INFORMAZIONI PER GUIDE CERTIFICATE

L'ora in Torino:

domenica 2 luglio 2023

 

Le nuove norme sulle patenti sono entrate in vigore il 19/01/2013, definendo 15 categorie. La normativa di
riferimento è il Dlg 59/2011, che recepisce la direttiva 2006/126/CE modificata e integrata più volte, l’ultima delle quali con la direttiva 2012/36/CE.


Circolare 1403 con categorie ed equipollenza patenti

Circolare 300/A/744/13/101/3/3/9 del ministero dell’interno riguardante le patenti (parte 1)

Circolare 300/A/744/13/101/3/3/9 del ministero dell’interno riguardante le patenti (parte 2)


QUESTA presentazione riporta i passaggi consentiti e richiesti (esame di teoria e di guida o sola prova pratica) tra le varie patenti.



NORME PARTICOLARI



L’esame pratico effettuato alla guida di veicoli muniti di cambio automatico consente esclusivamente la guida di questo tipo di veicoli (codice 78 nella colonna 12). Fanno eccezione le patenti superiori il cui si esame si svolge con particolari modalità.



A partire dal 19 gennaio 2013 le patenti A1, A2 e A non consentono la guida di tricicli non compresi nella relativa categoria e non abilitano alla guida di quadricicli che non siano quelli leggeri.



Ogni patente si consegue per esame. Per esempio: chi possiede una patente A2, per avere una A dovrà sostenere l’esame di guida.



L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocita di velocita di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali.

La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocita alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013: tale limitazione vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B. Esempio: patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito una ulteriore patente tra quelle comprese nella disposizione.



Quando una patente viene conseguita per esame la sua scadenza sarà:

a) coincidente con la data di nascita se di categoria AM, A1, A2, A, B1, B o BE.

b) coincidente con la data d'esame se di categoria superiore.



In caso di conseguimento o rinnovo la data di scadenza sarà coincidente con la data della visita quando effettuata in CML.




GRADUALITA’


Le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di
categoria B;


Le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;




EQUIVALENZE 


• tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria AM;

• la patente di categoria A2 è valida per la guida di veicoli di categoria A1;

• la patente di categoria A è valida per la guida di veicoli di categoria A1 ed A2;

• la patente di categoria B è valida per la guida di veicoli di categoria B1.

Inoltre, solo sul territorio nazionale, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;

• la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;

• la patente di categoria D è valida per la guida di veicoli di categoria D1;

• la patente di categoria CE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D;

• la patente di categoria DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;

• la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria BE;

• la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa. 


Per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:


· A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);


· se le stesse superano i limiti su descritti.



Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:

· B, eccetto
quelle di dimensioni eccezionali;

C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).


A decorrere dal 19 gennaio 2013 potrà conseguire una patente di guida in Italia, o rinnovarne la validità:

 - chi ha in Italia residenza anagrafica;

 - chi, cittadino di uno Stato dell'UE o del SEE, ha in Italia residenza normale (vedi nuovo art. 118-bis CdS).





EQUIPOLLENZE DEI
TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO
2013


Le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro efficacia, pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita.

In dettaglio:

• le patenti di categoria A1 o A, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;

• le patenti di categoria A1 non devono rispettare il rapporto potenza/massa <= 0,10 kW/kg;

• le patenti di categoria A conseguite per accesso graduale dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano - per i due anni successivi alla data di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza <= 25 kW e rapporto potenza/massa <= 0,16 kW/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più dei doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida;

• le patenti di categoria BE abilitano alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e di rimorchio > 750 kg, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso <= 7000 kg;

• le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata <= 7500 kg, fino al compimento della predetta età;

• le patenti di categoria D e DE, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE. 



Guida dei motocicli da parte di titolari di patente di categoria A o B conseguita tra il 1.1.1986 e il 26.4.1988: tali conducenti, hanno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale.

In occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo, non saranno più espressamente indicate le categorie A1, A2 o A ma, in ogni caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. 
Le nuove patenti riporteranno, nel campo 9 della patente, una lettera "a" minuscola. E' anche possibile che venga utilizzata la codifica "112" sul retro.
Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di guida, solo sul territorio nazionale, di tutti i motoveicoli, compresi i quadricicli di cui alla nuova categoria B1, che, come per le A1, A2 e A, non sarà espressamente indicata sul retro del nuovo documento.


Nella tabella seguente sono riportate le categorie di patenti che saranno annotate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l’avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale.





TABELLA RIASSUNTIVA PATENTI ED
ETA’ PER LA GUIDA




POSSIBILI COMBINAZIONI DELLE PATENTI E CODICI SINTETICI 










La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta.

