Abilita alla guida di:
- ciclomotori a due ruote della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono (secondo il regolamento 168/2013) le seguenti sottocategorie:
a) veicoli L1e-A (cicli a propulsione);
b) veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote);
con velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cc se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW;
- veicoli a tre ruote veicoli (secondo il regolamento 168/2013) della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
a) veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri);
b) veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali);
aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cc se ad accensione comandata o 500 cc se ad accensione spontanea, la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW, con al massimo due posti complessivi e la massa non superiore a 270 kg;
- quadricicli leggeri veicoli (secondo il regolamento 168/2013) della categoria L6e (quadricicli leggeri), che comprendono le seguenti sottocategorie:
a) veicoli L6e-A (quad da strada leggeri);
b) veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le
seguenti sottocategorie:
— veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,
— veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.
Si tratta di veicoli, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata o 500 cc per i motori ad accensione spontanea, con potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW (con la sola eccezione del L6e-B con limite a 6kW) con al massimo due posti complessivi e la massa non superiore a 425 kg.
Secondo la circolare 920 del 16 gennaio 2017 la suddivisione dei quadricicli L6 è la seguente:
Secondo la circolare 920 del 16 gennaio 2017 la suddivisione dei quadricicli L6 è la seguente:
Alla luce della nuova normativa, introdotta dal regolamento 168/2013 - che, si ricorda, è immediatamente applicabile senza necessità, per gli Stati membri, di predisporre un atto di recepimento - ne discende che con la patente di guida della categoria AM è possibile condurre (con decorrenza 1 gennaio 2016) veicoli della categoria L6e-B di potenza fino a 6 kW.
Si può conseguire dall’età di:
14 anni, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.
Validità:
segue le scadenze previste per la patente A, ossia: è valida per 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.
Età massima:
non è prevista una età massima per il conseguimento o il rinnovo.
LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA VALIDITA' DELLA PATENTE SONO NELLA PAGINA "RINNOVO"
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
PRESENTAZIONE ISTANZA:
Qualora la domanda sia inoltrata da candidati
minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro
di un valido documento di identità di un tutore .
RESIDENZA:
Per
richiedere la patente
di guida, è necessario dichiarare
la residenza in Italia o, per i cittadini
appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta,
Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito – ferme restando
le
procedure di uscita dall’UE di tale
Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello
Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il
luogo, sul territorio
nazionale, in cui una
persona dimora
abitualmente, vale a
dire per almeno 185
giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di
una persona che non abbia
interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e
il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale
il luogo, sul territorio nazionale, in cui una
persona, che
ha interessi professionali in altro
Stato comunitario o dello Spazio economico europeo,
ha i propri interessi personali, a
condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua
un soggiorno in Italia
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza
di corsi universitari e
scolastici non implica
il trasferimento della
residenza normale. È equiparato alla residenza normale il
possesso della qualifica
di studente nel territorio nazionale, per almeno sei
mesi
all'anno.
DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della
presentazione dell’istanza
da parte
di un
cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere
esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia,
anche per un breve
periodo ed anche se la finalità del soggiorno è
turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il
diritto a soggiornare), rilasciato da uno
Stato membro dell'Unione
europea
e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio
dello Stato.
Se il titolo è regolare, agli stessi verrà
rilasciata una ricevuta della dichiarazione
di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso
di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è
tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso
di soggiorno UE per
soggiornanti di
lungo
periodo.
Si ricorda che
il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei
comportamenti.
Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi
dell’art.
18bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286 reca la dicitura “casi
speciali” ed ha
durata di un anno”, occorre preliminarmente
considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente
di
guida, ai sensi dell’art. 116, comma
1, del
codice
della strada,
è
l’acquisizione della residenza
normale
o
della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e),
e dell’art.
12 della
direttiva 2006/126/CE,
disposizioni non derogabili con norma
statale.
L’acquisizione della residenza anagrafica
è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso
della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva di
atto
di notorietà ex
art. 47 del medesimo
D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che
ai sensi dell’art.
3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare
le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 limitatamente agli stati e
alle
qualità
e ai fatti certificabili o attestabili da
parte
dei soggetti pubblici italiani”.
