INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

SPECIALI

GENERALITA'
La patente speciale è una patente di guida che attesta l'idoneità del conducente affetto da minorazione a condurre un'autovettura modificata secondo le proprie esigenze.
Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, possono essere rilasciate le seguenti patenti
speciali:
A - B - C - D
Nel Regolamento di esecuzione del CdS sono stabiliti i tipi e le caratteristiche specifiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali:
A speciale per la guida di tutti i motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate (t).
B speciale per la guida dei motoveicoli, esclusi i motocicli, e degli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.
C speciale per la guida degli autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. ma inferiore a 11,5 t.
D speciale per la guida degli autoveicoli il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 16.

Precisazioni
1. La norma che impediva il rilascio o la conferma di validità della patente per la guida dei motocicli ai conducenti con minorazioni agli arti è stata abrogata dall’art. 7 della L. 214/2003. VEICOLI CHE SI POSSONO GUIDARE:
  • Categorie AM – A1 – A2 - A: i conducenti con minorazioni agli arti ora possono guidare questi veicoli con i relativi adattamenti prescritti su segnalazione di un Comitato tecnico formato al fine di mettere in grado le CML di rilasciare le certificazioni di idoneità.
  • I titolari di patente A1, A2 ed A speciale possono conseguire il KA per la guida di motoveicoli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per il trasporto di persone.

Con la circolare 5984/23.18.15 del 8 marzo 2016 viene chiarito quale tipo di patente deve essere rilasciata in caso di rinnovo o duplicato ai titolari di  certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (CIGC) speciale o di patente di guida speciale di categoria A1 o A che possano guidare esclusivamente tricicli e quadricicli, nel caso in cui queste abilitazioni siano state rilasciate prima del 19 gennaio 2013 (ovvero la data di entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE).

Innanzitutto si precisa che, se rilasciati entro il 18 gennaio 2013: 
- i certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori consentivano di condurre tricicli di cilindrata non superiore a 50 cm  e che raggiungessero una velocità non superiore a 45 km/h e quadricicli leggeri; 
- le patenti di guida delle categorie A1 o A consentivano di condurre tricicli e quadricicli senza limitazioni.

Con il recepimento dell direttiva 2006/126/CE questi veicoli possano essere condotti con le patenti:
- AM per tricicli di cilindrata non superiore a 50 cm velocità non superiore a 45km/h e quadricicli leggeri;
- A1 per tricicli di potenza non superiore a 15kW;
- A per tricicli di potenza superiore a 15kW;
- B1 per quadricicli di potenza non superiore a 15 kW.

Se ne ricava che, al momento del rinnovo di validità o del duplicato:

-  al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (CIGC) con obbligo di adattamenti sarà rilasciata una patente AM speciale con codice “79.02 (più glieventuali altri adattamenti legati alla disabilità del conducente);

- al titolare di patente delle categorie A1 o A speciali  valide solo per la guida di tricicli e quadricicli sarà rilasciata una patente comprendente le categorie A speciale con codice “79.03 (più eventuali altri codici legati alla disabilità del conducente) e B1 speciale (con annotati i codici connessi alla disabilità del conducente). 

2. Una Direttiva del Dipartimento Trasporti ha precisato che gli adattamenti previsti per il rilascio della patente B speciale consentono anche la guida di tricicli e quadricicli con dispositivo di sterzo a volante. Per la guida di tricicli e quadricicli con dispositivo di sterzo a manubrio è invece necessario sottoporsi a nuova visita medica, al fine della prescrizione di ulteriori specifici adattamenti, e a una prova pratica di guida.

