INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

PATENTE MOTO SENZA ESAME

Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della disciplina specifica, in Italia è adesso possibile effettuare l'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A (da molti indicata anche come A3).

COME SIAMO ARRIVATI A QUESTA PROCEDURA

La normativa comunitaria concede ai singoli stati una certa capacità di manovra riguardo le norme che regolano il conseguimento delle patenti. Lo Stato può, pertanto, decidere in autonomia le procedure per il conseguimento e il mantenimento delle patenti, entro certi limiti. L'Italia, per esempio, usufruisce della possibilità di concedere la guida, sul territorio nazionale, di veicoli della categoria A1 anche a chi non ha sostenuto l'esame per questa abilitazione, purché in possesso dalla patente B.

Il Decreto Ministeriale 9 giugno 2023 (QUI per chi desidera la versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) contiene la previsione di alcune modifiche alle procedure attuate a partire dal 19 gennaio 2013 (giorno in cui abbiamo iniziato ad operare secondo le norme contenute nella terza direttiva patenti comunitaria) e in particolare la possibilità che chi possiede una patente moto conseguita per esame possa ottenere la patente di livello immediatamente superiore senza ulteriori prove pratiche. La procedura, pertanto, si applica a titolari di A1 che così ottengono la A2 e titolari di A2 che così ottengono al A.

Il 13 settembre 2023, a 5 giorni dall'entrata in vigore della normativa, viene emanata la circolare 26690 che contiene le istruzioni operative in merito.

ISTRUZIONI OPERATIVE


A2
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A2, anche speciale, senza esame, chi:

• abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni (di seguito “patente presupposta”);

• sia titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A2.

Si sottolinea che è richiesto il possesso della patente di categoria A1: pertanto non può considerarsi utile per accedere alla formazione la mera abilitazione alla guida sul solo territorio nazionale dei veicoli di categoria A1, riconosciuta ai titolari di patente di categoria B ai sensi dell’articolo 125, co. 2, lettera h), del codice della strada.

A
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A, anche speciale, senza esame, chi:

• abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni (di seguito “patente presupposta”);

• sia titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A.

Ai sensi dell’articolo 123 del codice della strada “la formazione dei conducenti impartita in forma professionale” è riservata alle autoscuole: dunque la formazione in parola deve essere erogata da un’autoscuola o, eventualmente, da un centro di istruzione automobilistica costituito da un consorzio al quale l’autoscuola aderisce.

PRIMO STEP
L’autoscuola: 
• iscrive l’allievo nel proprio registro;
• formalizza la domanda di accesso graduale senza esame alla patente di categoria A2 o A, (...) attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal CED (...) 

Pertanto, all’istanza devono essere devono allegati:
• la ricevuta di pagamento a mezzo di bollettino PagoPA della tariffa N003, comprensiva di due imposte di bollo (una per la domanda ed una per la patente da emettersi) e del diritto di motorizzazione di cui alla tariffa 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986. Il pagamento di tali diritti e della tariffa non è in alcun caso rimborsabile; 
• il certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 119 del codice della strada. 
Secondo le procedure già in uso, il CED, (...) produce il giorno successivo l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa).

Cosa fare se un soggetto iscritto preso l'autoscuola è già titolare di foglio rosa per il conseguimento della patente con esame? La circolare dice che "Qualora, dunque, un conducente sia titolare di foglio rosa emesso a seguito di istanza formulata per un titolo diverso dall’accesso graduale senza esame alla patente di categoria A2 o A, a seconda dei casi, questi potrà, alternativamente: 
• completare il percorso avviato;
• rinunciare a tale percorso ed avviare ex novo quello di cui al DM 9 giugno 2023, in commento.
In altri termini, la richiesta di patente con esame non può essere trasformata in richiesta senza esami (e naturalmente neppure viceversa).

FORMAZIONE GIORNALIERA
La generazione del foglio rosa attiva, nel sistema informatico messo a disposizione dal CED, la possibilità di generare a mezzo di apposita funzione i fogli di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera (di seguito “FRPeCFG”). QUESTO è il modulo, notare che è nominativo. Viene emesso in due pagine, una (modello A) con la dicitura "da conservare in sede" e l'altra (modello B) da consegnare all'istruttore, il quale, al termine della formazione giornaliera, lo riconsegnerà alla sede. Non ci sono limiti, numerici o temporali, per la generazione di questi fogli.
Prima di iniziare la lezione il responsabile didattico compila i due moduli con le seguenti diciture:
 

Dopodiché il modello A resta in sede e il modello B segue l'istruttore nel luogo dove si svolge la formazione giornaliera.
L'istruzione si svolge con moto della scuola, conformi a quanto richiesto per la presentazione all'esame. 