Sostanzialmente, dunque, il dato
relativo all’acquisizione della residenza normale
in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale,
in cui una persona dimora
abitualmente, vale a dire per almeno
centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e
professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per
interessi personali, che rivelino stretti legami
tra
la persona e il luogo in
cui essa abita. Si intende
altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico
europeo, ha i propri interessi
personali, a
condizione che vi ritorni regolarmente”,
può essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.
Una volta
che i titolari di permesso
di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti
asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza
di
conseguimento della patente
di guida, essi devono esibire il relativo
documento che attesta il regolare soggiorno, secondo
quanto
stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio
1998, n.
286. In
proposito si
ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai
fini
del
rilascio della patente di
guida.
DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la
valutazione delle capacità
e dei comportamenti, il candidato
deve esibire un documento di identificazione in corso
di validità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non
deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima
norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento
munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una
pubblica amministrazione competente dello
Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del
suo titolare”.
L’art. 35
del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale
documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino
di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento
Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al
coniuge del dipendente civile
o militare in attività di
servizio ed in quiescenza o
ai figli).
Il candidato cittadino dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo, che abbia
maturato la residenza normale in Italia, può
essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal
Paese d’origine.
Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto
rilasciato dal
Paese d’origine.
Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta
Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento
per
gli affari interni e
territoriali
del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio
2019. Per ogni eventuale
dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli
Uffici in indirizzo
possono effettuare verifica
tramite
controllo del
QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare
del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministro dell’interno.
DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e
permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di
garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli
contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno
a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti
uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che
tali documenti hanno
rilasciato,
per acquisire
i
necessari
chiarimenti ed,
eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Si richiama la necessità che
gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le
predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede
d’esame, il candidato non è
ammesso a sostenere la prova.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale
è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti di identificazione personale
summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al
luogo di nascita, lo
Stato di provenienza desunto
dagli stessi documenti.
Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua
italiana
sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla
documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua
italiana, sul permesso di soggiorno.
ESAME DI TEORIA
Particolarità:
A decorrere dal 19 gennaio 2013 la preparazione alla prova teorica per il conseguimento della patente AM non sarà impartita dagli Istituti scolastici, come accadeva per il CIGC. I candidati potranno quindi presentarsi all'esame da privatisti o se lo desiderano, non sussistendo alcun obbligo, avvalersi di un'autoscuola.
Dal 1 dicembre 2014 gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti AM si svolgono con i nuovi quiz predisposti sulla base dei programmi d'esame previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2012.
Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato
può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare
la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo
delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda
per il conseguimento della patente.
Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite
più di due prove
L’esame di teoria, si svolge presso la
sede
dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza
di conseguimento della
patente
e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a trenta quesiti, indicando "V" se
ritiene un singolo quesito vero o "F"
se lo
ritiene, invece falso. La prova ha durata di venticinque minuti ed il numero massimo delle
risposte errate consentite è pari
a tre.
La
prova di verifica delle cognizioni
per
il conseguimento
della patente
di guida della
categoria AM, anche speciale,
verte sui seguenti argomenti:
a) segnali di
pericolo e segnali di
precedenza;
b) segnali di
divieto;
c) segnali di
obbligo;
d) segnali di
indicazione e pannelli
integrativi;
e) norme
sulla precedenza;
f) norme di
comportamento;
g) segnali luminosi,
segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e
comportamenti dopo gli incidenti,
assicurazione;
j) elementi del ciclomotore e loro uso;
k) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
l) valore e necessità della regola;
m) rispetto della vita e comportamento
solidale;
n) condizioni psicofisiche per
la guida
dei
ciclomotori;
o) rispetto dell'ambiente;
p) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza: circolazione
su strada con binari
tranviari a raso; variazione delle condizioni ambientali
(improvviso temporale su strada extraurbana, presenza
di brecciolino o sabbia
sulla pavimentazione,
in particolare in curva); variazione
di aderenza: passaggio su strisce orizzontali; anomalia
al freno agente sulla
ruota anteriore o sulla ruota posteriore; frenata su pavimentazione
a bassa aderenza; frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra
a bassa
aderenza; circolazione su strada dissestata; circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.
Ciascun
candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che
può
essere anche diverso da quello presente, in
fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di
esibire anche il
documento
di soggiorno.