3. Anche i conducenti di taxi e di veicoli a uso noleggio con conducente (KB), mutilati o minorati fisici titolari di patenti speciali B, C e D che posseggano i medesimi requisiti visivi, uditivi e i tempi di reazione previsti per le patenti C, D e E, possono ottenere, dietro certificazione di idoneità della Commissione Medica Locale, il certificato di abilitazione professionale.
  • Categorie D1 e D: consentono di guidare solo autobus immatricolati per uso proprio, non è possibile la guida di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio pubblico di linea

  • Inoltre con la patente speciale non si possono guidare:

  1. Veicoli in servizio di linea;
  2. Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;
  3. Autoambulanze;
Sulla patente (o foglio rosa) speciale, di qualsiasi categoria sopra indicata, saranno riportate le prescrizioni o gli adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti. Sulle patenti di vecchio tipo gli adattamenti sono riportati in chiaro; sulle patenti di tipo card sono riportati in codice (comunitario).
Sulla G.U. 178 del 3 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 115 del 29 luglio 2015. La nuova normativa consente ai titolari di patente speciale B (o anche superiore) di mettersi al volante di un veicolo di categoria B e trainare un rimorchio la cui massa sia superiore a 750 kg (prima tale possibilità non era ammessa). 
In virtù di tale modifica è ora possibile ottenere le relative estensioni E. Sono quindi conseguibili le patenti BE, C1E, CE, D1E e DE. Vedi anche La circolare 11141 del 11 maggio 2016   
Il decreto 14 febbraio 2014 prevede che:
a) Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada, e le macchine operatrici, di cui all'art.  58 del codice della strada, escluse quelle eccezionali, possono essere condotte da soggetti titolari della  patente della categoria B speciale con minorazioni degli arti e della colonna vertebrale ai sensi dell'art. 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle prescrizioni imposte a detti soggetti dalla commissione medica locale in sede di accertamento sanitario per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida. 
b) Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi protesici o ortesici prescritti ai conducenti minorati o  mutilati di cui al comma precedente, debbono vicariare i comandi originari. Gli adattamenti del veicolo sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell'art. 327, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
c) Guida delle macchine agricole da parte di soggetti minorati o mutilati, senza obbligo di adattamento del veicolo: le macchine agricole, indicate all'art. 124, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere guidate dai titolari della patente della categoria A1 speciale, purché affetti dalle sole minorazioni dell'udito a norma dell'art. 326 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 



MODIFICHE AI VEICOLI

I veicoli modificati presso un’officina autorizzata, secondo le prescrizioni stabilite dalla Commissione Medica Locale con la certificazione medica, devono essere sottoposti a collaudo presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per la stessa provincia dell’officina (art. 78 del CdS). Tale collaudo è finalizzato anche a un eventuale aggiornamento della carta di circolazione. L’officina che ha installato il dispositivo/i all'atto del collaudo produrrà una dichiarazione che ne attesta, con assunzione di responsabilità, la corrispondenza a un tipo approvato (art. 327,c.4, del Regolamento del CdS). La carta di circolazione sarà così aggiornata con tutte le modifiche apportate rispetto alla configurazione di serie. L’aggiornamento della carta di circolazione tramite collaudo non è necessario se la prescrizione consigliata dalla Commissione Medica Locale è già presente sul veicolo di serie (per es. cambio automatico)

