Abilita alla guida di:
- motocicli, con o senza carrozzetta, di cilindrata massima di 125 cc, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kw/kg
- tricicli di potenza non superiore a 15 kw
- macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e cioè:
- larghezza 1,60 m
- lunghezza 4 m
- altezza 2,50 m
- massa complessiva a pieno carico 2,5 t
- velocità 40 km/h
Si può conseguire dall’età di:
16 anni
Validità:
segue le scadenze previste per la patente A, ossia: è valida per 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.
Età massima:
non è prevista una età massima per il conseguimento o il rinnovo.
LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA VALIDITA' DELLA PATENTE SONO NELLA PAGINA "RINNOVO"
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
PRESENTAZIONE ISTANZA:
Qualora la domanda sia inoltrata da candidati minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un tutore .
RESIDENZA
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della
presentazione dell’istanza
da parte
di un
cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere
esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che
soggiorna in Italia,
anche per breve periodo ed anche se la
finalità del soggiorno è
turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il
diritto a soggiornare), rilasciato da uno
Stato membro dell'Unione
europea
e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio
dello Stato.
Se il titolo è regolare, agli stessi verrà
rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino
alla consegna del permesso
di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è
tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si ricorda che
il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei
comportamenti.
Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi
dell’art.
18bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 reca la dicitura “casi
speciali” ed ha
durata di un anno”, occorre preliminarmente
considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente
di
guida, ai sensi dell’art. 116, comma
1,
del
codice
della strada,
è
l’acquisizione della residenza
normale
o
della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera
e), e dell’art.
12 della
direttiva 2006/126/CE,
disposizioni non derogabili con norma
statale.
L’acquisizione della
residenza
anagrafica è autocertificabile,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso
della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva di
atto
di notorietà ex
art. 47 del medesimo
D.P.R.
445/2000.
Tuttavia, si evidenzia che
ai sensi dell’art.
3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare
le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 limitatamente agli stati e
alle
qualità
e ai fatti certificabili o attestabili da
parte
dei soggetti pubblici italiani”.
Sostanzialmente, dunque, il dato
relativo all’acquisizione della residenza normale
in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale,
in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno
centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e
professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per
interessi personali, che rivelino stretti legami
tra
la persona e il luogo
in cui essa abita. Si
intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri
interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”,
può essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.
Una volta
che i titolari di permesso
di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti
asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza
di
conseguimento della patente
di guida, essi devono esibire il relativo
documento che attesta il regolare soggiorno, secondo
quanto
stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio
1998, n. 286. In
proposito si
ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai
fini
del
rilascio della patente di guida.
DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la
valutazione delle capacità
e dei comportamenti, il candidato
deve esibire un documento di identificazione in corso di
validità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non
deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima
norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento
munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una
pubblica amministrazione competente dello
Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del
suo titolare”.
L’art. 35
del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale
documento di identificazione personale.
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino
di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento
Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera
di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge
del dipendente civile o militare in attività di
servizio ed in quiescenza o
ai figli).
Il candidato cittadino dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo, che abbia
maturato la residenza normale in Italia, può
essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal
Paese d’origine.
Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente
in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto
rilasciato dal
Paese d’origine.
Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta
Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento
per
gli affari interni e
territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio
2019. Per ogni eventuale
dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli
Uffici in indirizzo
possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del
Ministro dell’interno.
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e
permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di
garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino
straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno
a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti
uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che
tali documenti hanno
rilasciato,
per acquisire
i
necessari
chiarimenti ed,
eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Si richiama la necessità che
gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica,
le predette difformità
riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede
d’esame, il candidato non è
ammesso a sostenere la prova.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti
summenzionati,
esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti di
identificazione personale summenzionati,
sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al
luogo di nascita, lo
Stato di provenienza desunto dagli
stessi documenti.
Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua
italiana
sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla
documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua
italiana, sul permesso di soggiorno.
ACCESSO
PROGRESSIVO
Il candidato titolare di patente di categoria A1 o A2, anche speciale, che intende conseguire una
patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, deve sostenere
solo la prova pratica prevista per la categoria di patente
che
intende conseguire.
