INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

B codice 96

NOTA BENE

La prova per il conseguimento della patente B codice 96 può essere effettuata :

• contestualmente a quella per il conseguimento della patente di categoria B;
• successivamente al conseguimento della patente di categoria B;
VEDI DETTAGLIO IN SEGUITO

Abilita alla guida di tutti i veicoli per cui è richiesta la patente B, più: 
- complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata, insieme a quella della motrice non sia superiore a 4250 Kg (vedi tabelle). 











Si può conseguire dall’età di: 
18 anni.

Validità:
segue le scadenze previste per la patente B, ossia: è valida per 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.

Età massima:
non è prevista una età massima per il conseguimento o il rinnovo.



PROCEDURA AMMINISTRATIVA

PRESENTAZIONE ISTANZA:

- Per i cittadini extracomunitari è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida (perché in caso di esito positivo viene immediatamente rilasciata la patente di guida).


RESIDENZA:
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.

Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per un breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia di teoria che di pratica, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.
L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).

DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.


PROVA TEORICA
La patente di guida della categoria B con codice unionale armonizzato 96 può essere conseguita:
a) contestualmente al conseguimento della patente di guida della categoria B;
b) da soggetto già titolare di patente di guida della categoria B.
Di conseguenza, il soggetto sub a) sostiene l’esame di teoria ordinariamente previsto per la categoria B, mentre il candidato sub b) è esonerato dallo svolgere l’esame di teoria.

PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI
Il candidato in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) per la categoria B96 può esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.

L'autorizzazione è valida per 12 mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.


Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per due volte soltanto, la prova pratica di guida.

Le sedute di esame pratico per il conseguimento della categoria B96 devono essere organizzate in modo di assicurare quaranta minuti per ogni candidato.

VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME






La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B96, anche speciale, si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg. 

Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza. 

Al conducente che ha svolto la prova pratica per il conseguimento della categoria B su veicolo dotato di cambio manuale e la prova pratica per l’estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B sarà riportato esclusivamente il codice 96. 

Al conducente che ha svolto sia la prova pratica per il conseguimento della categoria B che la prova pratica per l’estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B saranno riportati i codici 78 e 96. 

È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente un pedale della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo. 

Qualora la patente di categoria B96 sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. 

I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica, oppure dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio, a condizione, ovviamente, che il veicolo trattore sia munito di doppi comandi almeno per la frizione o il freno (o almeno solo per il freno, qualora il veicolo sia dotato di cambio automatico). Può essere dato in disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica anche solo il rimorchio utile per conseguire la categoria B96. Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all’uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. 

I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli muniti di doppi comandi delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente. 

Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida. 

I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola. 

I candidati al conseguimento della patente B96 speciale possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli adattati di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi. 

OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE 
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare: 
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO: 
- autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame); 
- documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; 
- nel caso di B96 speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale; 
- che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti; 
- (solo per candidati al conseguimento contestuale della categoria B e della categoria B96) attestato delle guide certificate di cui all’art. 122, comma 5 bis del codice della strada. Non occorre presentare anche tutte le attestazioni delle singole esercitazioni. 

Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l’esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento. 

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME: 
• carta di circolazione; 
• certificato di assicurazione obbligatoria; 
• nel caso di B speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale. 

Deve, inoltre, essere verificata l’abilitazione tecnica dell’istruttore e, nel caso l’esame si svolga su un veicolo di un’autoscuola, il provvedimento che autorizza l’istruttore ad operare presso l’autoscuola stessa. 

PROVE 
La prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso località designate dalle autoscuole o dai centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami “fuori sede”. 

Occorre distinguere tra l’ipotesi di: 
a) candidato già titolare di patente di categoria B che intende estendere l’abilitazione per il traino di rimorchi cui abilita la categoria B96; 
b) candidato che intende conseguire contestualmente la categoria B e la categoria B96. 

PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96 DA PARTE DI CANDIDATO GIA’ TITOLARE DI PATENTE DI CATEGORIA B 
Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione B96 deve eseguire le seguenti operazioni,: 
a) accelerazione e decelerazione; 
b) retromarcia; 
c) frenata: spazio di frenata e frenata/schivata; 
d) cambio di corsia; 
e) oscillazione di un rimorchio; 
f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso; 
g) parcheggio. 
La prova, di durata non inferiore a venticinque minuti, è svolta su strade pubbliche. 

PROVA PRATICA DI GUIDA CONTESTUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA B E DELLA CATEGORIA B96 
1) Preliminarmente il candidato sostiene le prove utili per il conseguimento della categoria B e, cioè: 

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA 
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura. In particolare, l’esaminatore dovrà verificare che il candidato: 
a) regoli il sedile nella corretta posizione di guida; 
b) regoli specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta; 
c) controlli la chiusura delle porte; 
d) sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, e sappia controllare i livelli dell’olio. 

Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria. 

REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA verificare che il candidato sappia 
- posizionarsi alla giusta distanza dai pedali; 
- posizionarsi alla giusta distanza dal volante; 
- regolare l’altezza del sedile; 
- regolare la corretta inclinazione del sedile. 

REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA POGGIATESTA 
SPECCHI verificare che il candidato sappia: 
- regolare correttamente lo specchio retrovisore interno; 
- regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro; 
- regolare correttamente lo specchio retrovisore destro (se presente). 
CINTURE DI SICUREZZA verificare che il candidato sappia: 
- indossare correttamente la cintura di sicurezza; 
- regolare correttamente l’altezza della cintura di sicurezza (se possibile); 
POGGIATESTA verificare che il candidato sappia: 
- regolare il poggiatesta 

CHIUSURA DELLE PORTE verificare che il candidato sappia: 
- azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente); 
- verificare la corretta chiusura delle porte; 
- verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente); 
- individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente); 
- aprire il cofano motore. 