La circolare 27710 del 4 dicembre 2014 prevede la possibilità di procedere alla visita e prova prima dell’immatricolazione o contestualmente alla stessa, ancorché il veicolo sia accompagnato da Certificato di omologazione comunitaria
(COC), in forma cartacea o smaterializzata o che segua il nuovo processo immatricolativo.
Esempi di adattamenti
Per chi è titolare di patente speciale esempi di comandi alla guida sono:
- Dispositivi di presa al volante
- Dispositivi di controllo luci, indicatori di direzione, avvisatore acustico, etc., con comandi modificati
- Comandi guida per minorazioni totali arti superiori
- Comandi guida per tetraplegici
- Adattamenti leva cambio
- Frizione automatica
- Acceleratore manuale
- Pedale acceleratore a sinistra
- Freno e acceleratore manuale
- Freno di servizio manuale
- Freno di stazionamento
- Dispositivi per deficit statura
- Cintura di sicurezza diagonale
Esempi di adattamenti alla carrozzeria del veicolo sono:
- Sportello scorrevole
- Sedile scorrevole-girevole simultaneamente, atto ad agevolare l’insediamento del disabile nell’abitacolo del veicolo
- Pedana sollevatrice ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico
- Scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico
- Braccio sollevatore ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico
- Paranco ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico
- Sistema di ancoraggio della carrozzella con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
Esempi di adattamenti ai motocicli: è’ evidente che, diversamente dai veicoli a 3 o 4 ruote, per i motocicli deve essere necessariamente assicurata dal conducente la stabilità e la sterzabilità del veicolo. Gli eventuali adattamenti necessari ai fini della guida riguardano essenzialmente l’azionamento dei comandi.
Possibili interventi tecnici sui motocicli sono:
- Sostituzione delle leve di azionamento a pedale del cambio di velocità e del freno posteriore con comandi manuali o, nel caso del cambio di velocità, con un cambio automatico.
- Spostamento dei comandi di serie, posti in corrispondenza dell’arto invalido, dalla parte del braccio valido o sostituzione con dispositivi automatici o comunque idonei.
In tutti i casi, per motivi di sicurezza, i comandi preesistenti in contrasto con gli adattamenti dovranno essere eliminati o neutralizzati.
La persona disabile, titolare di una patente di guida (speciale) o affetta da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti può usufruire delle agevolazioni fiscali (IPT, Bollo, Iva, Irpef) indipendentemente dalla gravità dell'handicap e dalla fruizione dell'indennità di accompagnamento, ma solo ed esclusivamente se i veicoli vengono adattati in funzione della disabilità motoria. Questa è infatti l'unica tipologia di disabilità per cui l'adattamento tecnico del veicolo costituisce una condizione inderogabile che deve sempre risultare dalla Carta di Circolazione.

VISITA MEDICA
Nel caso di mutilati e minorati fisici (art. 119, comma 4, lettera a, del CdS) l’accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere fatto esclusivamente da apposite Commissioni Mediche Locali.
Tali commissioni sono costituite in ogni Provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia; in alcune grandi città con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, presso le maggiori Aziende Usl, le Commissioni possono essere più di una. 
Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del CdS (art. 321 e ss.), sono le seguenti: •efficienza degli arti 
•amputazioni 
•minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale
•anchilosi invalidanti
•malattie dell’apparato visivo 
•diminuzione della vista 
•diminuzione dell’udito 
•anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico

Per tutte le patenti, indipendentemente se siano speciali o meno, la Commissione Medica Locale ha inoltre la funzione di accertamento anche in caso di altre malattie epatologie ai fini della validità/durata limitata nel tempo della patente in relazione alla gravità della patologia accertata. L’elenco delle patologie ritenute pericolose per la guida di un veicolo si trova nell’art. 320 app. II al titolo IV del Regolamento di esecuzione del C.d.S. In sintesi tali patologie sono: 

•Affezioni cardiovascolari
•Diabete 
•Malattie endocrine 
•Malattie del sistema nervoso
•Malattie del sonno (apnee notturne) 
Malattie psichiche 
•Uso di sostanze psicoattive (farmaci - alcool - sostanze stupefacenti) 
•Malattie del sangue 
•Malattie dell’apparato urogenitale