PROVA TEORICA
Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato
può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare la data per sostenere
l’esame di teoria. La prova
di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda
per il conseguimento
della patente.
Entro il termine di cui al
periodo
precedente
non sono consentite più di
due prove
L’esame di teoria, si svolge presso la
sede
dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata
l’istanza di conseguimento della
patente
e si sostiene con sistema informatizzato. Il
candidato deve rispondere a 30 quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di venti minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari
a tre.
I
contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie A1, A2, A,
includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per
le categorie B1, B,
BE.
Nei predetti programmi, dunque, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un
rimorchio di massa massima
autorizzata superiore a 750
Kg, propri della patente di
categoria BE:
sarebbe infatti risultato
in
contrasto
con un
principio di
economicità
dei procedimenti
amministrativi e
dell’azione amministrativa, prevedere
una specifica prova
teorica, relativa a
tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Da tutto quanto su rappresentato, deriva, che il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, conseguita nella fase a regime, non dovrà ripetere
l’esame di teoria per
conseguire qualunque altra di dette categorie.
La
prova di verifica delle cognizioni
per
il conseguimento
della patente
di guida della
categoria A1, A2
e A verte sui seguenti argomenti:
a) segnaletica stradale verticale
ed orizzontale,
segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
b) importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli
altri
utenti della strada;
c) osservazione, valutazione e decisione, in particolare
tempi di reazione, nonché cambiamenti
nel
comportamento al volante
indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e
affaticamento;
d) principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli,
allo spazio di frenata ed alla
tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche
sia della strada;
e) fattori di rischio legati alle diverse condizioni
della strada; in particolare il loro cambiamento
in base alle condizioni atmosferiche e al
passaggio dal giorno alla notte;
f) caratteristiche dei diversi tipi
di strada e relative norme
di comportamento;
g) guida sicura nelle gallerie stradali;
h) fattori
di
rischio specificamente legati
all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
i) rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del
conducente;
l)
formalità amministrative e documenti necessari per
la circolazione
dei
veicoli;
m)
regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione
dei
segnali di pericolo e
segnalazione dell'incidente) ed
eventuali misure di assistenza agli infortunati;
n) fattori di sicurezza legati al
veicolo,
al carico e alle persone trasportate;
o) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
p) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i
difetti più ricorrenti, con
particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni,
pneumatici, luci e indicatori di direzione,
catadiottri, specchietti
retrovisori, parabrezza e tergicristalli,
sistema di scarico, cinture di
sicurezza e dispositivi di segnalazione
acustica;
q) sistemi di sicurezza dei veicoli,
in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta
e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
r) regole
di
utilizzo
dei veicoli
legate
all'ambiente
(corretto
impiego dei dispositivi di segnalazione
acustica, consumo ridotto di carburante,
limitazione delle emissioni inquinanti,
ecc.);
s)
impiego del casco e di ulteriore
abbigliamento
protettivo di altro tipo, ove prescritto;
t)
percezione
del motociclista da
parte degli altri utenti della strada;
u) fattori
di
rischio legati
ai vari tipi
di
strada
precedentemente indicati,
con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica
orizzontale (ad esempio
strisce e frecce) e binari;
v)
elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare
attenzione
all'interruttore di emergenza, ai
livelli dell'olio e alla catena
z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone;
carico dei veicoli; pannelli sui
veicoli; traino dei veicoli
e dei veicoli in avaria;
aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
bb)
elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;
cc) sistema sanzionatorio;
dd)
limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del
comportamento del rimorchio
durante la circolazione;
limiti di velocità del complesso.
Ciascun
candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase
non
è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo
di esibire anche il documento di
soggiorno.
La nuova procedura prevede,
altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro
postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria
postazione può
controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico.
Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o
circolari.
Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree
si
attiverà il
comando indicato sull'area
stessa.
Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente
la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di
volta in volta i diversi
comandi.
Terminata
la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame.
La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con
le dita della propria mano.
Il
tempo concesso
per la compilazione
del questionario, composto da quaranta quiz,
è di 20 minuti.
Il tempo residuo per
lo
svolgimento della prova viene
visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia.
Il candidato
dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri
quella proposizione
vera o falsa.
Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una
domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di
tutte le
domande con le relative
risposte attribuite.
