INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

BE

Abilita alla guida di tutti i veicoli per cui è richiesta la patente B e B codice 96, più:

- complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata, insieme a quella della motrice sia superiore a 4250 Kg. Il rimorchio o semirimorchio non può tuttavia avere massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg (vedi tabelle).












NB: la precedente normativa non poneva limiti alla massa del rimorchio.

Si può conseguire dall’età di: 
18 anni

Validità:
segue le scadenze previste per la patente B, ossia: è valida per 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.

Età massima:
non è prevista una età massima per il conseguimento o il rinnovo.


PROCEDURA AMMINISTRATIVA

PRESENTAZIONE ISTANZA:
- Per i cittadini extracomunitari è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida (perché in caso di esito positivo viene immediatamente rilasciata la patente di guida).

RESIDENZA:
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.

Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stat o aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per un breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia di teoria che di pratica, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.
L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).

DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

PROVA TEORICA

L'esame si svolge con due diversi sistemi, come da tabella:


Con la circolare 15908 del 13 luglio 2016 si dispone che a partire dal 1 ottobre 2016 i candidati al conseguimento della estensione E (per qualunque categoria di patente) che finora erano soggetti alla prova teorica (patente B conseguita con teoria prima del 1/12/2013 e patente superiore conseguita con teoria prima del 2/3/2015) non sostengano più l'esame orale ma vengano sottoposti ad una fase I dell'esame di guida più approfondita (tale appunto da sostituire la prova orale) riguardante limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.

La patente di guida della categoria BE può essere conseguita esclusivamente da soggetto già titolare di patente di guida della categoria B. Non deve essere ripetuto l’esame di teoria nel caso di candidato che ha conseguito la categoria B sostenendo la relativa prova di teoria posteriormente al 1 dicembre 2013. 

Nel caso, invece, di candidato che è titolare di categoria B il cui esame di teoria è stato effettuato anteriormente al 1 dicembre 2013, devono essergli poste, nel corso della prima fase della prova pratica, domande concernenti i seguenti argomenti: 
- limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; 
- conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; 
- disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare 

Le domande devono essere circoscritte esclusivamente ad argomenti di pertinenza della categoria BE (si potranno utilizzare, al riguardo, anche quelle già contenute nel database dei quiz per il conseguimento della categoria B) che mirano ad accertare la conoscenza delle disposizioni normative e amministrative nonché dei dispositivi caratteristici e delle condizioni tecniche necessarie per condurre, in sicurezza, i veicoli di detta categoria. 

1) Limiti di traino – Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio 
-Rapporto di traino 
-Principi di funzionamento del freno a inerzia - Organi di frenatura presenti sul rimorchio - Collegamenti tra motrice e rimorchio 

2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli 
-Sistemazione del carico nel rimorchio 
-Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata - Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio - Comportamenti del complesso in curva 

3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare 
-Assicurazione per rischio statico 
-Limiti di guida della categoria BE - Traino di caravan 

PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI 
Il candidato in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) per la categoria BE può esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.

L'autorizzazione è valida per 12 mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per due volte soltanto, la prova pratica di guida.

Le sedute di esame pratico per il conseguimento della categoria BE devono essere organizzate in modo di assicurare quaranta minuti per ogni candidato.

VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME







segue descrizione parco veicolare






La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria BE, anche speciale, si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg. Il complesso – di massa massima autorizzata superiore a 4250 kg ma non superiore a 7000 kg - deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 

Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza. 

Ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione della direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II della direttiva n. 2006/126/CE, sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, conseguita all’esito di esami di eseguiti su veicoli con  cambio automatico, non sono annotate restrizioni (cod. 78) a condizione che:  
-  il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, e che  
- durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II (“Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire  la  sicurezza  e  di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante  le  fasi  di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.”);  

Qualora la patente di categoria BE sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. 

I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica, oppure dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. 

Può essere dato in disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica sia il complesso di veicoli anche solo o il veicolo trattore o il rimorchio utile per conseguire la categoria BE. Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all’uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. 

I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli muniti di doppi comandi delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente. 

I candidati al conseguimento della patente BE speciale possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli adattati di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi. 

OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE 
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare: 
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO: 
- autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame); 
- documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; 
- che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti; 
- nel caso di BE speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale. 

L’esaminatore dovrà controllare la precedente patente di guida del candidato e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento. 

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME: 
• carta di circolazione; 
• certificato di assicurazione obbligatoria; 
• nel caso di BE speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale. 

Deve, inoltre, essere verificata l’abilitazione tecnica dell’istruttore e, nel caso l’esame si svolga su un veicolo di un’autoscuola, il provvedimento che autorizza l’istruttore ad operare presso l’autoscuola stessa. 

