INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

AM

Abilita alla guida di: 

- ciclomotori a due ruote della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono (secondo il regolamento 168/2013) le seguenti sottocategorie: 

a) veicoli L1e-A (cicli a propulsione);

b) veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote);

con velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cc se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW;

- veicoli a tre ruote veicoli (secondo il regolamento 168/2013) della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che com­prendono le seguenti sottocategorie: 

a) veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto pas­seggeri);

b) veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commer­ciali);

aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cc se ad accensione comandata o 500 cc se ad accensione spontanea, la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW, con al massimo due posti complessivi e la massa non superiore a 270 kg;

- quadricicli leggeri veicoli (secondo il regolamento 168/2013) della categoria L6e (quadricicli leggeri), che compren­dono le seguenti sottocategorie: 

a) veicoli L6e-A (quad da strada leggeri);

b) veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le

seguenti sottocategorie:

— veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusiva­mente per il trasporto di merci,
— veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il tra­sporto di passeggeri.

Si tratta di veicoli, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata o 500 cc per i motori ad accensione spontanea, con potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW (con la sola eccezione del L6e-B con limite a 6kW) con al massimo due posti complessivi e la massa non superiore a 425 kg.

Secondo la circolare 920 del 16 gennaio 2017 la suddivisione dei quadricicli L6 è la seguente:

Alla luce della nuova normativa, introdotta dal regolamento 168/2013 - che, si ricorda, è immediatamente applicabile senza necessità, per gli Stati membri, di predisporre un atto di recepimento -  ne discende che con la patente di guida della categoria AM è possibile condurre (con decorrenza 1 gennaio 2016) veicoli della categoria L6e-B di potenza fino a 6 kW.

Si può conseguire dall’età di: 
14 anni, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.

Validità:
segue le scadenze previste per la patente A, ossia: è valida per 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.

Età massima:
non è prevista una età massima per il conseguimento o il rinnovo.

LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA VALIDITA' DELLA PATENTE SONO NELLA PAGINA "RINNOVO" 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

PRESENTAZIONE ISTANZA:
Qualora la domanda sia inoltrata da candidati minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un tutore .

RESIDENZA:
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dellUnione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,  Malta,  Paesi  Bassi,  Polonia,  Portogallo,  Regno  Unito   fermrestando  le procedure di uscita dallUE di tale Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.

Per residenza normale in Italia, ai sensi dellart. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altre per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente allUnione europea,   allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:

a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che   soggiorna in Italia, anche   pe un   breve   periodo   e anche   se   la   finalità   de soggiorno   è   turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno  fino alla consegna del permesso  di soggiorno,  è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma
1,  del  codice  della  strada,  è  l’acquisiziondella  residenza  normale  o  della  residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dallart. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale.


L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  ex  art.  47  del  medesimo  D.P.R.  445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti allUnione europea e allo Spazio economico europeo possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altre per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi   personali a   condizion ch v ritorn regolarmente”,   può   esser oggett di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.

Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto  stabilito  dallart.  6,  comma  2,  dedecreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286.  In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità  e decomportamenti,  il  candidato  deve esibire un  documento  di identificazione in corso di validità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è la carta didentità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finali prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.

Lart. 35  del  DPR 445/2000 stabilisce che "la  carta di identità costituisce il principale documento di identificazione personale.   Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente  di  guida,  la  patente  nautica,  il  libretto  di  pensione,  il  patentino  di  abilitazione  alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purc munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio:  la Tessera di Riconoscimento  Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivi di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).

Il candidato cittadino dellUnione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese dorigine.

Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente allUnione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.

Per quel che concerne lidentificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio
2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticidel predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli  Uffici  in  indirizzpossoneffettuare verifica  tramite  controlldel  QR  code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno.

DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessi di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali  documenti  hanno  rilasciato,  per  acquisire  i  necessari  chiarimenti  ed,  eventualmente,  far rettificare le generalicontenute nel permesso di soggiorno.

Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità  riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dellesaminatore in sede desame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova.

Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sa riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti di identificazione personale summenzionati,  sa iscritto,  nell'apposito  campo  dedicato  al  luogo  di  nascita,  lo  Stato  di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.