L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato
di termini
o locuzioni contenuti
nelle proposizioni delle domande.
Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date
nella schermata di
riepilogo. Premuto il tasto di
conferma, la
prova viene
considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate
ulteriori modifiche alla scheda.
Allo scadere del tempo non sarà
quindi più possibile dare risposte ed il questionario
verrà automaticamente
terminato. Le risposte non date
verranno
considerate errate.
La
prova
si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a tre il quarto errore determina l'esito negativo
dell'esame.
Una
volta che l'ultimo candidato
ha completato la prova
o quando è trascorso il tempo ultimo utile
per la compilazione
del
quiz, l'esaminatore - dopo
aver dichiarato conclusa
la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per
tutti i candidati
viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori
eventualmente commesso.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del
sistema informatico a causa delle
quali le prove non possono essere
portate a termine, i
candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute
d’esame libere che l’Ufficio
potrà organizzare. I candidati la cui pratica,
nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare nuova istanza di conseguimento della patente
di guida
(che dovrà, ovviamente,
essere presentata nel caso
in cui l’esito della
prova
non
fosse positivo).
DIVIETI E SANZIONI
Durante
lo svolgimento della prova non è consentito:
- consultare testi,
fogli o manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati
dall'esaminatore;
- spegnere il pc (se non
autorizzati);
- utilizzare o
comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato,
spenti, sul banco
assegnatogli per la prova;
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato o altre apparecchiature
informatiche;
- disconnettere i
cavi
delle postazioni.
I candidati
colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.
PUBBLICITÀ DELL'ESAME
E PRESENZA DI “SPETTATORI”
Nell’aula dove
si svolge l’esame di teoria
non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore
dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine
di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula
tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.
ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA
Ogni eventuale
anomalia nel funzionamento del personal computer
deve essere segnalata dal candidato
all'esaminatore alzando
la mano.
Nel caso invece
in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare
la seduta d'esame informatizzata, trascorso un
congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione
di recupero.
SUPPORTO AUDIO
In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo
dei
files audio che consentono
l'ascolto in cuffia
delle
domande d'esame, possono richiedere
il supporto audio solo i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di
licenza di
terza media;
b) privi di cittadinanza italiana;
c) che non hanno conseguito il
titolo di studio
equipollente alla
licenza
di
terza media;
d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal
caso i candidati
devono produrre certificazione medica
da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione
medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici
indispensabili per il conseguimento della patente di guida).
I
candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati
di cui alle
lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere
la lingua italiana nella forma scritta.
Possono altresì utilizzare i files audio i
candidati
affetti da disturbo
specifico di
apprendimento della
lettura e/o della scrittura
(dislessia o disortografia). Detti candidati devono
allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice
della
strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione
medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E' affetto
da disturbo specifico
di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o
scrittura (o disortografia)”.
ESAMI ORALI
La
possibilità di sostenere
l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati
affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere
l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale
dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a
loro spese, da un interprete appartenente
alle
competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale
sordomuti.
QUIZ IN LINGUA
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in
uno dei regimi linguistici
tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro
che
ne abbiano fatto richiesta all'atto della
prenotazione indicando la lingua
prescelta e la
eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati,
a richiesta dei candidati, su tutto il territorio
nazionale.
PROVA DI VERIFICA DELLE
CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI
Superato l’esame di teoria, il candidato
può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla
guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie
per
le quali è stata richiesta
la patente o
l'estensione
di validità della medesima.
L'autorizzazione è valida
per 12 mesi. La
prova
pratica di guida
non può essere sostenuta
prima che sia
trascorso
un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi
alla guida.
Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per due volte soltanto, la
prova pratica di guida.
Le
sedute
di esame pratico
per il conseguimento delle categorie
A1, A2, A devono essere
organizzate in modo di assicurare trenta minuti per ogni candidato.
VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME
La prova pratica di guida deve essere sostenuta:
- per il conseguimento della categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una
potenza nominale massima di 11 kW e con un
rapporto potenza/peso non superiore a 0,1
kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è
a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del
veicolo è di almeno
0,08 kW/kg;
Per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata
minima già
prescritta.