La nuova procedura prevede,
altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro
postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in
ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il
codice di ogni
candidato
registrato
nel
sistema
informatico.
Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc
con
schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o
circolari.
Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree
si
attiverà il
comando indicato sull'area
stessa.
Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per
"muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di
volta in volta i diversi
comandi.
Terminata
la
lettura
del corso di auto-istruzione l’esaminatore darà l’avvio alla prova
d’esame.
La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con
le dita della propria mano.
Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto
da trenta quiz, è di venticinque
minuti.
Il tempo residuo
per lo svolgimento
della prova
viene visualizzato sullo
schermo
in modalità conto alla rovescia.
Il candidato
dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la
lettera "V" o "F" a seconda che consideri
quella proposizione
vera o falsa.
Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una
domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di
tutte le
domande con le relative
risposte attribuite.
L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato
di termini
o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.
Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date
nella schermata di
riepilogo. Premuto il tasto di
conferma, la
prova viene
considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate
ulteriori modifiche alla scheda.
Allo scadere del tempo di venticinque minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario
verrà automaticamente
terminato. Le risposte non date
verranno
considerate errate.
La prova si intende superata
se il numero delle risposte errate è al
massimo pari a tre; il
quarto
errore determina l'esito negativo dell'esame.
Una
volta che l'ultimo candidato
ha completato la prova
o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz,
l'esaminatore dopo
aver dichiarato conclusa la prova d'esame
convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per
tutti i candidati
viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori
eventualmente
commesso.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle
quali le prove non possono essere
portate a termine, i
candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame libere che l’Ufficio
potrà organizzare. I candidati la cui pratica,
nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida
(che dovrà, ovviamente,
essere presentata nel caso
in cui l’esito della
prova
non
fosse positivo).
DIVIETI E SANZIONI
Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
- consultare testi, fogli o
manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati
dall'esaminatore;
- spegnere il pc (se non autorizzati);
- utilizzare o
comunque tenere attivati
telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere
o altri apparecchi di acquisizione di
immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti
dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per
la prova;
-
utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, o altre apparecchiature
informatiche;
- disconnettere i
cavi
delle postazioni.
I candidati
colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.
PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI”
Nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.
ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA
Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del pc deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.
Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.
SUPPORTO AUDIO
In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo
dei
files audio che consentono
l'ascolto in cuffia
delle
domande d'esame, possono richiedere
il supporto audio solo i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di licenza di terza media;
b) privi di cittadinanza italiana;
c) che non hanno conseguito
il titolo
di studio equipollente alla
licenza
di terza media;
d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal
caso i candidati
devono
produrre
certificazione
medica da
cui risultino
affezioni
che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi
scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati
possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento
della patente di guida).
I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati
di cui alle
lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana
nella forma
scritta.
Possono altresì utilizzare i files audio i
candidati
affetti da disturbo
specifico di
apprendimento della
lettura e/o della scrittura
(dislessia o disortografia). Detti candidati devono
allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma
2, del codice
della
strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione
medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E' affetto
da disturbo specifico
di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o
scrittura (o disortografia)”.
ESAMI ORALI
La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.
QUIZ IN LINGUA
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue
potranno essere
adottati, a richiesta
dei candidati, su tutto il territorio
nazionale.
ESAME DI GUIDA
Esercitazioni di guida:
Superata la prova teorica, il candidato consegue un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida su ciclomotore a due o tre ruote o su quadriciclo leggero.
Al riguardo si fa presente che:
• qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a due ruote, o su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati;
• qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo una persona in qualità di istruttore.
Per istruttore, si intende una persona:
- di età non superiore a sessantacinque anni
- munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore
- l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità
La lettera "P" è obbligatoria solo sul ciclomotore a 3 ruote e sul quadriciclo leggero, NON sul ciclomotore.
L'autorizzazione è valida per 12 mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per due volte soltanto, la prova pratica di guida.
Il candidato al conseguimento della categoria AM deve indicare, nell’istanza di conseguimento presentata all’Ufficio Motorizzazione civile, se intende sostenere la prova pratica su un ciclomotore a due o a tre ruote, ovvero su un quadriciclo leggero. Non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull'istanza di conseguimento della patente AM.