Nel corso del 2016 la guida senza patente è stata nuovamente depenalizzata, salvo in caso di recidiva.



LE SANZIONI PER GUIDA SENZA PATENTE



REQUISITI PSICOFISICI

Per il conseguimento, la revisione o il rinnovo della patente occorre possedere alcuni requisiti, verificati attraverso apposita visita medica.

Alcune malattie vietano il conseguimento e il rinnovo della patente; in alcuni casi, meno gravi, viene limitata la durata della patente. Le patologie interessate sono:
- malattie del sistema nervoso (encefalite, sclerosi multipla, epilessia, ecc.)
- malattie psichiche
- uso di sostanze psicoattive


La patente di guida non viene rilasciata o rinnovata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze che possono compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli.
- malattie del sangue
- malattie dell'apparato urogenitale

I requisiti minimi richiesti all'atto della visita sono i seguenti:





I soggetti che non raggiungono i requisiti minimi o li soddisfano con l'utilizzo di protesi possono conseguire o rinnovare la patente attraverso visita presso la CML. In tal caso può essere emessa una apposita patente (Speciale) delle varie categorie.


Patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici: è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., comprese quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE (
Circolare - 11/05/2016 - Prot. n. 11141 )
.

Ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa.

Resta, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP (ADR), che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali.

Ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio da piazza, previo conseguimento del CAP.




              CODICI UNIONALI ARMONIZZATI 



I codici sono stabiliti nel modo seguente:

- codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea


CONDUCENTE
(motivi medici)


01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.03. Lente protettiva
01.04. Lente opaca
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
01.07. Aiuto ottico specifico
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01. Protesi uditiva ad un orecchio
02.02. Protesi uditiva ad entrambe le orecchie
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori


MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità' modificato
10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
15.03. Frizione automatica
15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione

20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01. Pedale del freno adattato
20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04. Pedale del freno a scorrimento
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno manuale
20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: "20.07(300N)"]
20.09. Freno di stazionamento adattato
20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
20.13. Freno a ginocchio
20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25. Dispositivo di accelerazione modificato
25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore

31. Adattamenti e protezioni dei pedali
31.01. Set supplementare di pedali paralleli
31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
31.04. Fondo rialzato
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dai dispositivo di sterzo
35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e dei freno

40. Sterzo modificato
40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio "40.01 (140N)"]
40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06. Posizione adattata del volante
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio
40.15 Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
42.01. Dispositivo retrovisore adattato
42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43. Posizione del sedile del conducente
43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilita'
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilita'
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04. Acceleratore adattato
44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"]
44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)"]
44.11. Poggiapiedi adattato
44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
47. Limitata a veicoli di più' di due ruote in cui non e' necessario l'equilibrio dei conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

a: a sinistra
b: a destra
c: mano
d: piede
e: nel mezzo
f: braccio
g: pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

61. Guida in orario diurno (Se non precisato si intende il divieto da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima dell'alba)

62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta'/regione. In caso di limitazione legata al luogo di residenza si intende, in senso esteso, il luogo dove il soggetto dimora (per esempio in caso di villeggiatura estiva, il titolare della patente potrà guidare a partire dall'hotel dove alloggia. Vedi circolare 20807 del 27/06/2022)

63. Guida senza passeggeri

64. Velocità' di guida limitata a ... km/h

65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66. Guida senza rimorchio

67. Guida non autorizzata in autostrada

68. Niente alcool

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza e' facoltativa (ad esempio, "69" o "69"(1.1.2016)]

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")

71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero 

79.03. Limitata a tricicli

79.04. Limitata a tricicli ai quali e' agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg

79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg

79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di
categoria A del tipo triciclo a motore di eta' inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di
categoria A del tipo motociclo a due ruote di eta' inferiore a 21 anni

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: "95(1.1.12)"]

96. Veicoli di categoria B a cui e' agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg

97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)


PER TUTTE LE PATENTI
Sarà annotato il codice UE 78 sulla patente conseguita sostenendo la prova di capacità e comportamento su veicoli dotati di qualsiasi sistema di cambio diverso da quello manuale, sulla base della definizione seguente: è considerato con cambio manuale un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione - o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1 - che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.

Non sarà annotato il codice 78 ai conducenti che sosterranno l'elame per il conseguimento di una patente superiore (C1, C, D1, D e relative E) anche sostenendo l'esame su veicolo con cambio automatico qualora abbiano conseguito la patente B con cambio meccanico e sostengano durante l'esame le prescritte prove di guida ecologica.


- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;


Il codice nazionale "107" sarà apposto;

a) sulla carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di merci conseguita in seguito a corso di formazione iniziale accelerato da conducenti di età inferiore a 21 anni; detti conducenti possono guidare, fino al compimento del ventunesimo anno di età solo veicoli adibiti al trasporto merci di massa non superiore a 7,5 tonnellate;

b) sulla carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di persone conseguita in seguito a corso di formazione iniziale accelerato da conducenti di età inferiore a 23 anni; detti conducenti possono guidare solo veicoli per il trasporto di persone adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri.

Il codice perderà di valore al compimento del ventunesimo anno di età, per i titolari di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di merci, e al compimento del ventitreesimo anno di età per i titolari di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di persone. Pertanto, al superamento di detti limiti di età, i titolari della carta di qualificazione del conducente non hanno obbligo di duplicare la stessa per eliminare il codice 107, tuttavia la procedura informatica è stata elaborata in maniera tale che, per ogni successivo duplicato della carta, ricorrendo i presupposti, tale codice non sarà più apposto.


Attualmente la maschera di richiesta patenti consente di indicare i seguenti codici armonizzati


MODELLI DI PATENTI PRECEDENTI

PER LA VISUALIZZAZIONE SEGUIRE QUESTO LINK

Modello Italia 1 (I1)
Rilasciato in Italia dal 1959 al 1989

Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I1 Categorie corrispondentiNote
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, A2, A, B1, B1,2
BEAM, A1, A2, A, B1, B, BE1,2
CAM, A1, A2, A, B1, B, C1, C1,2
CEAM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1,2
DAM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D1,2
DEAM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE1,2
F
Informazioni integrative:
1) Ogni categoria è valida anche per le categorie A1, A2 e A soltanto se il rilascio è avvenuto prima dell'1.1.1986.
2) Ogni categoria è valida anche per la categoria A1 sul solo territorio nazionale se il rilascio è avvenuto dopo l'1.1.1986.

Modello Italia 2 (I2)
Rilasciato in Italia dal 1989 al 1990

Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I2Categorie corrispondentiNote
AAM, A1, A2, A
BAM, A1 B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1 C D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE1
Informazioni integrative:
1. La patente di guida di categoria A1 è valida soltanto sul territorio nazionale.

Modello Italia 3 (I3)
Rilasciato in Italia dal 1990 al 1995

Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I3Categorie corrispondentiNote
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1, C D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1 C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
Informazioni integrative:
1. La patente di guida di categoria A1 è valida soltanto sul territorio nazionale.

Modello Italia 4 (I4)
Rilasciato in Italia a partire dal 1995

Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I4Categorie corrispondentiNote
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
Informazioni integrative:
1. La patente di guida di categoria A1 è valida soltanto sul territorio nazionale.
Modello Italia 5 (I5)
Rilasciato in Italia a partire dal 1996

Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I5Categorie corrispondentiNote
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
Informazioni integrative:
1. La patente di guida di categoria A1 è valida soltanto sul territorio nazionale.
Modello Italia 6 (I6)
Rilasciato in Italia dal 1996 al 1997

Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I6Categorie corrispondentiNote
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
B1AM, B1
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
C1AM, A1, B1, B, C11
C1EAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
D1AM, A1, B1, B, D11
D1EAM, A1, B1, B, BE, D1, D1E1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE1
Informazioni integrative:
1. La patente di guida di categoria A1 è valida soltanto sul territorio nazionale.
Modello Italia 7 (I7)
Rilasciato in Italia dal 1997 al 1999
Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I7Categorie corrispondentiNote
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
B1AM, B1
BAM, A1 2, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
C1AM, A1, B1, B, C11
C1EAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
D1AM, A1, B1, B, D11
D1EAM, A1, B1, B, BE, D1, D1E1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
Informazioni integrative:
1. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.
Modello Italia 8 (I8)
Rilasciato in Italia dal 1999 al 2004
Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I7Categorie corrispondentiNote
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1,2
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1,2
Informazioni integrative:
1) La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.
2) Le patenti di categoria C1, C1E, C e CE sono valide soltanto se la patente di categoria D è stata rilasciata prima dell'1.10.2004.
Modello Italia 9 (I9)
Rilasciato in Italia dal 2005 al 2007
Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I7Categorie corrispondentiNote
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE1
Informazioni integrative:
1. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.
Modello Italia 10 (I10)
Rilasciato in Italia dal 2007 al 2013
Tabella delle equipollenze
Categorie del modello I10Categorie corrispondentiNote
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE1
Informazioni integrative:
1. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.