ESAME DI TEORIA
Particolarità:
A decorrere dal 19 gennaio 2013 la preparazione alla prova teorica per il conseguimento della patente AM non sarà impartita dagli Istituti scolastici, come accadeva per il CIGC. I candidati potranno quindi presentarsi all'esame da privatisti o se lo desiderano, non sussistendo alcun obbligo, avvalersi di un'autoscuola.

Dal 1 dicembre 2014 gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti AM si svolgono con i nuovi quiz predisposti sulla base dei programmi d'esame previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2012.

Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dellUfficio stesso, di prenotare la data per sostenere lesame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda


per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove

Lesame di teoria, si svolge presso la sede dellUfficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a trenta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di venticinque minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari a tre.

La  prova  di  verifica  dellcognizioni  per  il  conseguimento  dellpatente  di  guida  della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti:

a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
j) elementi del ciclomotore e loro uso;
k) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
l) valore e necessidella regola;
m) rispetto della vita e comportamento solidale;
n) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori;
o) rispetto dell'ambiente;
p) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza: circolazione su strada con binari tranviari a raso; variazione delle condizioni ambientali (improvviso temporale su strada extraurbana, presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva); variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali; anomalia al freno agente sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore; frenata su pavimentazione a bassa aderenza; frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra a bassa aderenza; circolazione su strada dissestata; circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.

Ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella desame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno.

La nuova procedura prevede, altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro postazione desame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico.

Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa.

Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.

Terminata  la  lettura  del  corso  di  auto-istruzione  l’esaminatore  da lavvio  alla  prova d’esame.

La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano.

Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da trenta quiz, è di venticinque  minuti.  Il  tempo  residuo  per  lo  svolgimento  della  prova  viene  visualizzato  sullo schermo in modaliconto alla rovescia.

Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.

Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite.

Lesaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella   schermata   di   riepilogo.   Premut il   tasto   di   conferma la   prova   viene   considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda.

Allo scadere del tempo di venticinque minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate.

La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a tre; il quarto errore determina l'esito negativo dell'esame.

Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore  dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmente commesso.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle quali le prove non possono essere portate a termine, i candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute desame libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessi di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere presentata nel caso in cui lesito della prova non fosse positivo).

DIVIETI E SANZIONI
Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

-  consultare testi, fogli o manoscritti;
comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore;
-  spegnere il pc (se non autorizzati);
-   utilizzare    comunque   tenere   attivati   telefoni   cellulari,   radio   ricetrasmittenti   e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova;
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, o altre apparecchiature informatiche;
-  disconnettere i cavi delle postazioni.



I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.

PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI”
Nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.

ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA
Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del pc deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.
Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.

SUPPORTO AUDIO
In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

a) privi di licenza di terza media;
b) privi di cittadinanza italiana;
c) che non hanno conseguito il titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal
caso  i  candidati  devono  produrre  certificazione  medica  da  cui  risultino  affezioni  che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi


scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida).

I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.

Possono   altresì   utilizzare   i   files   audio    candidati   affett da   disturbo   specifico   di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma


2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato E' affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia).

ESAMI ORALI
La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.

QUIZ IN LINGUA
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale.

ESAME DI GUIDA
Esercitazioni di guida:
Superata la prova teorica, il candidato consegue un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida su ciclomotore a due o tre ruote o su quadriciclo leggero. 
Al riguardo si fa presente che: 
• qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a due ruote, o su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati; 
• qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo una persona in qualità di istruttore. 
Per istruttore, si intende una persona: 
- di età non superiore a sessantacinque anni 
- munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore 
- l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità 

La lettera "P" è obbligatoria solo sul ciclomotore a 3 ruote e sul quadriciclo leggero, NON sul ciclomotore.

L'autorizzazione è valida per 12 mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per due volte soltanto, la prova pratica di guida.

Il candidato al conseguimento della categoria AM deve indicare, nell’istanza di conseguimento presentata all’Ufficio Motorizzazione civile, se intende sostenere la prova pratica su un ciclomotore a due o a tre ruote, ovvero su un quadriciclo leggero. Non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull'istanza di conseguimento della patente AM. 