Infine, la Commissione Medica Locale effettua l’accertamento anche negli altri casi espressamente previsti dall’articolo 119, c. 4, del CdS: 
persone ultra sessantacinquenni con patente CE o CAP; 
persone ultrasessantenni con patente D; 
soggetti invitati a sottoporsi a revisione di patente da parte della Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile, ecc.
Durante la visita di accertamento il disabile può presentare ulteriore documentazione clinica (purché rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della propria malattia invalidante) e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità di 6 mesi. 
Sul certificato vengono specificati quali dispositivi il disabile deve applicare sul proprio autoveicolo (il collaudo dei mezzi adattati viene effettuato dalla Motorizzazione Civile) e gli stessi saranno riportati sul foglio rosa e sulla patente di guida con un codice cumulativo. La certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale ai fini del conseguimento della patente speciale non esonera automaticamente dall’uso della cintura di sicurezza.
Le commissioni mediche locali provvedono a comunicare i giudizi di temporanea o permanente inidoneità agli Uffici della motorizzazione che, a seconda dei casi, adotteranno provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
Le Commissioni Mediche Locali hanno facoltà di comunicare agli Uffici della motorizzazione anche le eventuali riduzioni di validità della patente, i declassamenti e gli adattamenti ai fini del rilascio del duplicato della patente.
Ferma restando la possibilità di esperire direttamente ricorso al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i provvedimenti sopra citati, l’interessato, nel caso in cui non condivida il giudizio delle Commissioni mediche, può sottoporsi direttamente e a sue spese a visita medica presso gli organi sanitari periferici della Soc. Rete Ferroviara Italiana s.p.a.
La richiesta di nuova visita medica presso i suddetti organi sanitari dovrà quindi essere prenotata direttamente dall’utente senza necessità di passaggi intermedi.
Qualora i suddetti organi sanitari pervengano ad una diversa o più favorevole valutazione medica, l’interessato potrà produrre la suddetta nuova certificazione direttamente agli uffici della Motorizzazione i quali, sulla base della sopra citata nuova certificazione degli organi sanitari delle F.S., provvederanno ad annullare o comunque modificare i provvedimenti di sospensione e revoca nel senso indicato dai certificati stessi.
Gli indirizzi delle unità sanitarie territoriali delle F.S. reperibili anche sul sito www.rfi.it alla voce "Le nostre attività” - Servizi sanitari - Le strutture aperte al pubblico.
L’interessato deve produrre la nuova certificazione più favorevole emessa dagli organi sanitari delle F.S. entro i termini previsti per l’eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato e dunque entro il termine massimo di 120 giorni .
Tuttavia, qualora l’utente dimostri di aver tempestivamente e nei termini richiesto la visita medica agli organi sanitari della Soc. Rfi ed il ritardo nella produzione della certificazione sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per l’espletamento della visita stessa, l’Ufficio potrà comunque procedere, in caso di esito più favorevole, al riesame in autotutela della certificazione delle commissioni mediche.
Per risolvere concretamente eventuali problemi relativi alla guida, il disabile può preventivamente rivolgersi presso i Centri di Mobilità dove può testare le proprie capacità motorie residue tramite speciali simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati e chiedere il parere di medici e fisioterapisti.

MINORAZIONI STABILIZZATE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/6/2014 (con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione) il decreto legge 24 giugno 2014 numero 90. 
La parte che riguarda le patenti speciali e la CML è l’articolo 25, comma 2, che recita:
All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.”.

Significa che dalla prossima visita in commissione, se sussistono le condizioni (minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto significa che il soggetto è così e non può ne migliorare ne peggiorare) al titolare di patente sarà consentito effettuare il  successivo rinnovo secondo le regole generali, quindi con il medico monocratico e con una scadenza non riferita alla patente in quanto speciale ma solo in base alla categoria e all'età.
La notizia è positiva in quanto incrementa il lavoro presso studi/scuole alleggerendo il carico sulle CML, anche se per vederne gli effetti occorrerà un poco di tempo. 