Le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare
nelle prove per il conseguimento di una delle suddette categorie sono tali da assicurare
che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi
della categoria per la
quale
viene rilasciata la
patente di guida: ciò porta ad escludere
che, ancorché trattasi di “requisiti minimi”, gli
stessi possano essere superiori a quelli propri del veicolo
che
potrà essere condotto
con la patente che si intende conseguire.
Poiché
nel
corso della prova
di valutazione delle capacità e
dei
comportamenti per
il conseguimento della patente di guida delle categorie
A1, A2 e A il candidato deve dimostrare la padronanza nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico, non è consentito
utilizzare un
motociclo
con due ruote “gemellate”;
con tale veicolo, infatti,
non è possibile valutare,
con sufficiente certezza,
l’equilibrio del candidato
sui veicoli a due ruote.
I veicoli di categoria A1, A2 o A non devono essere necessariamente dotati di cambio di
velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con
cambio diverso da
quello manuale. Qualora
la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente
di guida, in corrispondenza della categoria conseguita sarà
annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà
preclusa la guida di
veicoli di categoria A1,
A2 o A con cambio manuale.
È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale)
della frizione per
l’avvio, la fermata o il cambio
di marcia del
veicolo.
I motocicli utili per svolgere gli esami possono, indifferentemente, essere dotati sia di
cavalletto centrale che di cavalletto laterale.
Qualora la
patente di categorie
A1, A2 o A sia richiesta
da mutilati e
minorati fisici, la prova
pratica di guida
si
svolge
su motociclo di corrispondente categoria,
dotato degli adattamenti
prescritti dalla commissione medica locale.
I
candidati allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica sostengono
obbligatoriamente la prova pratica rispettivamente su veicolo intestato al titolare
dell’autoscuola stessa o al consorzio
che ha costituito il
centro di istruzione automobilistica.
I
candidati privatisti
possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti
su veicoli di
loro proprietà o di terzi che
ne autorizzano l’uso.
Nel caso in cui il candidato
privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire
agli atti una
copia del contratto
di noleggio del
veicolo.
I
candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come
privatisti ma che,
per la prenotazione dell'esame pratico,
si affidano ad un'autoscuola,
ovvero svolgono l'esame
su un
veicolo messo a
disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura
di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento
della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.
Non occorre
effettuare
l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame.
L’esaminatore chiamerà
a sostenere
l’esame un candidato alla volta. Nel
caso uno dei candidati non
dovesse rispondere
alla chiamata,
l’esaminatore
procederà ad esaminare
un altro
dei
candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine
dalla seduta
d’esame.
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza
del
“foglio rosa”, per
qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria A1, A2 o A con cambio “meccanico” e quindi,
successivamente al superamento dell’esame di teoria, abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” in cui non è annotato il
codice unionale “78”, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente essere svolta, e,
in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso
la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile Sulla nuova patente, dunque, in
corrispondenza della
categoria
A1, A2
o
A,
sarà
indicato
il
codice unionale
“78”.
Se,
invece,
il candidato
abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria A1, A2 o A con cambio “automatico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” sul quale è annotato il codice unionale “78”,
il candidato non può essere
ammesso a sostenere la
prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo
veicoli
dotati di “cambio automatico”;
• documento di identità del
candidato ed eventualmente i
documenti di soggiorno;
• che
il candidato
stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità
medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da
sole per sostenere la prova di
valutazione
delle
capacità e dei
comportamenti;
• nel caso di A1, A2 o A speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico
rilasciato da CML.
Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra
patente di guida, l’esaminatore dovrà
controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora
il candidato, prima della prova
di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al
momento dell’identificazione,
consegnare
all’esaminatore una copia della
denuncia di smarrimento.
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si
ricorda che
l’ISVASS, con il
provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha
modificato
l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n.
34, prevedendo
che “nel
caso
di stipulazione di
contratti di assicurazione
obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di
veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta
o, ove il contraente abbia
manifestato il consenso… su supporto durevole, anche tramite posta
elettronica”.
Per effetto di tale
modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato
digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così
come già previsto dal Dipartimento della
Pubblica sicurezza
del Ministero
dell’interno
con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1
settembre 2016);
• nel caso di A1, A2 o A speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal
certificato medico della CML.
