Le disposizioni della circolare riguardano l'accertamento dell’identità dei candidati per l'esame di teoria per il conseguimento delle Patenti B, BE, AM, A, A1, A2, B1, B96, C, C1, CE, C1E, DE, D1E, D, D1 e delle CQC.
A partire dal 16 gennaio 2023, l’identificazione dei candidati avviene tramite i sistemi di Face Recognition nel rispetto delle regole tecniche fissate dal Decreto. A seguito del positivo accertamento dell’identità, da svolgersi attraverso il “Sistema di Accesso e Riconoscimento al Varco”, il candidato potrà accedere all'aula di esame per raggiungere una qualsiasi delle postazioni disponibili per l’esame.
Una volta giunto alla postazione, il candidato è soggetto, prima dell’avvio della effettiva sessione d’esame, ad un ulteriore procedimento di identificazione basato su una web-cam.
Il riconoscimento prosegue per tutta la durata dell’esame.
Nel caso in cui dovesse verificarsi, per qualsiasi ragione, il mancato riconoscimento del candidato mediante i sistemi automatici, l’esaminatore accerta la corrispondenza tra la foto del candidato presente in archivio e presentata “a video” nell'applicazione “Quiz Patenti” e quella rilevata dalla web-cam della postazione; in caso di riscontro positivo, l’esaminatore autorizza il candidato all'esame.
A titolo informativo, l’applicazione restituisce anche l’identificativo del medico certificatore che ha operato l’originario riconoscimento del candidato e gli estremi del documento in quella sede esibito.
In occasione dell’esame di teoria non è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno da parte dei candidati che siano cittadini non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.
Resta inteso che, all'atto della prova di guida, e comunque prima del rilascio della patente o della CQC, è fatto obbligo a tali candidati di presentare un permesso di soggiorno in corso di validità o la relativa ricevuta di richiesta/rinnovo.
(...) si ribadisce che il riconoscimento del candidato per le prove teoriche delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente avviene esclusivamente attraverso le 2 modalità sopra descritte (riconoscimento facciale “automatico” ad opera del sistema informatico preposto, riconoscimento facciale “visivo” ad opera dell’esaminatore).Conseguentemente non è più applicabile alcuna disposizione, contenuta in qualunque circolare precedentemente adottata, che richieda l’esibizione di un documento di identità per l’identificazione del candidato.
Nessun commento:
Posta un commento