La successiva circolare 20366 cerca di fare chiarezza sulla norma che consente ai titolari di patente speciale che abbiano situazione di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate di non dover più ricorrere alla CML. La circolare in 4 punti (più un quinto conclusivo) indica come operare nei vari casi.
Il testo è questo:
1. Conseguimento della patente di guida
In fase di primo rilascio della patente di guida, le commissioni mediche locali, successivamente agli accertamenti sanitari, rilasceranno all’aspirante conducente il certificato medico, sul quale dovrà essere indicato che il soggetto è affetto da minorazioni o mutilazioni stabilizzate e che, di conseguenza, il futuro accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente di guida potrà essere esperito da un medico monocratico al termine del periodo di validità della patente stessa stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada. L’ufficio della Motorizzazione civile, al momento dell’acquisizione del suddetto certificato (allegato all’istanza di conseguimento della patente), provvederà a registrare tale esito nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un campo appositamente inserito nell’applicazione “Richiesta Patenti”, e ciò consentirà il successivo rinnovo della patente di guida presso un medico monocratico. I dettagli sulla modalità tecnica di aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, verranno forniti con successivo “file avviso”.
2. Conferma di validità della patente
In caso di rinnovo di validità di una patente speciale, la commissione medica locale, nel caso in cui, a seguito dell’accertamento sanitario, verifichi che le condizioni delle minorazioni o mutilazioni siano stabilizzate, provvede a segnalare tale esito nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un campo appositamente inserito nell’applicazione “Rinovo Patenti”. Ciò permetterà, alla commissione, di rinnovare la patente confermandone la validità secondo le regole stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada, ed all’interessato, di effettuare il successivo rinnovo presso un medico monocratico. Successivamente la commissione provvederà a trasmettere telematicamente le informazioni del rinnovo ed a rilasciare all’interessato la ricevuta, come previsto dalla modalità vigente.
3. Duplicato di patente con contestuale rinnovo
Nel caso in cui una patente speciale debba essere duplicata presso un ufficio della Motorizzazione e, contestualmente, rinnovata di validità, si procederà come nel caso di cui al punto 1 (conseguimento della patente di guida).
4. Discordanza dati
Se vi è discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare, il sanitario certificatore, in caso di esito positivo della visita, redige la comunicazione, conforme all’allegato 1 al decreto dirigenziale 15 novembre 2013, su supporto cartaceo non in bollo, sul quale indicherà che il soggetto è affetto da minorazioni o mutilazioni stabilizzate e che, di conseguenza, il futuro accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente di guida potrà essere esperito da un medico
monocratico al termine del periodo di validità della patente stessa stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada. Sulla predetta comunicazione il sanitario appone la foto del titolare, provvede ad autenticarla ed a timbrarla e raccoglie la firma del titolare della patente di guida. La medesima procedura dovrà essere adottata nel caso in cui il sanitario riscontrasse una discordanza tra il nome indicato nella carta di identità o altro documento di identificazione personale ed il nome riportato nella patente di guida (ad es. nella patente è indicato il nome “Mario Rossi”, nella carta di identità il nome “Mario Alberto Rossi”). In questi casi dovrà essere riportato sulla patente di guida il nome indicato nella carta di identità ovvero in altro documento di identificazione personale in corso di validità.
La conferma di validità della patente deve essere richiesta dal titolare all’Ufficio Motorizzazione civile territorialmente competente in ragione del luogo in cui è stata effettuata la visita medica. L’istanza di rinnovo deve essere corredata da una stampa della “schermata” generata dal sistema informatico, da cui risulta l’impossibilità di procedere al rinnovo di validità della patente secondo la procedura prevista dal decreto dirigenziale 15 novembre 2013, oltre che da una copia dell’allegato 1 compilato dal sanitario certificatore (l’originale di detto allegato deve essere
esibito al momento della presentazione dell’istanza e deve poi essere restituito al conducente), da una seconda fotografia identica a quella autenticata, da una fotocopia della patente di guida e dalle seguenti attestazioni di versamento:
· della tariffa di cui al punto 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente;
· del diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
La ricevuta di presentazione dell’istanza, unitamente all’originale dell’allegato 1 è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida rinnovata di validità e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. Nelle more del rilascio di questo documento, la patente da rinnovare deve essere lasciata nella disponibilità del titolare.