Veicoli per l’esame:
La prova pratica di guida può essere sostenuta su:
• ciclomotori a due
ruote (categoria L1e);
• ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e) se omologati per
il trasporto di un passeggero oltre
al conducente.
I ciclomotori a tre
ruote ed i quadricicli leggeri devono essere dotati
di retromarcia, al fine di consentire l'espletamento delle prove specifiche.
Se a due ruote non è necessario che siano omologati per il trasporto di un passeggero (circolare 1454 del 17 gennaio 2013 paragrafo 1.4).
I
veicoli di categoria AM non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità
manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78
sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la
prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da
quello manuale – sulla patente
di guida, in corrispondenza
della
categoria AM, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria AM
con cambio manuale.
È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione
per l’avvio, la fermata o
il cambio di marcia
del veicolo.
I candidati allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica sostengono
obbligatoriamente la prova pratica rispettivamente su veicolo intestato al titolare
dell’autoscuola stessa o al consorzio
che ha costituito il centro
di istruzione automobilistica.
I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli di
loro proprietà o di terzi che
ne autorizzano l’uso.
OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE
Non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta
d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla
volta.
Nel caso uno dei candidati non dovesse
rispondere
alla
chiamata,
l’esaminatore
procederà ad esaminare un
altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo
al termine dalla
seduta d’esame.
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame,
è tenuto a verificare: CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il
candidato non è ammesso a sostenere
l’esame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato
istanza di conseguimento della patente
di categoria AM
con
cambio “meccanico” e quindi,
successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia ottenuto
il
rilascio del “foglio
rosa” in cui non è annotato il codice unionale “78”, ma alla prova d’esame si
presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente
essere svolta, e, in
caso di esito
positivo, la patente
non sarà rilasciata
al
candidato,
ma lo stesso
potrà ritirarla, dopo qualche
giorno, presso la
sede dell’Ufficio
Motorizzazione civile.
Sulla
nuova patente,
dunque, in corrispondenza della
categoria AM, sarà indicato il codice unionale
“78”. Se, invece, il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di
categoria AM con cambio “automatico” e quindi, successivamente al superamento
dell’esame
di
teoria abbia ottenuto il rilascio
del
“foglio rosa” sul quale
è annotato il codice
unionale “78”, il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova di guida, tenuto conto che il titolo
autorizzativo in suo
possesso gli consente di condurre solo
veicoli dotati di
“cambio
automatico”;
• documento
di identità del candidato
ed
eventualmente i documenti di soggiorno;
• che
il candidato stesso utilizzi occhiali
o lenti a contatto,
se prescritto dall’autorità
medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente
indossare occhiali, lenti a contatto
o occhiali da
sole per sostenere la prova di
valutazione delle
capacità e dei
comportamenti;
• nel caso di AM speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato
da CML.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:
•
il certificato
di circolazione;
• il certificato di assicurazione (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo
2010,
n. 34, prevedendo che “nel
caso di stipulazione di
contratti
di
assicurazione
obbligatoria
sulla responsabilità civile
derivante dalla circolazione
di veicoli a motore, la
trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove
il contraente abbia
manifestato il consenso… su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per
effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito
anche un
certificato di assicurazione
in formato digitale
o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come
già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno con nota
prot. 300/A/5931/16/106/15
del
1 settembre 2016);
• nel
caso di AM speciale,
la
corrispondenza
degli adattamenti del veicolo
alle
prescrizioni
risultanti dal
certificato medico della commissione medica locale.
CON RIFERIMENTO
AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER
LA PARTE
Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:
• la carta di circolazione;
• il certificato di
assicurazione.
Inoltre, deve essere verificato il funzionamento delle radio ricetrasmittenti attraverso le quali
l’esaminatore impartisce al candidato
le istruzioni sulle manovre da compiere.
Non è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dell’esaminatore sia istruttore di guida, non potendo, in questo caso, intervenire sui comandi
del veicolo condotto dal candidato
in situazione di necessità.
L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il
proprietario del veicolo d'esame, deve
verificare
che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata
ai
sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario) ne autorizza
il candidato all'uso per sostenere la prova
d'esame.
Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire
agli atti una
copia del contratto di noleggio del veicolo. Il candidato privatista
non deve utilizzare veicoli
conferiti nel parco veicolare di un’autoscuola.
