Normativa e generalità.
Il decreto ministeriale 11 novembre 2011 n.213 definisce le modalità applicative della "guida accompagnata", una novità introdotta nell'articolo 115 del Codice della strada dalla Legge 120 del 2010.
Il provvedimento entra in vigore a decorrere dal 120° giorno successivo alla data della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011.
A decorrere dal 23 aprile 2012, può richiedere la "guida accompagnata" chi ha compiuto 17 anni ed ha già una patente A1 o B1, che si consegue a 16 anni.
Il minore deve ottenere un'apposita autorizzazione alla guida accompagnata, rilasciata solo a chi abbia frequentato un corso della durata di almeno 10 ore di guida presso un'autoscuola o Centro di istruzione automobilistica che al termine consegnerà all'allievo l'attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.
Durante la guida accompagnata,il minore non può guidare da solo, ma deve avere sempre a fianco un accompagnatore.
- con patente B o superiore conseguita da almeno 10 anni;
- di età non superiore ai 60 anni,
- che non abbia subito provvedimenti di sospensione della patente negli ultimi 5 anni.
La vettura, inoltre, deve esporre, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la scritta in lettere maiuscole "GA" (acronimo di "Guida Accompagnata"), di colore nero su fondo giallo retroriflettente e di dimensioni standard specificate nel decreto.
Per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata, l’interessato deve presentare apposita istanza presso un Ufficio della Motorizzazione corredata della documentazione prevista.
L'istanza non può essere accolta:
- se la patente posseduta dal minore è scaduta di validità,
- se sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
L'Ufficio Motorizzazione Civile, dopo le opportune verifiche, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata presso un'autoscuola.
La ricevuta è rilasciata:
a) con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;
b) con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.
Nel caso in cui, durante il periodo di guida accompagnata, il minore commetta violazioni, il diritto all'autorizzazione è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di autorizzazione alla guida accompagnata.
Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata
Deve essere svolto presso un’autoscuola. Se il minore è mutilato o minorato, l'autoscuola deve svolgere corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale; in alternativa tale tipologia di corso deve essere effettuata presso un centro di istruzione automobilistica.
Il corso di formazione:
• va effettuato su veicoli idonei per il conseguimento della patente di categoria B, muniti di segni distintivi e doppi comandi;
• si svolge in lezioni individuali, per una durata non superiore a due ore giornaliere; sul veicolo possono essere presenti solo il minore conducente e l'istruttore autorizzato e abilitato;
• prevede almeno dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna;
• deve essere documentato da un apposito libretto delle lezioni di guida.
Il corso di formazione si conclude con il rilascio al minore, da parte dell'autoscuola, di un attestato di frequenza, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.
Attenzione: l'aspirante al conseguimento della patente di categoria B, già minore autorizzato alla guida accompagnata, è esonerato dal ripetere le esercitazioni di guida purché:
• presenti istanza di conseguimento della patente entro sei mesi dal compimento del diciottesimo anno, e
• in qualità di minore autorizzato, non sia incorso nella revoca dell'autorizzazione.
Programma del corso di formazione propedeutico alla Guida Accompagnata
Modulo | Ore | Obiettivi | Esercitazioni |
A | 1 | Uso del veicolo | Partenza, uso della frizione, uso del volante, frenata, inserimento e disinserimento delle marce, retromarcia |
B | 3 | Comportamento nel traffico | Posizione sulla carreggiata, svolta a destra, svolta a sinistra, circolare in strade strette, effettuare partenze in salita con freno a mano e senza freno a mano, comportamento agli incroci regolati e non da segnaletica verticale, regolati da impianti semaforici, incroci con circolazione rotatoria, il controllo della precedenza agli incroci con diritto e non di precedenza, valutazione della distanza di sicurezza, parcheggi, inversioni di marcia |
C | 2 | La guida in condizioni di visione notturna | Circolare in strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici |
D | 2 | Guida su strade extraurbane | Circolare su strade di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 km/h, inserire la 5^ marcia e adeguare le marce alla velocità, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia massima consumando e inquinando il minimo possibile |
E | 2 | Guida su autostrade o su strade extraurbane | Circolare su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, effettuare una immissione in corsia di accelerazione, un ingresso in autostrada o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, circolare in corsia di marcia, effettuare almeno un sorpasso in corsia di sorpasso, circolare in una corsia di decelerazione, uscire percorrendo la corsia di decelerazione. |
L'Ufficio della Motorizzazione Civile al quale è stata presentata l'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata, su presentazione dell'attestato redatto dall'autoscuola e sulla designazione degli accompagnatori, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designato (NOTA BENE: soltanto dopo il rilascio della suddetta autorizzazione il minore può esercitarsi se accompagnato da uno dei titolari di patente di guida indicati nell’autorizzazione).