PROVE 
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede. 
La prova pratica di guida si articola in tre fasi: 

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA 
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura. In particolare, l’esaminatore dovrà verificare che il candidato: 
a) regoli il sedile nella corretta posizione di guida; 
b) regoli specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta; 
c) controlli la chiusura delle porte; 
d) sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi; 
e) sappia sistemare il carico in sicurezza; 
f) sappia procedere al controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici. Si fa presente che le operazioni di cui ai punti sub lettere e) ed f) sono cogenti. 

Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria. Di conseguenza, l'esaminatore dovrà verificare: 

REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA verificare che il candidato sappia: 
- posizionarsi alla giusta distanza dai pedali; 
- posizionarsi alla giusta distanza dal volante; 
- regolare l’altezza del sedile; 
- regolare la corretta inclinazione del sedile. 

REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA POGGIATESTA 
SPECCHI verificare che il candidato sappia: 
- regolare correttamente lo specchio retrovisore interno; 
- regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro; 
- regolare correttamente lo specchio retrovisore destro. 
CINTURE DI SICUREZZA verificare che il candidato sappia: 
- indossare correttamente la cintura di sicurezza; 
- regolare correttamente l’altezza della cintura di sicurezza (se possibile). 
POGGIATESTA verificare che il candidato sappia: 
- regolare il poggiatesta. 

CHIUSURA DELLE PORTE verificare che il candidato sappia: 
- azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente); 
- verificare la corretta chiusura delle porte; 
- verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente); 
- individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente); 
- aprire il cofano motore. 

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI 
PNEUMATICI verificare che il candidato: 
- sappia controllare lo spessore del battistrada; 
- sappia verificare “a vista” la pressione di gonfiaggio degli pneumatici; 
- sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione; 
- sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata; 
- sappia verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti; 
- sappia verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con “ruotino”, ovvero con il kit “gonfia e ripara”. 

STERZO verificare che il candidato: 
- sappia individuare la disposizione dei comandi posti sul volante; 
- sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali. 

FRENI verificare che il candidato: 
- sappia verificare eventuale “corsa a vuoto” del pedale del freno; 
- sappia individuare ed azionare il freno di stazionamento. 

LIVELLI verificare che il candidato: 
- sappia controllare il livello dell’olio dell’impianto frenante; 
- sappia controllare il livello dell’olio motore; 
- sappia controllare il livello del liquido di raffreddamento; 
- sappia indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri; 
- sappia indicare dove si rabbocca l’olio del motore. 

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato: 
- sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri; 
- sappia attivare i proiettori anabbaglianti; 
- sappia attivare i proiettori abbaglianti; 
- sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti; 
- sappia attivare gli indicatori di direzione; 
- sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente; 
- sappia utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari, in base al carico del veicolo; 
- sappia attivare i proiettori fendinebbia (se presenti); 
- sappia attivare la luce posteriore per nebbia (se presente). 

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato: 
- sappia attivare l’avvisatore acustico. 

CONTROLLO DEI FATTORI DI SICUREZZA DEL CARICO
Verificare che il candidato sappia: 
- controllare la struttura di contenimento; 
- controllare le condizioni dei teli di copertura (ove presenti); 
- controllare le chiusure del compartimento di carico; 
- controllare i dispositivi di fissaggio del carico. 

II FASE: MANOVRE 
Il candidato deve effettuare le seguenti manovre: 
a) aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi l’uno di fianco all’altro e non l'uno dietro l'altro; 
b) marcia indietro in curva; 
c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico. 
Le manovre di cui alle lettere a) e b) sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza della sicurezza stradale né intralcio al traffico. 

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO 
l candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre: 
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; 
b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 
c) guida in curva; 
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. 

Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità, nonché l'esaminatore. 

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase. 

La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti. 

LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA 
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica. 
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi da I a V e per comunicare il risultato della prova pratica.

Le manovre di:
- partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria ;
- guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza stradale né intralcio al traffico.

La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.
Nel corso della prova nel traffico, gli esaminatori, salvo specifica esenzione per motivi sanitari, devono indossare la cintura di sicurezza.

VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI
Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.

Le maggiori criticità concernono, in particolare:
a) la manovra di marcia indietro in curva;
b) la manovra di parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico;
c) il transito nelle rotatorie a più corsie.

Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida – di seguito riportate – cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale. Tali linee guida sono riportate alla voce ESAME GUIDA

Particolarità: 

Permette di conseguire







Il possesso di questa categoria non è propedeutico per altre categorie.

Si può conseguire solo se già in possesso di patente B

NON prevede limitazioni per i neopatentati

precedenti circolari
Circolare 2190 modalità d’esame
Circolare 2461 ulteriori disposizioni sulle modalità d’esame

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