I
candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come
privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola,
ovvero svolgono l'esame
su un
veicolo messo a
disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura
di cambio codice iscrivendo sull’istanza di
conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.
Nell'ipotesi in cui la prova
pratica del candidato
privatista sia svolta su
un ciclomotore a tre
ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore
verifica altresì che la persona che funge da
istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria AM posseduta da non meno
di dieci anni da persona di
età non superiore a 65 anni) e che sul veicolo sia apposto un
contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'articolo
122, comma 4, del codice della strada.
Nel caso
in
cui
il
candidato
sia allievo
di autoscuola,
l’istruttore deve esibire
all’esaminatore, uno
dei
due
documenti:
- o l’autorizzazione rilasciata
dalla
Provincia
territorialmente
competente;
- o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell’autoscuola ai sensi dell’art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l’autoscuola alla quale è iscritto
il candidato.
INTERRUZIONE DELL’ESAME
Nel caso in cui la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti già iniziata,
dovesse
interrompersi per scelta
del candidato, lo stesso
sarà
considerato “respinto”.
Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, l’esaminatore, sulla base della propria
esperienza,
valuterà se sussistono o meno le condizioni di sicurezza per svolgere comunque la
seduta
d’esame, ovvero se
interromperla. Il candidato che, nonostante l’esaminatore
abbia constatato le
condizioni atmosferiche
particolarmente
avverse, esprima, comunque l’intenzione di condurre a
termine
l’esame, sarà
ammesso a terminare tutta le prove di valutazione
delle capacità e dei comportamenti. In quest’ultimo caso, l’esaminatore
annoterà
sul verbale, la volontà del candidato
di completare la prova d’esame.
Nell’ipotesi in cui l’esaminatore
acconsenta a svolgere
gli esami, ma a causa delle
non favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi, lo stesso verrà considerato
assente.
PROVE
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole
o centri di istruzione
automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori
sede.
La prova
consta di due fasi:
- la prima consiste
nell'esecuzione di
talune manovre, da svolgersi in area appositamente attrezzata: manovre
diverse a seconda che
la prova sia sostenuta
su ciclomotore
a due ruote, ovvero su ciclomotore a tre ruote o su quadriciclo leggero. In tale fase il candidato, a prescindere dal
tipo di veicolo utilizzato, è da
solo alla guida;
- la seconda, cui si accede solo se si è superata la prima, verifica la capacità di guida del
candidato nei traffico.
In tale fase sul
veicolo, diverso dal
ciclomotore a due ruote,
è
presente una persona
in qualità di istruttore, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo
122, comma 2,
CdS.
Le prove della prima
fase sono le seguenti:
PRIMA FASE con ciclomotore a 2 ruote:
• Slalom
• Otto
• Passaggio
in corridoio stretto
• Frenatura
1.
SLALOM
1.1
Preparazione
della prova.
Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m. (misurata
dalla
base interna del
cono) l'uno dall'altro.
1.2
Svolgimento della prova.
Il candidato
dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e
dall'altra ciascuno
dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile.
1.3
Determina l’esito
negativo della
prova:
a) toccare o abbattere uno
o più coni;
b)
saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso
che
parzialmente deve
avvolgerlo;
c) allontanarsi eccessivamente dai
coni;
d)
mettere un piede a terra;
e) impiegare un
tempo eccessivo;
f)
coordinare in modo
irregolare la guida dimostrando
scarsa abilità.
2.
OTTO
2.1 Preparazione
della prova.
Disporre due coni
alla distanza di 8 m.
Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni,
alla distanza di 3,5
m, altri
5 coni,
in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni,
angoli di 60 gradi.
Nessun cono deve essere sistemato sulla
congiungente
i 2 coni.
2.2
Svolgimento della prova.
Il candidato
dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2
coni posti inizialmente e collocato all'interno
della zona
delimitata dai 10 coni aggiunti.
2.3 Determina l’esito negativo della prova:
a) toccare o abbattere uno
o più coni;
b) disegnare un otto
irregolare;
c) mettere un piede
a terra;
d) impiegare un
tempo eccessivo;
e) coordinare in
modo irregolare la guida dimostrando
scarsa abilità.
3. PASSAGGIO IN
CORRIDOIO STRETTO.