Veicoli per l’esame:
La prova pratica di guida può essere sostenuta su:

ciclomotori a due ruote (categoria L1e);
ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e) se omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente.



I ciclomotori a tre ruote ed i quadricicli leggeri devono essere dotati di retromarcia, al fine di consentire l'espletamento delle prove specifiche.





Se a due ruote non è necessario che siano omologati per il trasporto di un passeggero (circolare 1454 del 17 gennaio 2013 paragrafo 1.4).

I veicoli di categoria AM non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria AM, sa annotato il codice UE armonizzato 78: pertanto al titolare della patente così conseguita sapreclusa la guida di veicoli di categoria AM con cambio manuale.

È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedaledella frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.

I candidati allievi di unautoscuola o di un centro di istruzione automobilistica sostengono obbligatoriamente la prova pratica rispettivamente su veicolo intestato al titolare dellautoscuola stessa o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica.

I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso.


OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE 

Non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta desame. L’esaminatore  chiamerà  a  sostenere  lesamun  candidato  alla  volta.  Nel  caso  uno  dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame.

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare: CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
•   autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere lesame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria AM con cambio “meccanico” e quindi, successivamente al superamento dellesame di teoria abbia ottenuto il rilascio del foglio rosa” in cui non è annotato il codice unionale “78”, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova desame può ugualmente essere svolta, e, in caso  di  esito  positivo,  la  patente  non  sarà  rilasciata  al  candidato,  ma  lo  stesso  potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso la sede dellUfficio Motorizzazione civile. Sulla nuova patente, dunque, in corrispondenza della categoria AM, sarà indicato il codice unionale “78”. Se, invece, il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria AM con cambioautomatico e quindi, successivamente al superamento dellesame di teoria abbia ottenuto il rilascio del foglio rosa” sul quale è annotato il codice unionale “78, il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo veicoli dotati di “cambio automatico;
•   documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
•   che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dallautorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
•   nel caso di AM speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:

•   il certificato di circolazione;
•   il certificato di assicurazione (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo
2010,  n.  34,  prevedendo  che  nel  caso  di  stipulazione  di  contratti  di  assicurazione
obbligatoria sulla responsabili civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso… su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”.  Per  effettdi  tale  modifica, in  sede desame può  essere esibito  anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016);
•   nel  caso  di  AM  speciale,  la  corrispondenza  degli  adattamenti  del  veicolo  alle  prescrizioni
risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.

CON  RIFERIMENTO  AL  VEICOLO  A  DISPOSIZIONE  DELL'ESAMINATORE  PER  LA PARTE Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:

• la carta di circolazione;
• il certificato di assicurazione.

Inoltre, deve essere verificato il funzionamento delle radio ricetrasmittenti attraverso le quali
l’esaminatore impartisce al candidato le istruzioni sulle manovre da compiere.

Non è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dellesaminatore sia istruttore di guida, non potendo, in questo caso, intervenire sui comandi del veicolo condotto dal candidato in situazione di necessità.

L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario) ne autorizza il candidato all'uso per sostenere la prova d'esame.

Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo. Il candidato privatista non deve utilizzare veicoli conferiti nel parco veicolare di un’autoscuola.

I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti  ma che,  per la prenotazione dell'esame pratico,  si  affidano ad  un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.

Nell'ipotesi in cui la prova pratica del candidato privatista sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore verifica altre che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria AM posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'articolo 122, comma 4, del codice della strada.
Nel  caso  in  cui  il  candidato  sia  allievo  di  autoscuola,  listruttore  deve  esibire
allesaminatore, uno dei due documenti:

-  o l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente;

-  o   una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell’autoscuola ai sensi dell’art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in si attesta ch è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l’autoscuola alla quale è iscritto il candidato.

 INTERRUZIONE DELL’ESAME

Nel caso in cui la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti  già iniziata, dovesse interrompersi per scelta del candidato, lo stesso sarà considerato “respinto”.

Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, l’esaminatore, sulla base della propria esperienza, valuterà se sussistono o meno le condizioni di sicurezza per svolgere comunque la seduta desame, ovvero se interromperla. Il candidato che, nonostante l’esaminatore abbia constatat le   condizion atmosferiche   particolarmente   avverse esprima,   comunque l’intenzione dcondurre a  termine  l’esame,  sarà ammesso  a  terminare tuttle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti. In questultimo caso, lesaminatore annoterà sul verbale, la volondel candidato di completare la prova desame.

Nell’ipotesi in cui l’esaminatore acconsenta a svolgere gli esami, ma a causa delle non favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi, lo stesso verrà considerato assente.

PROVE 
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede.

La prova consta di due fasi:


- la prima consiste nell'esecuzione di talune manovre, da svolgersi in area appositamente attrezzata: manovre diverse a seconda che la prova sia sostenuta su ciclomotore a due ruote, ovvero su ciclomotore a tre ruote o su quadriciclo leggero. In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida;

-  la seconda, cui si accede solo se si è superata la prima, verifica la capacità di guida del candidato  nei  traffico.  In tale fase sul  veicolo,  diverso  dal  ciclomotore a due ruote,  è presente una persona in quali di istruttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.



Le prove della prima fase sono le seguenti:



PRIMA FASE con  ciclomotore a 2 ruote:
 Slalom
 Otto
 Passaggio in corridoio stretto
 Frenatura


1.     SLALOM

1.1    Preparazione della prova.
Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m. (misurata dalla base interna del cono) l'uno dall'altro.




1.2    Svolgimento della prova.

Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile.

1.3    Determina l’esito negativo della prova:
a) toccare o abbattere uno o più coni;
b) saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
c) allontanarsi eccessivamente dai coni;
d) mettere un piede a terra;
e) impiegare un tempo eccessivo;
f) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.


2.     OTTO

2.1    Preparazione della prova.
Disporre due coni alla distanza di 8 m.
Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 m,  altri 5  coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale   formino fra loro  con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi.


Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.



2.2    Svolgimento della prova.
Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.

2.3    Determina l’esito negativo della prova:
a) toccare o abbattere uno o più coni;
b) disegnare un otto irregolare;
c) mettere un piede a terra;
d) impiegare un tempo eccessivo;
e) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.


3 PASSAGGIO IN CORRIDOIO  STRETTO.


3.1   Preparazione della prova.


Delimitare con coni posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni, più 30 cm.

3.2    Svolgimento della prova.
Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.


3.3     Determina l’esito negativo della prova:
a) toccare o abbattere uno o più coni;
b) mettere un piede a terra.

4.    FRENATURA

4.1   Preparazione della prova.


Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza di 1 m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse   di   questo   coincida   con   l'asse   de segmento   delimitato   da  coni. Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante un metro da questo.



4.2    Svolgimento della prova.
Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 m, deve passare ed arrestare il veicolo  in  modo  che la ruota anteriore superi  il  primallineamento,  ma non  il secondo.



4.3    Determina l’esito negativo della prova:
a) arrestare  il  motoveicolo  con  la  ruota  anteriore  che  non  ha  superato  il  primo allineamento;
b) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.



PRIMA FASE con ciclomotore a 3 ruote e quadricicli leggeri:
 Preparazione del veicolo e manovre di base
 Impostazione e controllo della curva


 Parcheggio e marcia indietro
 Frenata di precisione



1. Preparazione del veicolo e manovre di base; Impostazione e controllo della curva.

1.1. Svolgimento della prova.
il candidato, partito all’altezza del primo cono, inizia a curvare a destra allaltezza del secondo cono; passa in prossimi della linea che delimita la fine dellarea di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all’ultimo cono.

DETERMINA L’ESITO NEGATIVO DELLA PROVA:
a) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale;
b) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.



2. Parcheggio e marcia indietro

2.1  Svolgimento della prova:
Il candidato, partito all’altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa dieci metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all’interno dellarea di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retromarcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l’ultimo cono delimitatore.


DETERMINA L’ESITO NEGATIVO DELLA PROVA:
a) abbattere uno o p coni;
b) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale;
c) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
d) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.







3. Frenata di precisione

3.1  Svolgimento della prova:
Il candidato parte allaltezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.

3.2  Determina l’esito negativo della prova:
arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea d’arresto delimitata daconi posti al termine del rettilineo.



