri se il conducente era minorenne. Da quella data il trasporto è consentito.

Prevede limitazioni per i neopatentati

Dal 01/10/1999 il passaggio da categoria A1 ad A2 avviene a seguito di esame.

I possessori di patente B conseguita dopo il 25/04/1988 sono titolari di patente A1 valida solo per la guida in Italia.

Fonti normative


Circolare 28822 del 19 settembre 2019 (la parte in grassetto evidenzia le novità introdotte da questa circolare)

precedenti circolari
Circolare 2459  modalità d’esame
Circolare 2612  precisazioni sulla modalità d’esame
Circolare 1053  definizione percorso (larghezza linee e sovrapposizione)
Decreto 20 maggio 2013  definizione del percorso e dell’abbigliamento
Decreto 28 giugno 2013  modifiche al decreto precedente
Circolare 29818  ammette la tolleranza di 5 centimetri cubici nella cilindrata della moto utilizzata all'esame


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