Riassumendo: nulla di nuovo nella discordanza dati, mentre è necessario che tutti i soggetti interessati passino ancora una volta presso la CML, la quale certifica che quella è l'ultima volta. Da quel momento il sistema non richiederà più la visita collegiale.


PROCEDURA PER CONSEGUIMENTO PATENTI SPECIALI

Documentazione Esame Patente Speciale per la guida di veicoli muniti di adattamenti


Attenzione: le guide certificate non sono richieste per le patenti BS

Dopo aver ottenuto il certificato medico o il foglio rosa, si possono preparare gli esami teorici e pratici, con la medesima pratica d’esame delle patenti generiche. Ci si esercita quindi alla guida con qualsiasi veicolo, non necessariamente di proprietà o della scuola guida, a condizione che il veicolo abbia gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale.

Per l’esercitazione alla guida non è obbligatorio un veicolo con doppi comandi.

L’esame dovrà essere sostenuto con un veicolo, di proprietà o di terzi, adattato in base alla propria minorazione secondo le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente aggiornata nei modi d’uso purché a fianco si trovi, in funzione di istruttore, una persona abilitata.
Nel corso dell’esame verrà verificata l’idoneità degli adattamenti e la capacità di usarli con destrezza.
La patente speciale verrà rilasciata al termine della prova di guida e riporterà gli adattamenti definitivi che devono essere presenti sul veicolo; si potranno guidare solo i veicoli dotati di tali dispositivi.


-  1) primo conseguimento: il soggetto all’atto della visita medica presso la CML viene dichiarato idoneo alla guida con adattamenti e di conseguenza viene emesso un certificato medico che riporta i relativi codici. La pratica segue il normale iter (allestimento e inserimento attraverso il Portale) con la sola differenza che gli adattamenti (vedi tabella sottostante) saranno inseriti dalla motorizzazione. Una volta superato l’esame di teoria, il candidato riceve il foglio rosa e può esercitarsi. Se il cliente non ha a disposizione un veicolo e non disponete di macchina con doppi comandi munita di adattamenti, potete rivolgervi ad un collega che ne sia munito, oppure ad una azienda che si occupi di noleggi di questo tipo, come la EVO DRIVE (Via Ricardesco, 17 10073 - Ciriè (TO) Tel. 011/9203630. Responsabile Commerciale Sig. Besi Mario - evodrive@email.it) che al costo di 25 € al giorno vi fornirà il veicolo per le guide e per l’esame. Il quale si svolge nelle sedute guide superiori, in quanto deve essere un ingegnere ad esaminare il candidato.
-  2) revisione tecnica: questo caso si ha qu anto il soggetto viene inviato alla CML in fase di rinnovo di una patente normale e la medesima viene riclassificata in speciale dai componenti della commissione. In tal caso occorre presentare una richiesta allo sportello 12 (analoga a quella di foglio rosa, anche per quanto riguarda i versamenti) chiedendo che venga protocollata con il 17TO. La pratica viene passata a chi si occupa di inserire gli adattamenti (che per quel che riguarda l’ufficio di Torino è la signora Corsaro) e successivamente inserita in un seduta guide superiori. Anche in questo caso è necessario procurarsi un’auto adattata, che potrebbe anche essere quella del cliente.
A titolo di informazione, citiamo la possibilità che all’atto della visita di rinnovo la commissione richieda al soggetto già in possesso di patente di dimostrare le proprie capacità di guida e che il soggetto venga invitato presentarsi in motorizzazione per una veloce verifica davanti all’ingegnere. In tal caso l’esito della visita viene sospeso fino al compimento di questa “prova breve”, che ha lo scopo di evitare la lunga trafila descritta sopra.