3.1 Preparazione
della prova.
Delimitare con coni
posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto
la
massima larghezza della moto all'altezza dei
coni, più 30 cm.
3.2
Svolgimento della prova.
Il candidato
deve percorrere il corridoio a
bassa velocità.
3.3 Determina l’esito negativo della prova:
a) toccare o abbattere uno
o più coni;
b) mettere un piede a terra.
4.
FRENATURA
4.1
Preparazione
della prova.
Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza
di 1
m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse
di questo coincida con l'asse
del segmento
delimitato dai 2
coni.
Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo
al primo e distante
un metro da questo.
4.2
Svolgimento della prova.
Il candidato, partendo dall'inizio della
base di 25 m, deve passare
ed
arrestare il veicolo
in modo che la ruota anteriore superi il
primo allineamento,
ma non il secondo.
4.3
Determina l’esito
negativo della
prova:
a) arrestare il motoveicolo con
la
ruota
anteriore che
non
ha
superato
il
primo
allineamento;
b) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore
che
ha superato il secondo allineamento;
c) coordinare in
modo irregolare la guida dimostrando
scarsa abilità.
PRIMA FASE con ciclomotore a 3
ruote e quadricicli leggeri:
• Preparazione
del veicolo e manovre di base
• Impostazione e controllo della curva
• Parcheggio
e marcia indietro
• Frenata di precisione
1.
Preparazione
del veicolo e manovre di
base; Impostazione
e controllo della curva.
1.1. Svolgimento della prova.
il candidato, partito all’altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all’altezza del secondo cono; passa in prossimità della
linea
che delimita la fine dell’area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità
costante fino all’ultimo
cono.
DETERMINA L’ESITO
NEGATIVO DELLA PROVA:
a) allontanarsi eccessivamente dai
coni o oltrepassare la segnaletica
orizzontale;
b) effettuare la curva in modo irregolare
nel tracciato;
c) coordinare in modo irregolare la
guida
dimostrando scarsa
abilità.
2.
Parcheggio
e marcia indietro
2.1
Svolgimento della prova:
Il candidato, partito all’altezza
del
primo cono, dopo aver percorso in linea
retta circa dieci metri, svolta
a sinistra ed arresta il veicolo all’interno dell’area
di sosta delimitata
da quattro coni; inserisce successivamente la retromarcia e
svolta a destra lasciando alla
propria sinistra l’ultimo
cono delimitatore.
DETERMINA L’ESITO
NEGATIVO DELLA PROVA:
a) abbattere uno
o più coni;
b) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica
orizzontale;
c) effettuare la curva in modo irregolare
nel tracciato;
d) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa
abilità.
3.
Frenata di precisione
3.1
Svolgimento della prova:
Il candidato parte all’altezza dei due coni delimitatori e, dopo una
prima fase di accelerazione, inizia
a frenare in modo tale
da arrestare il veicolo in prossimità
dei
due coni posti al termine
del rettilineo.
3.2
Determina l’esito
negativo
della
prova:
arrestare
il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea d’arresto delimitata dai coni posti al termine
del rettilineo.
PROVA NEL TRAFFICO.
Con riferimento alla verifica della capacità di guida nel traffico, l'esaminatore farà eseguire al
candidato, in condizioni normali di
traffico ed in tutta sicurezza, le seguenti
operazioni:
a) partenza da fermo: da un parcheggio,
dopo un
arresto nel traffico, uscendo
da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea, esaminando il comportamento del candidato
nei confronti dei veicoli
che
provengono dalla direzione opposta, anche nell'eventualità
di circolazione in spazio
limitato;
c) guida
in curva;
d) incroci, esaminando la capacità del
candidato di affrontare
e superare incroci
e raccordi;
e) cambiamento di
direzione: svolta a destra ed
a sinistra;
cambiamento di corsia;
f) sorpasso/superamento: esaminando la
capacità
del
candidato di sorpassare altri veicoli (se possibile),
di superare ostacoli (ad esempio vetture posteggiate),
di essere oggetto di sorpasso da
parte di altri veicoli (se del caso);
g) elementi e
caratteristiche
stradali speciali (se del caso), quali ad esempio: rotonde; passaggi a
livello; fermate
di autobus/tram;
attraversamenti
pedonali; guida su lunghe
salite/discese;
gallerie;
h) rispetto delle necessarie precauzioni nello
scendere dal veicolo.
