INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

GUIDA CON FOGLIO ROSA E NEOPATENTATI

CONDUZIONE DI VEICOLI CON FOGLIO ROSA


Si ricorda che l'art. 122 del codice della strada prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida "consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente “, e tale norma si applica a tutte le patenti richieste e a tutte le categorie. A titolo di esempio: un titolare di foglio rosa per patente B può condurre un motociclo rientrante nei limiti (125 di cilindrata e 11 kW di potenza) previsti da questa patente. (Circ. n. 25630/8.7.6 del 13 novembre 2014). 

E' possibile portare un passeggero in auto durante una lezione di guida? Il Codice non lo vieta espressamente, quindi la risposta è si, ma attenzione alla assicurazione, meglio verificare che copra i terzi trasportati. L’unica situazione in cui è espressamente vietato è durante le guide notturne, su strada extraurbana o in autostrada fatte con un veicolo NON della scuola guida. 

d) modifiche alla disciplina dell’articolo 122, commi 3, 5 ed 8, in materia di esercitazione alla guida

con foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 ed A 

A decorrere dal 10 novembre 2021, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di

categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del

conducente, altra persona in funzione di istruttore NON è più prescritto di esercitarsi alla guida “in luoghi

poco frequentati”. 











I neopatentati sono soggetti a norme particolari, dette limitazioni:
-Prima versione. D L. 117 del 3 agosto 2007: divieto di condurre autoveicoli con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t ai titolari di patente di guida di categoria B per i primi tre anni dalla data del rilascio.
-Seconda versione. Legge di Conversione n. 160 del 2 ottobre 2007: riduzione del periodo temporale ad un anno e solo per le patenti rilasciate dal 31 gennaio 2008. 
-Terza versione. D. L. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008: prima proroga delle disposizioni, che diventano valide solo per i titolari di patenti rilasciate a partire dal 1° luglio 2008.
-Quarta versione. D. L. 97 del 3 giugno 2008, convertito dalla legge n. 129 del 2 agosto 2008: seconda proroga delle disposizioni, che diventano valide solo per i titolari di patenti rilasciate a partire dal 1° gennaio 2009. 
-Quinta versione. D. L. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009: terza proroga delle disposizioni, che diventano valide solo per i titolari di patenti rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010. 
-Sesta versione. D. L. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010: quarta proroga delle disposizioni, che diventano valide solo per i titolari di patenti rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011. 
-Settima versione. Legge di riforma stradale n. 120 del 29 luglio 2010: modifica delle restrizioni (55 kW/t e 70 kW massimi) e quinta proroga delle disposizioni, che diventano valide solo per i titolari di patenti rilasciate a partire dal 9 febbraio 2011. 

NB: dal 10 novembre 2021 per effetto del decreto legge n.121 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2021, in materia di disciplina amministrativa dei conducenti, le limitazioni non hanno effetto qualora il neopatentato sia accompagnato da soggetto con i requisiti prescritti per l'accompagnamento dei candidati in possesso di foglio rosa. In altre parole le limitazioni scattano solo quanto il neopatentato è da solo alla guida o non è opportunamente sorvegliato.



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