L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato
privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi
dell'articolo 47 del d.
P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo (o
l’usufruttuario o il locatario) autorizza il candidato
a utilizzare il motociclo per sostenere
la prova d'esame.
CON RIFERIMENTO
AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER
LA PARTE
Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:
• carta di
circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria.
Inoltre deve essere verificata la
validità della patente di guida
del
conducente.
Non
è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dell’esaminatore sia istruttore di
guida, non potendo intervenire sui
comandi del veicolo condotto dal
candidato in caso di necessità
INTERRUZIONE DELL’ESAME
Nel caso in cui la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti già iniziata,
dovesse
interrompersi per scelta
del candidato, lo stesso
sarà considerato “respinto”.
Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, l’esaminatore, sulla base della propria
esperienza,
valuterà se sussistono o meno le condizioni di sicurezza per svolgere comunque la
seduta
d’esame, ovvero se
interromperla. Il candidato che, nonostante
l’esaminatore abbia
constatato le
condizioni atmosferiche particolarmente
avverse, esprima, comunque l’intenzione di condurre a
termine
l’esame, sarà
ammesso a terminare tutta le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti. In quest’ultimo caso, l’esaminatore annoterà sul
verbale,
la volontà del candidato
di completare la prova d’esame.
Nell’ipotesi in cui l’esaminatore
acconsenta a svolgere
gli esami, ma a causa delle
non favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi, lo stesso
verrà considerato assente.
PROVE
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le
sedi di autoscuole
o centri di istruzione automobilistica,
previamente ritenute
idonee per gli esami fuori
sede.
Gli esami per il conseguimento delle patenti moto si sostengono, in caso di condizioni avverse, secondo QUESTE disposizioni.
QUESTO è il modulo da compilare per sollevare l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di incidente durante gli esami di guida.
La prova pratica di guida si articola
in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve
essere in grado di prepararsi ad una guida
sicura, effettuando le
seguenti operazioni:
a)
indossare correttamente il casco ed
ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; b)
effettuare, a caso, un controllo
della condizione di pneumatici,
freni, sterzo, interruttore di
emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori
di
direzione
e
dispositivi di segnalazione acustica.
Si sottolinea che
detta
fase
non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria.
Di conseguenza,
l'esaminatore dovrà verificare:
1. CAPACITÀ DI INDOSSARE CORRETTAMENTE CASCO E ABBIGLIAMENTO
PROTETTIVO
CASCO, verificare che il candidato:
- sappia
indossare correttamente il casco;
- controlli
correttamente l'integrità (cinghiette,
visiera, calotta);
- sappia
individuare la presenza targhetta di omologazione.
ABBIGLIAMENTO verificare che il candidato
sappia:
- indossare correttamente
i guanti;
- indossare correttamente una giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
- indossare scarpe chiuse;
- indossare pantaloni
lunghi
che non possano impigliarsi nel motociclo;
- indossare protezioni delle ginocchia.
2. CONTROLLO DEI DISPOSITIVI
PNEUMATICI verificare che il candidato:
- sappia
controllare lo spessore del battistrada;
- sappia
controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio
degli pneumatici ;
- sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;
- sappia
individuare la pressione di gonfiaggio
consigliata.
FRENI verificare che il candidato:
- sappia individuare i
comandi dei freni;
- sappia controllare l'assenza di perdite dell'impianto frenante (se possibile);
- sappia controllare a vista delle condizioni dei cavi
e delle relative guaine;
- sappia individuare quale comando attiva il freno anteriore e quale il freno posteriore;
- sappia verificare eventuale "corsa a vuoto" dei comandi
dei freni.
STERZO verificare che il candidato:
- sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali;
- sappia individuare la disposizione dei
comandi sul manubrio.
INTERRUTTORE
DI
EMERGENZA verificare che il candidato:
- sappia individuare interruttore di emergenza, ove presente.
CATENA verificare che il candidato:
- sappia effettuare controllo della tensione
della catena (se presente).
LIVELLI DELL'OLIO verificare che il candidato:
- sappia controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante;
- sappia controllare il livello dell'olio motore.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato:
- sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri;
- sappia attivare i proiettori
anabbaglianti;
- sappia attivare i proiettori abbaglianti;
- sappia individuare le spie
delle luci
e dei proiettori abbaglianti;
- sappia attivare gli indicatori di direzione;
- sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo,
ove presente.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato:
- sappia individuare e attivare l'avvisatore acustico.