Con riferimento agli accompagnatori, che possono essere designati in un numero massimo di tre, si fa presente che:
• devono avere un'età non superiore a 60 anni (il File avvisi 18 del 8/5/2013 specifica che qualora venga indicato un accompagnatore in procinto di compiere il sessantesimo compleanno, sarà cura degli uffici in indirizzo, annotare sull'autorizzazione la data limite ridotta per l'accompagnatore, cioè fino al compimento del sessantesimo anno di età;
• devono essere titolari, da almeno 10 anni, di patente italiana di categoria non inferiore alla B, con esclusione di quelle speciali. Nel caso di patente rilasciata da altro Stato UE, ovvero appartenente al SEE, la stessa deve essere stata riconosciuta da non meno di 5 anni;
•devono avere patenti in corso di validità e sulle quali non risulti registrato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, negli ultimi 5 anni, alcun provvedimento di sospensione.
Con riferimento alle esercitazioni di guida accompagnata si fa presente quanto segue:
- le esercitazioni di guida accompagnata devono avvenire su autoveicoli idonei, muniti di apposito contrassegno identificativo, senza il trasporto di passeggeri e senza il traino di rimorchi.
- l'autoveicolo sul quale può essere esercitata la guida accompagnata deve rispondere ai seguenti requisiti:
- massa complessiva fino a 3,5 t;
- potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW;
- munito, nella parte anteriore e posteriore, di apposito contrassegno recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente.
I limiti di velocità da rispettare durante la guida sono: 100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
Documenti necessari per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata
La procedura si articola in due fasi:
1°) il candidato presenta l’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata e l’UMC, effettuati i dovuti riscontri, rilascia la ricevuta di presentazione dell’istanza con la quale il minore può iscriversi al corso di formazione presso un’Autoscuola oppure presso un Centro di istruzione automobilistica;
2°) il candidato presenta l’attestato di frequenza al corso rilasciato dall’Autoscuola o dal Centro di istruzione automobilistica (corredato della parte “originale” del libretto delle lezioni di guida) ed il modulo su cui sono designati gli accompagnatori e l’UMC, effettuati i dovuti riscontri, rilascia l’autorizzazione per la guida accompagnata.
1° FASE - documentazione da presentare.
- Domanda redatta sul modello conforme all’allegato 1 firmata dal genitore, ovvero dal legale rappresentante del minore, nonché dal minore stesso in triplice copia;
- un’attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c n° 9001 e due attestazioni di versamenti rispettivamente di 16,00 euro ciascuno effettuato sul c/c 4028 (per le imposte di bollo sulla domanda e per l'autorizzazione alla guida accompagnata).
Attenzione: questi ultimi due versamenti possono anche essere cumulativi.
- fotocopia completa della patente (fronte e retro) e originale in visione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello conforme all'allegato 2 con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- soltanto nel caso in cui il minore aspirante al rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata sia minorato o mutilato e ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, all'istanza dovrà essere anche allegato un certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida.
2° FASE - documentazione da presentare.
Attestato di fine corso conforme all’allegato 5;
Parte “originale” del libretto delle lezioni di guida conforme all’allegato 4;
Designazione degli accompagnatori resa in conformità all’allegato 6.
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformita’ all’originale in proprio possesso) anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno (+fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.
Documenti necessari per richiedere il duplicato della ricevuta e dell’autorizzazione alla guida accompagnata
E’ possibile richiedere presso un UMC il duplicato, sia della ricevuta di presentazione dell'istanza che dell'autorizzazione alla guida accompagnata, nei seguenti casi:
1) per rinnovo di validità dei predetti documenti a seguito di rinnovo di validità della patente posseduta dal minore;
2) per integrazione o sostituzione degli accompagnatori designati;
3) per deterioramento;
4) per distruzione, sottrazione o smarrimento.
Nei casi 1) 2) e 3) all’ UMC deve essere prodotta la seguente documentazione:
- un’attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c n° 9001 e due attestazioni di versamenti rispettivamente di 16,00 euro ciascuno effettuato sul c/c 4028 (per le imposte di bollo sulla domanda e sul duplicato).
Attenzione: questi ultimi due versamenti possono anche essere cumulativi.
Ricordiamo che i bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi);
- ricevuta o autorizzazione alla guida accompagnata in originale da duplicare.
Nel caso 4) all’ UMC deve essere prodotta la seguente documentazione:
- un’attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c n° 9001 (in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - i codici causali non sono obbligatori);
- denuncia effettuata presso l’Organo della Polizia di smarrimento/furto/distruzione della ricevuta o autorizzazione alla guida accompagnata da duplicare.
Autorizzazione alla guida accompagnata e conseguimento della patente B
Chi è stato autorizzato alla guida accompagnata, per conseguire a 18 anni la patente B non avrà l'obbligo di effettuare almeno 6 ore di lezioni di guida in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna presso una autoscuola, come invece è previsto per gli altri aspiranti patentati.
Questo perché tali ore di pratica sono già state svolte nell'ambito del corso di guida necessario per il rilascio della autorizzazione alla guida accompagnata.
Può beneficiare dell'esenzione, però, solo chi non abbia mai subito la revoca dell'autorizzazione e presenti la domanda di conseguimento della patente B entro sei mesi dal compimento dei 18 anni.
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