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI 
PNEUMATICI verificare che il candidato: 
- sappia controllare “a vista” lo spessore del battistrada; 
- sappia controllare “a vista” la pressione di gonfiaggio degli pneumatici; 
- sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione; 
- sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata; 
- sappia verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti; 
- sappia verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con “ruotino” ovvero con il kit “gonfia e ripara”. 
STERZO verificare che il candidato: 
- sappia individuare la disposizione dei comandi posti sul volante; 
- sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali; 
- sappia individuare le spie dell’impianto frenante. 
FRENI verificare che il candidato: 
- sappia verificare eventuale “corsa a vuoto” del pedale del freno; 
- sappia individuare ed azionare il freno di stazionamento. 
LIVELLI verificare che il candidato: 
- sappia controllare il livello dell’olio dell’impianto frenante; 
- sappia controllare il livello dell’olio motore; 
- sappia controllare il livello del liquido di raffreddamento; 
- sappia indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri; 
- sappia indicare dove si rabbocca l’olio del motore. 

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato: 
- sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri; 
- sappia attivare i proiettori anabbaglianti; 
- sappia attivare i proiettori abbaglianti; 
- sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti; 
- sappia attivare gli indicatori di direzione; 
- sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente; 
- sappia utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo; 
- sappia attivare i proiettori fendinebbia (se presenti); 
- sappia attivare la luce posteriore per nebbia (se presente). 

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato: 
- sappia attivare l’avvisatore acustico. 

II FASE: MANOVRE 
Il candidato deve effettuare almeno due manovre tra quelle indicate di seguito, di cui almeno una a marcia indietro: 
a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; 
b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro; 
c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza); 
d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa. 

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO 
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre: 
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; 
b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 
c) guida in curva; 
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. 

Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122 comma 2, codice della strada, nonché l'esaminatore. 

VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI 
Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.

Le maggiori criticità concernono, in particolare:
a) le manovre di retromarcia;
b) l’inversione di marcia;
c) le manovre di parcheggio;
d) il transito nelle rotatorie a più corsie.

Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida – di seguito riportate – cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale. Tali linee guida sono riportate alla voce ESAME GUIDA


LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA 
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica. 
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica. 
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. 
E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico. 
Nel corso della prova nel traffico, l’esaminatore, salvo specifica esenzione per motivi sanitari, deve indossare la cintura di sicurezza. 

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase. 

2) In caso di esito positivo delle predette prove, il candidato sostiene la prova integrativa con il complesso di veicoli della categoria B96, eseguendo le seguenti manovre, su strade pubbliche, in un arco temporale non inferiore a venticinque minuti: 
a) accelerazione e decelerazione; 
b) retromarcia; 
c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata; 
d) cambio di corsia; 
e) oscillazione di un rimorchio; 
f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso; 
g) parcheggio. 
Al termine della seconda prova, al candidato che ha ottenuto giudizio di idoneità potrà essere rilasciata la patente di guida della categoria B integrata con il codice unionale 96. 

Il candidato che ha ottenuto l’idoneità alla prima prova, ma non alla seconda, potrà esercitare due opzioni: 
a) richiedere il rilascio della patente di guida della categoria B, rinunciando, così, all’estensione al codice 96; 
b) prenotarsi per sostenere una successiva prova di estensione al codice 96, se, ovviamente, i termini di validità del foglio rosa ancora lo consentano e il candidato non abbia già sostenuto due esami pratici (art. 121, comma 11, del codice della strada). 

Nel caso sub a), l’esaminatore, dopo aver verbalizzato la volontà del candidato di rinunciare all’estensione al codice 96, non rilascerà la patente di guida. L’Ufficio Motorizzazione civile competente dovrà, entro il primo giorno utile successivo all’esame, inserire nel sistema informatico l’esito di idoneità per la categoria B. Il candidato potrà ritirare la patente di guida conseguita, nei giorni successivi presso l’Ufficio Motorizzazione civile.

Nel caso sub b), l’esaminatore annoterà sul verbale sia l’idoneità alla prova d’esame per la categoria B, sia l’intenzione del candidato di sostenere una nuova prova per l’estensione al codice 96. Inoltre, l’esaminatore annoterà sul foglio rosa: “SOSTENUTO ESAME PRATICO PER LA CATEGORIA B CON ESITO POSITIVO IN DATA …”. Al candidato non sarà rilasciata la patente di guida e lo stesso potrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile nuova prenotazione per il conseguimento della categoria B con codice unionale 96.

Alla successiva prova pratica, svolta esclusivamente sul programma previsto per il codice 96, al candidato che consegua l’idoneità sarà rilasciata la patente di guida della categoria B con codice 96. Se la prova avrà ancora esito negativo, l’esaminatore non rilascerà alcuna patente al candidato. In questo caso, il competente Ufficio Motorizzazione civile dovrà, entro il primo giorno utile successivo all’esame, inserire nel sistema informatico l’esito positivo alla prova pratica per il conseguimento della categoria B e provvedere alla stampa della relativa patente di guida, che il candidato potrà ritirare nei giorni successivi presso la sede dell’ufficio stesso.


Particolarità: 

- è conosciuta anche come B+; 
- non richiede visita medica all’atto del foglio rosa (in caso di conseguimento successivo e se la patente B posseduta non scade entro i sei mesi successivi);
- richiede l’attesa di almeno 31 giorni per poter prenotare la prova pratica.

Prevede limitazioni per i neopatentati

Fonti normative
Circolare 2190 modalità d’esame
Circolare 2461 ulteriori disposizioni sulle modalità d’esame
Circolare 5306 disposizioni sulla prova pratica
Circolare 10313 disposizioni sul codice 78

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