II FASE: MANOVRE PRELIMINARI
In tale
fase il candidato
sostiene le manovre :
a) mettere il motociclo sul
cavalletto
e
toglierlo
dal cavalletto senza
l'aiuto
del
motore,
camminando
a fianco
del veicolo;
b) parcheggiare
il motociclo
sul cavalletto;
c) prove di equilibrio e di
passaggio in corridoio
stretto
c.1 Preparazione alla
prova
Predisporre
un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e
di 2,2 metri di larghezza. All'interno
del corridoio inserire 5 coni, il
primo alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza
di 4 metri.
Dopo l'ultimo cono di destra che
delimita il corridoio, disporre un cono alla distanza di 2,2
metri e, successivamente
disporre altri 5 coni in modo da formare una figura circolare
di
8 metri di diametro, al centro del quale
è disposto
un
ulteriore cono.
Dal cono posto sul diametro orizzontale
del cerchio alla distanza di
2,2 metri, disporre un
cono e, da questo, predisporre
un corridoio di lunghezza di 25 metri e
di
larghezza di 1,3 metri delimitato
da coni posti
a distanza di 1 metro uno
dall'altro.
c.2 Svolgimento
della
prova
Il candidato effettua dapprima uno slalom nel primo corridoio, lasciando sulla destra il primo
cono
posto alla distanza di
2,2 metri dalla partenza.
Al termine dello slalom
il candidato dovrà descrivere, a velocità ridotta, nel modo più regolare possibile, un
percorso avvolgente il cono posto centralmente. Successivamente percorre il corridoio stretto.
c.3 Determina
l'esito
negativo delle prove una delle seguenti
irregolarità:
a) toccare uno
o più coni;
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso;
c) mettere un piede a terra;
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa
abilità;
e) impiegare un tempo inferiore a 15 secondi per completare il percorso.
d) prove di superamento
ostacolo e di frenata
d.1 Preparazione della prova
Predisporre
un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di larghezza. All'interno
del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7
metri.
Al termine del corridoio delimitare una ulteriore
area di 22 metri di lunghezza per
11 metri di larghezza; all'interno di tale area porre un cono che disti 11 metri dalla linea di
fondo e 3 metri dalla linea laterale
e un
cono che disti 4,5 metri dalla linea di fondo e 5,5 dalla linea
laterale.
A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due delimitatori bassi (c.d. “cinesini”), distanti 1 metro l'uno dall'altro;
dopo ulteriori 10 metri disporre
orizzontalmente
3 coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza, un
delimitatore basso (c.d. “cinesino”); in corrispondenza di quest'ultimo, porne un altro
delimitatore basso
a distanza di 1 metro.
Dopo ulteriori 8 metri disporre due
delimitatori bassi (c.d. “cinesini”),
distanti 1 metro
l'uno dall'altro ed infine, dopo 11,5 metri, disporre 4 coni distanziati tra loro
longitudinalmente di
50 cm
e lateralmente di
1,3 metri.
d.2 Svolgimento della prova
Il candidato effettua dapprima uno slalom
lasciando indifferentemente, sulla destra o sulla sinistra,
il primo cono.
Al termine dello slalom
dovrà passare
tra tre coni posti al centro della pista,
quindi percorrere il secondo corridoio, passando all'interno dei coni distanziati di
1 metro ed
infine arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento,
ma non il secondo.
d.3 Determina l'esito negativo
delle prove una delle seguenti
irregolarità:
a) toccare uno o più coni
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso
c)
mettere un piede a terra
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa
abilità
e) arrestare
il motociclo con
la
ruota anteriore che non ha
superato il primo
allineamento
o che ha
superato
il secondo allineamento
f) impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il percorso.
Per quel che concerne la predisposizione delle aree di prova, occorre sottolineare la necessità che i percorsi sui quali si svolgono le prove della seconda fase per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere asfaltati e in condizioni tali da non creare pericolo per l’incolumità dei candidati. Non potranno, dunque, essere sostenute prove d’esame su percorsi sui quali siano presenti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti dall’asfalto o, nell’area di scartamento ostacolo e di frenata in spazio delimitato, tombini ecc. Intorno all'area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti.