In tale seconda
fase, l’esaminatore utilizza
un sistema di comunicazione
audio con il candidato, tramite apparecchio ricetrasmittente o, eventualmente, anche tramite
telefono
cellulare, verificando che il candidato, tramite cuffie auricolari o sistema vivavoce sia in grado
di ricevere correttamente le
istruzioni fornite dall’esaminatore.
La prova
nel traffico si svolge
in
una
località stabilita dal
competente Ufficio
Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere
le manovre richieste
per
il conseguimento
della
categoria AM dall’allegato II al
decreto legislativo
18 aprile 2011, n.
59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato”
anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno
sede o ha sede una delle autoscuola
consorziata o
associata,
a condizione che le località d’esame siano idonee allo
svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.
La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.
Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente
al termine della sua
prova
di valutazione delle capacità
e dei comportamenti.
Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si
tratti della
seconda prova pratica di guida
o, pur trattandosi della
prima
prova, la scadenza
di quest'ultimo non consente
di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della
strada.
CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA CIRCOLAZIONE NELLE ROTATORIE
(norme specifiche per i ciclomotori)
(norme specifiche per i ciclomotori)
Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare
i comportamenti tenuti dal candidati nel corso delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento
delle patenti di guida.
Le maggiori
criticità concernono,
in particolare il transito nelle rotatorie.
Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione su detta manovra, si forniscono le seguenti disposizioni, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio
nazionale.
Dette disposizioni sono state
elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa
Direzione,
a seguito di approfondito esame, per
pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.
La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica, ove si ritenga necessario.
Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l’anello, il candidato
dovrà sempre tenersi sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata.
Nella manovra di immissione
nella rotatoria
non è necessario
che il candidato
azioni l’indicatore di
direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizzerà quelli di destra). Successivamente azionerà l’indicatore di destra, all’interno dell’anello, con idoneo
anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto: in pratica ciò dovrà
avvenire subito dopo aver superato
il braccio d’uscita precedente a quello
che
dovrà imboccare.
ABBIGLIAMENTO TECNICO DEL CANDIDATO
Al fine di tutelare l'incolumità dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida, indossano:
- casco integrale;
- guanti;
- giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
- scarpe chiuse;
- pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROVA PRATICA SONO PRESENTI ALLA VOCE ESAME GUIDA
Il possesso di questa categoria non è propedeutico per altre categorie.
Particolarità:
A seguito della creazione della categoria AM, i CIGC non saranno sostituiti se non in sede di rinnovo o di duplicato, manterranno la loro validità ma si applicheranno le norme riguardanti le patenti, come il raddoppio dei punti per i neopatentati, la revisione nei casi previsti per le patenti, le sanzioni per la circolazione con patente sospesa, etc.
La circolare 635 del 9 gennaio 2013 spiega che per poter condurre ciclomotori (2, 3 o 4 ruote) all’estero, il titolare di CIGC deve richiedere il duplicato del medesimo, ottenendo una patente AM, riconosciuta negli stati UE o SEE a condizione che il titolare abbia compiuto 16 anni. E’ comunque possibile che lo Stato membro riconosca la validità di una patente AM rilasciata a 14 anni da un altro Stato membro.
Il rinnovo del CIGC prevede la stampa di una patente AM e NON è possibile inserirla come richiesta patenti attraverso il Portale, occorre presentarla allo sportello.
Fino al 18 agosto 2015 non consentiva di trasportare passeggeri se il conducente era minorenne. Da quella data il trasporto è consentito se si sono compiuti 16 anni.
Questa categoria di patente non era prevista nella vecchia disciplina
Fonti normative
Circolare 28821 del 19 settembre 2019 (la parte in grassetto evidenzia le novità introdotte da questa circolare)
precedenti circolari
Decreto10 dicembre 2012 disciplina degli esami per il conseguimento
Circolare 635 precisazioni sulla disciplina per il conseguimento
Circolare 1378 transizione da CIGC ad AM
Circolare 1454 ulteriori disposizioni sulla modalità d’esame
Circolare 30488 Obbligo degli indicatori di direzione
Circolare 27747 Veicoli conducibili con patente AM
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