PRIMA FASE
Nella prima fase (durata complessiva 3 ore) l'allievo deve acquisire abilità tali da renderlo in grado di: 
1. prepararsi ad una guida sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo; 
2. controllare la condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio e dei liquidi in generale, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione
acustica; 
3. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo, di parcheggiare il motociclo sul cavalletto e di scendere dallo stesso nel rispetto delle
necessarie precauzioni; 
4. effettuare manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi; 
5. effettuare manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L’allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza, a una velocità minima di 50 km/h.  

La prima fase della formazione può essere erogata anche tutta in un solo giorno di lezione; non è invece stabilita la durata minima di una lezione giornaliera. 
Le lezioni della prima fase della formazione possono essere anche collettive per un numero massimo di allievi pari a cinque, al fine di valorizzare, in comparazione tra tutti, i comportamenti errati o corretti. Attenzione però, tutti gli allievi devono essere iscritti all’accesso graduale, senza esame, della medesima categoria di patente (A2 o A). In pratica non è consentito fare una lezione collettiva ad allievi di categorie di patente diverse tra loro.

Parte della formazione (quella dinamica) dovrà svolgersi in ambiente idoneo, ovvero, secondo la circolare, "conforme a quanto previsto dall’allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (e successive modificazioni) e con le modalità ivi previste” (cfr art. 4, co. 1, lett. a), punto n. 4, del D.M. 9 giugno 2023)."
Si tratta in sostanza delle piste utilizzate per le prove di guida e allestite secondo le disposizioni ministeriali. Al riguardo la circolare precisa che deve trattarsi di  
- una pista omologata dall’Amministrazione;
- un luogo, pubblico o privato, del quale il soggetto erogatore della formazione abbia a qualunque titolo lecita possibilità di utilizzo.

Importante notare che "in tale fase della formazione non è necessario che ogni allievo disponga di un motociclo." 

SECONDA FASE
Nella seconda fase (durata complessiva 4 orel’allievo deve acquisire abilità tali da renderlo in grado di eseguire le seguenti operazioni: 
1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; guida su strada rettilinea, frequentata da pedoni e transitata da veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; guida in curva; impegno e superamento di incroci e raccordi; cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; sorpasso e superamento: sorpasso di altri veicoli, superamento di ostacoli, ivi comprese vetture posteggiate; lasciarsi sorpassare da parte di altri veicoli. Le attività di guida devono impegnare anche elementi e caratteristiche stradali quali  rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, guida su lunghe salite e discese, gallerie;  
2. ingresso, guida e uscita dall'autostrada o strade extraurbane principali o secondarie: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione. 

La seconda fase della formazione è esclusivamente individuale e non può essere erogata per più di tre (3) ore in uno stesso giorno. Non è invece stabilita alcuna durata minima di una lezione giornaliera della seconda fase. Ne consegue che questa fase non può essere terminata in un solo giorno.  
In tale fase della formazione l’istruttore accompagna l’allievo nel percorso di guida nel traffico, a bordo di un veicolo diverso da quello condotto dall’allievo. 

MODELLO B
All’inizio di ciascuna lezione giornaliera e nel luogo in cui questa comincia, l’istruttore provvede a compilare nel modello B di ciascun allievo, anche in caso di lezione collettiva (consentita solo per la prima fase della formazione), il campo:  
ORARIO EFFETTIVO DI INIZIO DELLE LEZIONI GIORNALIERE____________ 
Al termine dell’erogazione di ciascuna lezione giornaliera e nel luogo in cui questa si conclude, l’istruttore provvede a:
- completare la redazione del modello B per ciascun allievo apponendo una “X” nei campi presenti sul modulo, in assoluta conformità ai contenuti della lezione giornaliera svolta;
- annotare il luogo di fine delle lezioni giornaliere nell’apposito campo sotto riportato; 
- calcolare e riportare, nel campo sotto riportato, il dettaglio – sia in termini di ore e minuti che di tipologia (manovre o guida) - della formazione giornaliera erogata, nonché la durata complessiva della formazione giornaliera stessa; 
- acquisire, in calce al modulo integralmente compilato secondo le istruzioni precedenti, la firma estesa e leggibile dell’allievo.  
Completate le predette operazioni l’istruttore appone – sotto all’indicazione del suo nome e cognome in stampatello leggibile – la sua firma. 

L’istruttore riconsegna il modello B di ciascun allievo all'autoscuola entro e non oltre la redazione del modello A relativo ad una nuova lezione del medesimo allievo o, se il modello B da consegnare è dell’ultima lezione prevista per la formazione di quest’ultimo, prima che venga generato l'attestato. 
Il soggetto erogatore della formazione conserva il modello A ed il modello B in originale, per almeno cinque anni.  