PARTICOLARITA' RIGUARDO GLI ESAMI
Circolare Prot. n. 41776/23.03.01 del 12 ottobre 2006
Non può essere consentito di sostenere la prova d’esame per il conseguimento della patente di guida della categoria A con un motociclo con due ruote anteriori; con tale veicolo, infatti, non è possibile valutare, con sufficiente certezza, l’equilibrio del candidato sui veicoli a due ruote.
Parimenti, ad un candidato non può essere consentito di sostenere la prova d’esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie B, B+E, C, C+E, D e D+E con un autoveicolo munito dei “sensori di parcheggio”, giacché detto dispositivo non consente all'esaminatore di valutare compiutamente se il candidato è abile ad effettuare manovre di retromarcia anche in presenza di ostacoli ravvicinati. Le suddette disposizioni non si applicano agli esami di candidati al conseguimento delle patenti speciali.

Le disposizioni precedenti vanno integrate con il contenuto della circolare DGT Nord Ovest 158489 del 13/07/2021 che prescrive che "(...) qualora la commissione medica locale, limiti l’idoneità psicofisica per il conseguimento della categoria AS a veicoli diversi dai motocicli ovvero a particolari tipi di veicoli della categoria AS (codici 45, 46, ecc), occorre riferirsi alla circolare prot. n. 435/M334 del 21.01.2005 (e successiva circolare prot. n° 2947/M334 del 15.06.2006) avente per oggetto “Direttiva per la guida di tricicli e dei quadricicli da parte di conducenti con limitazioni funzionali agli arti” che al penultimo capoverso del paragrafo 3 recita “Ove invece l'interessato sprovvisto di patente intenda conseguire la patente di categoria A od A1 per condurre un triciclo/quadriciclo con dispositivo di sterzo rispettivamente a volante od a manubrio, dovrà rappresentare il suo intendimento alla CML la quale, nell'uno o nell'altro caso, gli prescriverà gli adattamenti previsti. La prova di capacità e comportamento sarà effettuata su un triciclo/quadriciclo avente le caratteristiche e con le modalità già descritte al punto 1).” 


CODICI COMUNITARI
I codici degli adattamenti sono i seguenti (sono previste anche codifiche che non hanno nulla a che vedere con la patente speciale):
I codici sono stabiliti nel modo seguente: 
- codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici) 
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
01.07. Aiuto ottico specifico
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità' modificato
10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
15.03. Frizione automatica
15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01. Pedale del freno adattato
20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04. Pedale del freno a scorrimento
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno manuale
20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: "20.07(300N)"]
20.09. Freno di stazionamento adattato
20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
20.13. Freno a ginocchio
20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25. Dispositivo di accelerazione modificato
25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
31. Adattamenti e protezioni dei pedali
31.01. Set supplementare di pedali paralleli
31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
31.04. Fondo rialzato
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dai dispositivo di sterzo
35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e dei freno
40. Sterzo modificato
40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio "40.01 (140N)"]
40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06. Posizione adattata del volante

40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
42.02. Dispositivo retrovisore adattato
42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43. Posizione del sedile del conducente
43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilita'
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilita'
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04. Acceleratore adattato
44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"]
44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)"]
44.11. Poggiapiedi adattato
44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
47. Limitata a veicoli di più' di due ruote in cui non e'
necessario l'equilibrio dei conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a: a sinistra
b: a destra
c: mano
d: piede
e: nel mezzo
f: braccio
g: pollice
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO
61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)
62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta'/regione
63. Guida senza passeggeri
64. Velocità' di guida limitata a ... km/h
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
66. Guida senza rimorchio
67. Guida non autorizzata in autostrada
68. Niente alcool

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza e' facoltativa (ad esempio, "69" o "69"(1.1.2016)]
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")
71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.
79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero 
79.03. Limitata a tricicli
79.04. Limitata a tricicli ai quali e' agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di
categoria A del tipo triciclo a motore di eta' inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di
categoria A del tipo motociclo a due ruote di eta' inferiore a 21 anni
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: "95(1.1.12)"]
96. Veicoli di categoria B a cui e' agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg
97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)
Integriamo quanto sopra con un file contenente le principali menomazioni e i relativi codici. Il documento è stato redatto dal comitato tecnico del Ministero ed è molto dettagliato.































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