PROVA NEL TRAFFICO.
Con riferimento alla verifica della capacità di guida nel traffico, l'esaminatore farà eseguire al candidato, in condizioni normali di traffico ed in tutta sicurezza, le seguenti operazioni:
a)  partenza da fermo:  da un  parcheggio,  dopo  un  arresto  nel  traffico,  uscendo  da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea, esaminando il comportamento del candidato nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche nell'eventualità di circolazione in spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci, esaminando la capacità del candidato di affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) sorpasso/superamento: esaminando la capacità del candidato di sorpassare altri veicoli (se possibile), di superare ostacoli (ad esempio vetture posteggiate), di essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
g) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso), quali ad esempio: rotonde; passaggi a livello;  fermate  di  autobus/tram;  attraversamenti  pedonali;  guida  su  lunghe  salite/discese; gallerie;
h) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

In tale seconda fase, lesaminatore utilizza un sistema di comunicazione audio con il candidato, tramite apparecchio ricetrasmittente o, eventualmente, anche tramite telefono cellulare, verificando che il candidato, tramite cuffie auricolari o sistema vivavoce sia in grado di ricevere correttamente le istruzioni fornite dallesaminatore.

La   prova   ne traffic si   svolge   in   una   località   stabilit dal   competent Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria AM dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute desame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede  o  ha  sede una delle autoscuola  consorziata  o  associata,  a  condizione che le località desame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.

La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.


Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.



Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA CIRCOLAZIONE NELLE ROTATORIE
(norme specifiche per i ciclomotori)
Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.

Le maggiori criticità concernono, in particolare il transito nelle rotatorie.

Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione su detta manovra, si forniscono le seguenti disposizioni, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.

Dette disposizioni sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.

La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica, ove si ritenga necessario.

Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l’anello, il candidato dovrà sempre tenersi  sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata.

Nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che il candidato azioni l’indicatore di direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizze quelli di destra). Successivamente azionerà l’indicatore di destra, all’interno dellanello, con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccheil braccio di uscita prescelto: in pratica c dovrà avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare.

ABBIGLIAMENTO TECNICO DEL CANDIDATO
Al fine di tutelare l'incolumità dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida, indossano:
- casco integrale;
- guanti;
- giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
- scarpe chiuse;
- pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.




ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROVA PRATICA SONO PRESENTI ALLA VOCE ESAME GUIDA

Il possesso di questa categoria non è propedeutico per altre categorie.

Particolarità: 
A seguito della creazione della categoria AM, i CIGC non saranno sostituiti se non in sede di rinnovo o di duplicato, manterranno la loro validità ma si applicheranno le norme riguardanti le patenti, come il raddoppio dei punti per i neopatentati, la revisione nei casi previsti per le patenti, le sanzioni per la circolazione con patente sospesa, etc.

La circolare 635 del 9 gennaio 2013 spiega che per poter condurre ciclomotori (2, 3 o 4 ruote) all’estero, il titolare di CIGC deve richiedere il duplicato del medesimo, ottenendo una patente AM, riconosciuta negli stati UE o SEE a condizione che il titolare abbia compiuto 16 anni. E’ comunque possibile che lo Stato membro riconosca la validità di una patente AM rilasciata a 14 anni da un altro Stato membro.

Il rinnovo del CIGC prevede la stampa di una patente AM e NON è possibile inserirla come richiesta patenti attraverso il Portale, occorre presentarla allo sportello.

Fino al 18 agosto 2015 non consentiva di trasportare passeggeri se il conducente era minorenne. Da quella data il trasporto è consentito se si sono compiuti 16 anni.

Questa categoria di patente non era prevista nella vecchia disciplina

Fonti normative

Circolare 28821 del 19 settembre 2019 (la parte in grassetto evidenzia le novità introdotte da questa circolare)


precedenti circolari
Decreto10 dicembre 2012  disciplina degli esami per il conseguimento
Circolare 635  precisazioni sulla disciplina per il conseguimento
Circolare 1378  transizione da CIGC ad AM
Circolare 1454  ulteriori disposizioni sulla modalità d’esame 
Circolare 30488  Obbligo degli indicatori di direzione
Circolare 27747  Veicoli conducibili con patente AM

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