ATTESTATO
Terminate le sette ore di formazione previste, è il momento di redigere l'attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame come QUESTO
La generazione e stampa di tale attestato può avvenire:
- in un qualunque tempo successivo all’emissione del foglio rosa, ma comunque entro il termine di validità di quest’ultimo  e fino all’approvazione del fascicolo della formazione; 
- esclusivamente dall’autoscuola alla quale l’allievo risulta iscritto (e non dal centro di istruzione automobilistica al quale eventualmente questi sia stato conferito per l’erogazione della formazione).
L'attestato riporta della parti precompilate e deve essere completato dall'autoscuola.  Poiché l’intero “fascicolo della formazione” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal responsabile didattico dell’autoscuola, non occorre apporre la firma digitale sul singolo attestato. 
Pertanto, con i moduli di cui stiamo per parlare, l'attestato fa parte del fascicolo della formazione.

Va fatto presente che la circolare prevede anche il caso in cui la preparazione del candidato sia stata demandato ad un centro di istruzione. In questo caso cambiamo i moduli da compilare e inviare. 

FASCICOLO DELLA FORMAZIONE
Il fascicolo della formazione è formato ed inviato esclusivamente dall’autoscuola alla quale l’allievo risulta iscritto (e non dal centro di istruzione automobilistica al quale eventualmente sia stato conferito per
l’erogazione della formazione), è nominativo per ciascun allievo e consta di un unico file pdf firmato con firma digitale dal legale rappresentante dell’autoscuola o dal responsabile didattico. 
Il fascicolo si compone dei seguenti documenti scansionati uno di seguito all’altro: 
1) tutti i modelli B, la cui conformità all’originale sarà dichiarata dal legale rappresentante dell’autoscuola, o dal responsabile didattico della stessa, con la dichiarazione al punto 3);
2) l’Attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame debitamente compilato nelle parti non prestampate; 
3) una dichiarazione, redatta su QUESTO modello con la quale il legale
rappresentante o il responsabile didattico dell’autoscuola, a seconda di chi firma digitalmente il fascicolo della formazione, attesta che la documentazione è conforme agli originali in suo possesso.

Tutti i file di cui sopra sono scansionati in successione a comporre un unico file .pdf sul quale è apposta firma digitale qualificata (PAdES o CAdES) del legale rappresentante o del responsabile didattico dell’autoscuola. 
Il fascicolo della formazione viene trasmesso esclusivamente per via telematica per il tramite di apposita funzione messa a disposizione dell’autoscuola dal CED.
Dopo l'invio la pratica risulta nello stato: “Attivo” senza indicazione di alcuna data. 

ESITO DELL'INVIO
Il contenuto del file viene elaborato dall'amministrazione, questa verifica può portare a diversi esiti, il cui dettaglio è descritto nella circolare.
In breve, qualora, in sede di controlli vi siano irregolarità da chiarire o da sanare, lo stato della pratica sarà aggiornato e risulterà: “Sospeso”. 
In tale condizione, si danno due ipotesi parimenti percorribili:
a) l’autoscuola apre un ticket all’assistenza tecnica; 
b) l’assistenza tecnica contatta l’autoscuola. 
Ogni irregolarità formale potrà essere sanata a mezzo di un nuovo completo ed integrale invio del fascicolo della formazione: non sarà quindi possibile una mera integrazione documentale al fascicolo già inviato. 

VERIFICA DEI REQUISITI ARTICOLO 120
Successivamente all’approvazione della formazione è generata l’interrogazione presso il CED del Ministero dell’interno per la verifica dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 120 CdS. Ciò significa che la patente non verrà emessa nel caso in cui queste verifiche diano come esito un diniego oppure nel frattempo sia intervenuta la revoca della patente posseduta.

STAMPA E CONSEGNA DELLA PATENTE
Nel caso in cui la verifica di cui sopra dia esito positivo, la patente viene stampata con le seguenti date:
• la data di emissione sarà pari alla data approvazione+10 giorni lavorativi;
• la data di rilascio sarà pari alla data emissione+1 giorno lavorativo;
• la data scadenza avrà come data di riferimento la data rilascio. 

In fase di prima applicazione, e nelle more delle adeguate procedure informatiche, la patente sarà recapitata  presso la stessa sede dell’autoscuola alla quale l’allievo si è iscritto (farà fede il codice meccanografico), con spese di spedizione a carico del titolare della patente.


L'UNASCA ha seguito molto da vicino l'iter della procedura, fornendo agli associati utili strumenti di comprensione delle nuove norme e suggerendo l'approccio migliore alla novità.

In particolare è stata rilasciata QUESTA presentazione ed è disponibile la registrazione del WEBINAR in merito.

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