Il percorso dei singoli circuiti di prova, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Detti coni devono essere in gomma o plastica di colore rosso con almeno un anello di colore bianco retroriflettente, possono essere anche di tipo non omologato.
I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.
I percorsi sui quali si svolgono le prove della fase II devono essere previamente verificati dagli Uffici Motorizzazione civile, per controllare che siano soddisfatti i requisiti prescritti dal D.M. 26 settembre 2018, che non presentino ammaloramenti.
Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno di quindici secondi per il primo, non più di venticinque secondi per il secondo), l’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai decimi di secondo.
Nel caso di esami svolti in “conto Stato”, gli Uffici Motorizzazione civile, forniranno agli esaminatori i cronometri necessari per misurare i tempi di svolgimento delle prove della fase II. I cronometri dovranno essere forniti, dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica che richiedono sedute d’esame in “conto privato”.
Al fine di evitare contestazioni sulla rilevazione dei tempi di percorrenza dei percorsi della fase II i cronometri sono esclusivamente di tipo automatico, con rilevatori alla partenza ed all’arrivo. I tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità delle prove. A tutela dell’incolumità del candidato, il cronometro deve essere posizionato in maniera tale che i tempi non siano visibili dal candidato stesso durante lo svolgimento delle prove d’esame. In caso di malfunzionamento del cronometro prima dell’inizio della seduta d’esame, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, non dando inizio alla seduta stessa. Nel caso in cui il malfunzionamento si verifichi a seduta già iniziata, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, portando comunque a termine la seduta utilizzando un cronometro ad attivazione manuale.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili)1: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
1 Si ricorda che, a normativa vigente, i motocicli della categoria A1 non possono circolare sulle autostrade.
In tale III fase, l’esaminatore utilizza un sistema di comunicazione audio con il candidato, tramite apparecchio ricetrasmittente o, eventualmente, anche tramite telefono cellulare, verificando il candidato, tramite cuffie auricolari o sistema vivavoce sia in grado di ricevere correttamente le istruzioni fornite dall’esaminatore.
Durante gli esami per il conseguimento della categoria A2 o A si applica la disposizione prevista all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, ai sensi del quale i titolari di autorizzazione ad esercitarsi alla guida possono percorrere le autostrade esclusivamente sulle due corsie più vicine al bordo destro della carreggiata ed è fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II e III fase, solo se ha superato rispettivamente quelle della I e II fase.
Le prove delle fasi I e II si svolgono in aree chiuse, specificamente attrezzate. Nel corso delle prove delle fasi II e III il candidato deve indossare:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
f) paraschiena che deve essere almeno di tipo CB - central back protector (paraschiena centrale) e può essere anche integrato nella giacca.
ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO DURANTE LE PROVE D'ESAME PRATICO

LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA
La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti. La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.
La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria A1, A2 o A dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento delle categorie A1, A2 o A dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.
La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico.
Particolarità:
Permette di conseguire
Il possesso di questa categoria non è propedeutico per altre categorie.
Contiene la patente AM
Fino al 18 agosto 2015 non consentiva di trasportare passeggeri se il conducente era minorenne. Da quella data il trasporto è consentito.
Prevede limitazioni per i neopatentati
Dal 01/10/1999 il passaggio da categoria A1 ad A2 avviene a seguito di esame.
I possessori di patente B conseguita dopo il 25/04/1988 sono titolari di patente A1 valida solo per la guida in Italia.
I possessori di patente B conseguita dopo il 25/04/1988 sono titolari di patente A1 valida solo per la guida in Italia.
Fonti normative
Circolare 28822 del 19 settembre 2019 (la parte in grassetto evidenzia le novità introdotte da questa circolare)
precedenti circolari
Circolare 2459 modalità d’esame
Circolare 2612 precisazioni sulla modalità d’esame
Circolare 1053 definizione percorso (larghezza linee e sovrapposizione)
Decreto 20 maggio 2013 definizione del percorso e dell’abbigliamento
Decreto 28 giugno 2013 modifiche al decreto precedente
Circolare 29818 ammette la tolleranza di 5 centimetri cubici nella cilindrata della moto utilizzata all'esame
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